Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, ruling long-term mobility contributions are subject to five-year prescription limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that declared time-barred claims for long-term mobility contributions. The INPS argued these funds were not standard contributions but rather reimbursements for figurative contributions, attempting to bypass the five-year statute of limitations. The court held that regardless of the specific label, these payments fall under the broad category of social security contributions and must adhere to the five-year prescription period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.L. n. 78 del 1998, art. 1 septies; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. B: Contributions paid by employers to the social security institute for long-term mobility, even if termed 'oneri' or reimbursements for figurative contributions, are subject to the five-year prescription period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 4914-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - ricorrente - contro SIELTE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI TORTORICI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3200/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/08/2015 R.G.N. 8179/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott.
ROSSANA MANCINO. R.G. 4914/2016 RILEVATO CHE 1. con sentenza n.3200 del 2015 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato prescritte le somme pretese dall'INPS, a titolo di oneri posti a carico del datore di lavoro per il collocamento in mobilità lunga di un lavoratore, con condanna dell'ente previdenziale alla restituzione, alla società Sielte, della somma di euro 6.341,79 versata dalla società al mero fine di evitare procedure esecutive e con salvezza di ripetizione;
2. la Corte di merito riteneva fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale, opposta dalla società, in considerazione della coincidente natura della contribuzione figurativa con la contribuzione obbligatoria, rientrante, pertanto, nel disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, considerato del resto che il pagamento degli oneri rappresentava un'obbligazione oggetto di corresponsione periodica in quanto dovuta dal datore di lavoro al termine di ciascun anno solare all'Inps che l'ha anticipata, come tale rientrante nel disposto dell'art. 2948, n. 4, cod.civ.;
3. avverso la sentenza ricorre l'INPS, con ricorso affidato a due motivi, cui resiste la s.p.a. Sielte; CONSIDERATO CHE 4. con il primo motivo, denunciando violazione del D.L. n. 78 del 1998, art. 1 septies, conv. in L. n. 176 del 1998; L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, l'INPS pone il quesito in ordine alla natura delle somme, necessarie a ristorare l'Inps della contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori in mobilità lunga e poste a carico delle imprese, se cioè siano contributi previdenziali, assumendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro costituiscono il ristoro del costo economico sopportato dall'ordinamento per riconoscere al lavoratore la tutela contributiva di tipo figurativo;
5. con il secondo motivo, denunciando violazione del D.L. n. 78 del 1998, art. 1 -septies, conv. in L. n. 148 del 1998 e dell'art. 2948, n. 4, c.c., n. 4, si pone ancora il quesito in ordine all'inquadramento delle somme necessarie a ristorare l'Inps del pagamento della prestazione di mobilità lunga, nel novero delle somme da pagarsi periodicamente ad anno o in termine più breve, agli effetti dell'applicazione o meno del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4 cod.civ.;
6. il ricorso è infondato in continuità con numerosi precedenti di questa Corte (da ultimo, in riferimento alla pretesa azionata nei confronti della medesima società, Cass. n. 10877 del 2021);
7. va confermato il principio secondo cui il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dalla L. n. 335 del 1935, art. 3, comma 9, lett. B (cfr. Cass. nn.14066, 14067, 10876, 10877 del 2021; Cass. n. 399 del 2020, Cass. nn. 28605, 672 del 2018);
8. quanto alla denominazione. di "onere" data dal legislatore alle somme dovute dal datore di lavoro all'ente previdenziale, si è già rilevato che le differenze terminologiche non possono, tuttavia, incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva, come nella specie, anche degli oneri economici relativi alla permanenza in mobilità per i periodi eccedenti la mobilità ordinaria, sopportati dall'ente previdenziale sia per erogare al lavoratore la prestazione economica sia per accreditare la relativa contribuzione figurativa;9. le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
10. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono í presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis. Così deciso nella Adunanza camerale del 18 novembre 2021 Il Presidente Umberto Berrino razion