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Ordinanza — n. 12754/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses opposition on statute of limitations grounds but allows claim due to external res judicata establishing prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12754/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's arguments regarding the lack of formal notice and the expiration of the opposition period. Although the lower courts found the debt time-barred, the Supreme Court recognized a subsequent external judgment that definitively established the prescription of the contributory credits. Consequently, the appeal was partially allowed, the lower sentence was annulled, and the claim was declared non-due based on this binding external precedent.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 29 c.p.c.: External res judicata is relevant ex officio even if formed after the contested judgment, allowing the court to declare the claim prescribed without further fact-finding.

Parole chiave

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external res judicata statute of limitations contributory credits administrative opposition prescription of debt opposizione tardiva notificazione tardiva ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, number 3) of the Code of Civil Procedure
non ha svolto attività difensiva; Considerato in diritto che: con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma n.3), c.p.c., si deduce la falsa applicazione e/o erronea interpretazione degli artt.
Art. 29 of the Code of Civil Procedure
Art. 384, second paragraph of the Code of Civil Procedure
09720110075516861000, sono prescritti; quindi, non essendo necessario procedere ad accertamenti in fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c.
art. 617 c.p
46 del 1999, in quanto gli enti opposti non avevano prodotto la cartella, con l'avviso della possibilità di proporre opposizione, ma solo la relata di notifica e l'opposizione era stata proposta nel rispetto dei venti giorni previsti dall'art. 617 c.p.c.
art. 112 c.p
602/1973, dell'art. 112 c.p.c., degli artt.
art. 60 d.p.r. 602 del 1973
360, primo comma n.5) c.p.c., (consistente nella ricezione, a mani proprie, della notifica da parte del Palleri, negata in memoria di costituzione in appello) e la violazione dell'art. 60 d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cassation, Section 1, no. 1852 of 2013
602/1973, dell'art. 112 c.p.c., degli artt.
Cassation, Section 1, no. 13916 of 2006
602/1973, dell'art. 112 c.p.c., degli artt.
Cassation, Section 1, no. 1534 of 2018
602/1973, dell'art. 112 c.p.c., degli artt.
Cassation, Section 1, no. 15339 of 2018
602/1973, dell'art. 112 c.p.c., degli artt.
Cassation, Section 1, no. 16528 of 2018
602/1973, dell'art. 112 c.p.c., degli artt.
Cassation, Section 1, no. 18252 of 2013
602/1973, dell'art. 112 c.p.c., degli artt.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20163-2016 proposto da: PALLERI ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato FABIO ALBERICI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale 2022 rappresentante pro tempore, in proprio e quale 605 mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e • difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrenti - nonchè contro EQUITALIA SUD S.P.A., (già EQUITALIA GERTITA S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza n. 7667/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/02/2016 R.G.N. 8293/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere Dott.

DANIELA CALAFIORE. / R. g.n. 20163/2016 Rilevato che: il Tribunale di Roma accolse l'opposizione, proposta con ricorso del 30.12.2014 da Enrico Palleri avverso il preavviso di fermo amministrativo comunicatogli il 4 gennaio 2012, sul presupposto della mancata notifica della cartella esattoriale allo stesso sottesa - che Equitalia Sud s.p.a. aveva affermato essergli stata notificata 1'11 aprile 2011 - e della consequenziale non soggezione dell'azione a termini di decadenza; ad avviso del Tribunale, il Palleri aveva dimostrato di aver recuperato l'azione di opposizione prevista dall'art. 24 d.lgs.n. 46 del 1999, in quanto gli enti opposti non avevano prodotto la cartella, con l'avviso della possibilità di proporre opposizione, ma solo la relata di notifica e l'opposizione era stata proposta nel rispetto dei venti giorni previsti dall'art. 617 c.p.c. dal primo atto conosciuto; con sentenza n. 7667 del 2015, la Corte d'appello di Roma, su impugnazione dell'INPS, ha riformato la decisione del primo giudice avendo accertato, come risultava dall'allegato 2) del fascicolo di Equitalia Sud s.p.a. (riferito alla relata di notifica della cartella), che il Palleri aveva avuto rituale conoscenza della medesima cartella sin dall'il aprile 2011 e, quindi, avrebbe dovuto rispettare i termini di decadenza fissati dal d.lgs. n. 46 del 1999, ormai decorsi, con consequenziale assorbimento delle questioni proposte; avverso tale sentenza ricorre per cassazione Enrico Palleri sulla base di tre motivi; resiste l'INPS con controricorso;

Equitalia Sud s.p.a. non ha svolto attività difensiva; Considerato in diritto che: con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma n.3), c.p.c., si deduce la falsa applicazione e/o erronea interpretazione degli artt. 26 d.P.R n. 602/1973, dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 1 e ss. I. n. 890/1982 e dell'art.2697 c.c. in quanto la sentenza impugnata, contrariamente a quanto deciso da Cass. n.1852 del 2013, a fronte della affermazione dell'opponente di non I R. g.n. 20163/2016 aver mai ricevuto la notifica della cartella, avrebbe dovuto porre a carico del notificante la prova di aver effettivamente eseguito la rituale notifica, mentre, nel caso di specie, la relata prodotta recava l'indicazione della consegna ad un non meglio precisato <addetto alla casa, ufficio o azienda>, con firma illeggibile ed inoltre non era stato provato il contenuto della missiva oggetto di notifica; con il secondo motivo, si denuncia, con unitaria rappresentazione, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma n.5) c.p.c., (consistente nella ricezione, a mani proprie, della notifica da parte del Palleri, negata in memoria di costituzione in appello) e la violazione dell'art. 60 d.p.r. 602 del 1973, non essendo stata rispettata la procedura di notificazione ivi prevista con l'effetto di determinare la nullità e o inesistenza della notifica medesima; con il terzo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma n.4) e con riferimento all'art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per l'omessa pronuncia sulla domanda di cessazione della materia del contendere in relazione all'intervenuto giudicato determinato dalla sentenza n. 12610 del 2013, emessa dal Tribunale di Roma ed afferente alla prescrizione dei crediti contributivi per l'anno 2004, dovuti dal Palleri alla Gestione separata dell'Inps, posti a fondamento della cartella oggetto di causa; specifica il ricorrente di aver proposto tale domanda con la memoria di costituzione in appello (doc.

E, pag. 12, capo 2 delle conclusioni) ma che, sul punto, la Corte territoriale non aveva pronunciato; il terzo motivo assume rilievo preliminare, in quanto, qualora dovesse ravvisarsene la fondatezza, resterebbero assorbite le questioni relative alla tempestività dell'opposizione alla cartella ed alla legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal concessionario, oggetto dei primi due motivi di ricorso; il ricorrente ha soddisfatto gli oneri di specificità ed autosufficienza imposti dall'art. 366 n.

6) c.p.c., come è dato evincere dalla lettura della memoria di costituzione in appello e della sentenza che si assume passata in giudicato, R. g.n. 20163/2016 entrambe debitamente indicate, riprodotte ed allegate al ricorso per cassazione; inoltre, la sentenza impugnata in effetti, violando l'obbligo di decidere sull'intera materia devoluta in appello, non ha esaminato la questione della insussistenza del credito oggetto di riscossione per effetto del giudicato sull'accertamento negativo contenuto nella sentenza del Tribunale di Roma n. 12610 del 2013, e ciò naturalmente priverebbe di rilievo le questioni sull'an e sul quomodo della riscossione, se non per la regolamentazione delle spese; a tal fine va ricordato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (così Cass., Sez.

Un., n. 13916 del 2006; conf. Cass. n. 1534 del 2018; Cass.n. 15339 del 2018) persino nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto; assodata la mancanza di pronuncia, la sentenza impugnata va dichiarata nulla e cassata; inoltre, dal testo del giudicato determinatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 12610 del 2013 (in ordine alla quale è allegata l'attestazione del cancelliere che non risultano essere state proposte impugnazioni) si evince che i crediti contributivi pretesi dall'INPS, per l'anno 2004 oggetto del presente giudizio e della cartella n. 09720110075516861000, sono prescritti; quindi, non essendo necessario procedere ad accertamenti in fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. può essere decisa nel merito con l'affermazione che nulla è dovuto dal ricorrente all'INPS a tale titolo, mentre il primo ed il secondo motivo di ricorso restano assorbiti;

R. g.n. 20163/2016 quanto, infine alla regolazione delle spese dell'intero processo, va rilevato che il giudicato esterno, favorevole all'odierno ricorrente, si è formato successivamente al giudizio di primo grado; sussistono, dunque, valide ragioni derivanti anche da una valutazione in termini di soccombenza virtuale (essendo stato superato, a partire da Cass.n. 16528 del 2018, l'orientamento espresso da Cass. n. 18252 del 2013 quanto alle questioni relative alla disciplina della prova della ritualità della notifica della cartella esattoriale) per disporre la compensazione delle spese relative allo stesso primo grado; al contrario, vanno poste a carico dell'INPS quelle relative al grado d'appello ed al giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo; attesa la mancanza di attività difensiva da parte di Equitalia Sud s.p.a. va disposta la compensazione delle spese dell'intero processo nei suoi confronti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovuti da Enrico Palleri i crediti contributivi relativi alla gestione separata per l'anno 2004. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado, condanna l'INPS al pagamento delle spese del grado d'appello, che liquida in euro 2.700,00 oltre accessori, ed a quelle del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge. Dichiara compensate le spese dell'intero processo nei riguardi di Equitalia Sud s.p.a. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022. Il Presidente Giusepp ,...\. it