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Ordinanza — n. 12751/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12751/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12751/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 28099-2016 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., già SERIT SICILIA S.P.A., AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell'avvocato GERARDO RUSSILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato SANTO FINOCCHIARO; - ricorrenti - contro D'AGATA LORENZO MARIA, domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall avvocato ROSA VIVIANA SIDOTI; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc.civ; Ordinanza — n. 12751/2022 — snciv · Corte di Cassazione: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

Parole chiave

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pagamenti rateali estinzione del debito pagamento degli arretrati restituzione delle indennità di disoccupazione compensazione della rendita saldo scoperto

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc.civ
6, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod.proc.civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 28099-2016 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., già SERIT SICILIA S.P.A., AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell'avvocato GERARDO RUSSILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato SANTO FINOCCHIARO; - ricorrenti - contro D'AGATA LORENZO MARIA, domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall avvocato ROSA VIVIANA SIDOTI; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 664/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/06/2016 R.G.N. 937/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

R.G.28099/2016 RILEVATO E CONSIDERATO CHE 1 Riscossione Sicilia s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 664 del 2016 della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la pronuncia di primo grado di rigetto dell'opposizione a intimazione di pagamento per omissioni contributive;

2. D'Agata Lorenzo Maria ha resistito con controricorso;

3. l'INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso; 4 in prossimità dell'Adunanza camerale la parte controricorrente ha depositato memoria e chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e/o l'estinzione del giudizio, per avere aderito alla definizione agevolata ex D.L. n. 193 del 2016, art. 6, (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), con integrale versamento del debito rateizzato, come da allegata documentazione attestante l'intervenuto pagamento di tutte le rate;

5. deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere (Cass.n. 24083 del 2018);

6. in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno (in essa esplicitato) a rinunciare al giudizio, ai sensi della normativa di cui innanzi, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del detto art. 6, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod.proc.civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato;

7. in entrambe le ipotesi, deve essere, invece, dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, come nella specie, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. n. 24083 del 2018 cit. e, tra le numerose più recenti, Cass. n. 5822 del 2019);

8. non si provvede alla regolazione delle spese perché la definizione agevolata assorbe anche il costo del processo pendente (fra tante, Cass. nn. 6298 del 2020 e 28366 del 2021);

9. non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dei 17 gennaio 2022 Il Presidente Giuseppe Bronzini IL CANCELLIERE ESPERTO Doti. Enrico Secchi __— Depositato i