Court dismisses appeal against dismissal of injunction for unpaid wages where dual employment relationships exist.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed Telecom Italia's appeal against the Second Instance Court's rejection of an injunction for unpaid wages. The court upheld the finding that Mauro De Marinis maintained a continuous legal employment relationship with Telecom Italia despite a factual transfer to TNT Logistics, which was deemed ineffective. Consequently, the employer could not deduct payments received from the second entity from the wages owed by the first, as the two relationships were distinct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2112 cod. civ.; Art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.: In cases of ineffective company transfer creating dual employment relationships, the employer retains the obligation to pay normal remuneration to the employee without deducting amounts received from the factual employer, and procedural objections regarding the transcription of settlement acts are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 569-2019 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2022 contro 431 DE MARINIS MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 209, presso lo studio dell'avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentato e difeso dagli avvocati ERNESTO MARIA CIRILLO, FRANCESCO CIRILLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4245/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/06/2018 R.G.N. 1165/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2022 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. con sentenza n. 4245/2018 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della opposizione proposta da Telecom Italia s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Mauro De Marinis, avente ad oggetto il pagamento della somma di C 2.153,33, a titolo di retribuzione afferente la mensilità del mese di gennaio 2015;
2. la Corte di merito, premesso che era passato in giudicato l'accertamento della illegittimità del trasferimento del rapporto di lavoro del De Marinis dalla società Telecom Italia alla cessionaria TNT Logistics Italia s.p.a. (poi divenuta Ceva Logistics Italia s.p.a.), che sulla base di detta pronunzia il lavoratore aveva chiesto a Teleconri di essere reintegrato nel posto di lavoro o in altro equivalente e che all'epoca alla quale si riferiva la pretesa oggetto di causa tale riammissione in servizio non era ancora avvenuta, ha ritenuto che la transazione tra il De Marinis e la società "cessionaria" non potesse sortire alcun riflesso sul perdurante rapporto di lavoro con Telecom Italia s.p.a..
Il giudice di appello, qualificata come di natura risarcitoria la pretesa azionata dal De Marinis, ha quindi escluso la fondatezza della eccezione di aliunde perceptum formulata da Telecom in relazione alle somme percepite a titolo di cigs; ha infatti osservato che nel periodo in controversia non era stata percepita dal lavoratore alcuna somma a tale titolo e che, comunque, la natura previdenziale delle erogazioni connesse alla cigs ( e la connessa ripetibilità una volta venuto mendo il titolo giustificativo) comportava la sottrazione delle stesse alla regola della compensatio lucri cum damno; era, infine, da escludere la detraibilità dell'importo percepito dal De Marinis Ceva Logistics Italia s.p.a.in occasione della conciliazione stipulata con la detta società stante la diversità del rapporto di lavoro - di fatto - con quest'ultima instaurato rispetto a quello con Telecom Italia s.p.a del quale era stata accertata la giuridica continuità;
3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Telecom Italia s.p.a. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso;
4. parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 - bis .1. cod. proc. civ.; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'ad 1406 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere affermato la irrilevanza nei confronti del soggetto cedente degli atti estintivi del rapporto di lavoro posti in essere tra il lavoratore ed il cessionario ; in particolare contesta che anche in ipotesi di cessione inefficace per difetto di consenso del contraente ceduto si sia in presenza di una duplicità di rapporti anziché di un unico rapporto di lavoro ;
2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per non avere detratto dal dovuto le somme spettanti al lavoratore a titolo di incentivo all'esodo e della circostanza che era stato il lavoratore in sede transattiva a rinunziare alle retribuzioni dovute dal cessionario alle quali avrebbe avuto diritto in forza dell'ordinanza di reintegra ex art. 18 St. lav.;
3. il primo motivo di ricorso è infondato alla luce della consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro, che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ. che, in deroga all'art. 1406 cod. civ., consente la sostituzione del contraente senza il consenso del ceduto. Ed è evidente che l'unicità del rapporto venga meno qualora, come appunto nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l'instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto (già, e non più, cessionario) alle cui dipendenze il lavoratore "continui" di fatto a lavorare.
La inidoneità dell'atto transattivo relativo al rapporto (di fatto) instaurato con Ceva Logistic s.p.a. ad incidere sul rapporto con la società cedente, rapporto da ritenersi tutt'ora in essere in ragione della inefficacia della cessione del ramo di azienda cui il lavoratore era addetto, risulta coerente con i più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 29092/2019, Cass. n.16793/2020, Cass. n. 16792/2020, Cass. n.16710/2020) i quali, sulla scia di Cass Sez. Un.n. 2990/2018, ricostruiscono la vicenda connessa ad una cessione di azienda dichiarata inefficace - in quanto non riconducibile all'ambito dell'art. 2112 cod. civ. - come connotata da una duplicità di rapporti: l'uno, di continuità giuridica, con il soggetto cedente, l'altro, di fatto, con il soggetto cessionario, e riconoscono il diritto del lavoratore illegittimamente ceduto di ricevere, da parte del cedente (nel caso di specie Telecom Italia) le normali retribuzioni, insuscettibili di decurtazioni per aliunde perceptum; a tale orientamento si ritiene di dare continuità non avendo parte ricorrente, anche nella memoria depositata, incentrata essenzialmente su tale profilo, offerto elementi che ne giustificassero la rimeditazione;
4. il secondo motivo di ricorso è anch'esso da respingere; premesso che l'affermazione del giudice di seconde cure in ordine al contenuto risarcitorio della domanda azionata dal De Marinis non è stata investita da censura e tanto in astratto comporta la necessità di tener conto, in conformità delle comuni regole della responsabilità risarcitoria, dell'eventuale aliunde perceputm o percipiendum, si osserva, per il profilo dedotto dal ricorrente (che non investe anche la questione della detraibilità delle somme eventualmente percepite a titolo di cigs) che la Corte di merito ha escluso la detraibilità delle somme percepite per effetto dell'accordo conciliativo intervenuto tra il De Marinis e Ceva Logistic s.p.a. in ragione della diversità dei due rapporti di lavoro; quest'ultima affermazione è senz'altro condivisibile in quanto rappresenta un coerente sviluppo della configurazione di una duplicità di rapporti conseguente alla inefficacia della cessione di azienda, l'uno, di fatto, instaurato con il soggetto " cessionario" l'altro, di continuità giuridica, con il soggetto "cedente", secondo quanto già osservato al paragrafo 3. ; 4.
1. tanto assorbe il rilievo dell'ulteriore profilo di inammissibilità, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., connesso alla mancata trascrizione dell'atto transattivo alla base delle censure articolate con il motivo in esame;
5. al rigetto del ricorso segue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite;
6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge . Con distrazione.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 Il Presidente Giuseppe Bronzini