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Sentenza — n. 12747/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses Ministry's appeal, confirming soldiers injured by live bombs during training qualify for victim benefits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12747/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Ministry of Defense's appeal against a lower court ruling that granted benefits to a conscript injured by a live hand grenade during military training. The Ministry argued the risk was ordinary, but the court relied on established precedent stating that such incidents involve extraordinary circumstances beyond typical service risks. Consequently, the lower court's decision upholding the soldier's eligibility for victim benefits was confirmed.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 564 legge 266 del 2005; Art. 7 c.p.a.; Art. 113 Cost.: The benefits for victims of duty are granted when an incident during service involves extraordinary circumstances beyond the typical risks inherent to the military environment, distinguishing it from ordinary operational hazards.

Parole chiave

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victims of duty benefits military training incidents extraordinary circumstances ordinary military risk live ammunition injury administrative jurisdiction conscription service attentato contro la sicurezza militare

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 564 legge 266 del 2005
641634 - 01), hanno infatti statuito che, al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un'azione di addestramento notturna, svolta accidentalmente - per errore commesso da altro militare - con armi cariche, competono i benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della I.
Art. 7 codice processo amministrativo
Art. 113 della Costituzione
1 lettera B DPR 243 del 2006
Con il secondo motivo si deduce violazione all'articolo 1 comma 564 legge 266 del 2005 e 1 lettera B DPR 243 del 2006, per avere la corte territoriale trascurato che l'incidente connesso all'uso delle armi rappresentava la materializzazione di un rischio ordinario.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 23396 del 17/11/2016
Le Sez. U, Sentenza n. 23396 del 17/11/2016 (Rv.
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Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 26432-2016 proposto da: MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12; 2022 - ricorrente - 417 contro BARBAGRIGIA SERAFINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNAGRECIA 95, presso lo "STUDIO ASSOCIATO PAOLO GUERRA", rappresentato e difenso dall'avvocato MAURIZIO MARIA GUERRA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 137/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 24/03/2016 R.G.N. 473/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLOERENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato MASSIMO GIANNUZZI; udito l'Avvocato MAURIZIO MARIA GUERRA. Pubblica udienza del 2 febbraio 2022- Causa 17 - Ministero Difesa contro Barbagrigia Con sentenza del 16.8.16, la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza del 10.4.15 del tribunale di Ascoli Piceno, che aveva accolto la domanda volta ad ottenere i benefici per le vittime del dovere ex articolo 1 comma 564 legge 266 del 2005 proposta da parte del signor Barbagrigia,i1 quale aveva subito lesioni da scoppio di bomba a mano nell'ambito di esercitazione militare nel corso di servizio di leva.

La corte ha ritenuto che la controversia involgesse questioni di diritto soggettivo devolute alla cognizione del giudice ordinario ed ha considerato l'esercitazione una missione comandata avente i caratteri della straordinarietà rispetto agli ordinari compiti di servizio. Avverso tale sentenza ricorre il Ministero per due motivi, cui resiste con controricorso il Barbagrigia. Con il primo motivo si deduce carenza di giurisdizione e violazione dell'articolo 7 codice processo amministrativo e 113 della Costituzione, per avere la corte territoriale trascurato che vi era discrezionalità dell'amministrazione nella valutazione della dipendenza da causa di servizio e della straordinarietà delle condizioni di esposizione al rischio.

All'udienza, il procuratore del ricorrente ha espressamente rinunciato al motivo, prendendo atto della giurisprudenza delle SSUU in materia, affermativa della giurisdizione del giudice ordinario. Con il secondo motivo si deduce violazione all'articolo 1 comma 564 legge 266 del 2005 e 1 lettera B DPR 243 del 2006, per avere la corte territoriale trascurato che l'incidente connesso all'uso delle armi rappresentava la materializzazione di un rischio ordinario. Il motivo è infondato. Le Sez. U, Sentenza n. 23396 del 17/11/2016 (Rv. 641634 - 01), hanno infatti statuito che, al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un'azione di addestramento notturna, svolta accidentalmente - per errore commesso da altro militare - con armi cariche, competono i benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della I. n. 266 del 2005, la cui attribuzione presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, siano svolti in occasione o a seguito di "missioni di qualunque natura", e si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari (quale, nella specie, l'uso di bomba a mano carica anziché inerte) ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare.

La situazione fattuale ora detta è simile a quella oggetto della presente controversia, ove la corte territoriale ha accertato in fatto che l'incidente è avvenuto per il lancio in corsa di una bomba, dopo appena tre settimane di inzio del servizio di leva, ed una breve lezione specifica sull'uso delle bombe, il cui lancio è avvenuto al termine di una giornata di dodici ore di complessivo addestramento. Vi era dunque nel caso quel quid pluris richiesto dalla normativa (rispetto al rischio tipico ordinariamente connesso con il servizio di leva) per beneficiare della tutela prevista in favore delle vittime del dovere.

Spese secondo soccombenza. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 2 febbraio 2022. Il Presidente Umberto Berrino Il Consigliere estensore ‹...„ 't 2 Frances