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Ordinanza — n. 12632/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against partial debt satisfaction, ruling material dispute persists despite payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12632/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the lower court's dismissal of the appeal, holding that a material dispute remained despite partial debt satisfaction. The appellant argued that the second-instance judge erred by declaring the matter moot and shifting litigation costs to the winning party. The court ruled that because the debtor did not explicitly waive the claim to confirm non-debt existence, the dispute persisted, necessitating a new judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; In cases of partial payment during proceedings, the matter of contention does not cease if the obligor does not renounce the claim to certify the non-existence of the debt.

Parole chiave

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partial debt satisfaction cessation of contention litigation cost allocation non-waiver of claim material dispute persistence rimborso delle spese compensazione nel fallimento restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.
Art. 91, 92, 112, 115, 116 c.p.c.
Art. 1181 c.c.
Art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 4855 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17664-2016 proposto da: LEONARDI MANUELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 13, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro 2022 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 780 CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2224/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2016 R.G.N 4236/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere Dott.

ALFONSINA DE FELICE. R.G.17644/2016 RILEVATO CHE: nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto davanti al Tribunale di Roma, Manuela Leonardi chiedeva di condannare l'Inps al pagamento - a carico del fondo di Garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982 - della complessiva somma di Euro 13.077,47 oltre accessori a titolo di t.f.r., deducendo di essere stata ammessa al passivo del Fallimento Mediasonicroma s.r.I., il Tribunale di Roma accoglieva l'opposizione dell'Inps per difetto di allegazione del certificato di non opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava le spese di lite; in seguito all'emissione del decreto ingiuntivo la Leonardi è stata soddisfatta del suo credito dall'Inps, e, sebbene soddisfatta nella pretesa sostanziale, ella ha seguitato a coltivare la domanda in appello, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado per avere il Tribunale erroneamente accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo; la Corte d'appello ha dichiarato cessata della materia del contendere relativamente al credito principale e alla successiva corresponsione dello stesso, sul presupposto che la ricorrente fosse stata (parzialmente) soddisfatta; ha, invece, accolto la domanda secondaria con cui la Leonardi rivendicava di essere titolare di un credito residuo di 62,27 euro, dovuto dall'Inps a titolo di rivalutazione ed interessi maturati sul t.f.r. già liquidato; ha, infine, compensato le spese dei gradi di merito (monitorio e opposizione), visto "...il comportamento processuale delle parti ed in particolare la comprovata circostanza dell'avvenuto parziale adempimento da parte dell'Inps già prima dell'udienza di discussione del contenzioso in primo grado e non evidenziata al primo giudice"; la cassazione della sentenza è domandata da Manuela Leonardi sulla base di un unico motivo di ricorso; l'Inps ha depositato controricorso.

CONSIDERATO CHE: l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 - 112, 115, 116 c.p.c., 1181 cc. 2697 cc. - omessa valutazione di una circostanza determinante"; la ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere a fronte di un residuo debito dell'Inps; infatti, compensando le spese del doppio grado, la sentenza avrebbe fatto illegittimamente gravare sulla parte, risultata vittoriosa, una parte delle spese di lite; sostiene che nel caso di parziale sopravvenuto adempimento del debito portato nel decreto ingiuntivo sarebbe stato precluso al giudice dichiarare la revoca dello stesso e, conseguentemente di compensare le spese in violazione del generale principio di soccombenza; la statuizione di compensazione delle spese del doppio grado di merito sarebbe viziata in quanto fondata sull'omessa deduzione dell'avvenuto pagamento in primo grado; afferma che il giudice di secondo grado avrebbe mancato di valutare la condotta dell'Inps di aver dedotto il pagamento soltanto dopo la notifica dell'opposizione; il motivo merita accoglimento; la Corte d'appello ha dichiarato cessata la materia del contendere sul presupposto che, essendo stata la Leonardi soddisfatta già prima della conclusione del giudizio di primo grado e non avendo il difensore della parte allegato tale circostanza decisiva in appello, la decisione di accoglimento del decreto ingiuntivo da parte del Tribunale era stata correttamente adottata; tuttavia, avendo la parte odierna ricorrente, anche nel giudizio di appello, coltivato la domanda diretta alla riforma del capo della pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Inps, è evidente che ì motivi di contrasto fra le parti permanevano, e rendevano ineludibile una pronuncia del giudice; nella controversia in esame soccorre il Supremo insegnamento, reso in analoga fattispecie, con cui si afferma che "Nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito." (Cass. n. 4855 del 2021); in definitiva il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, la quale sarà tenuta a pronunciarsi anche in merito alle spese di questo giudizio; in considerazione dell'accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 3 marzo 2022 Il Presidente Umberto Berrino L FUNZIONA FUDIZIARIO ma,i