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Ordinanza — n. 12629/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses pension increase claim due to insufficient proof of foreign pension totalization exceeding minimum threshold.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12629/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed Rosalia Dolcimascolo's appeal against the Palermo Court of Appeal's rejection of her pension increase claim. The pensioner argued that her totalized pension exceeded the statutory minimum, but the lower court found her evidence—a generic archive printout—insufficient to prove the Italian portion alone surpassed the threshold. The Court upheld this decision, emphasizing that only the Italian pro-rata matters for the specific increase under Article 10 of Law 160/1975, and the burden of proof regarding the foreign pension's impact was not met.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 3, legge n. 160 del 1975; Art. 384 c.p.c.: When a pension is formed by totalizing periods in EU Member States, additional payments under Art. 10, comma 3, L. 160/1975 are due only if the Italian pro-rata exceeds the minimum, without considering automatic equalization regimes.

Parole chiave

Generato dall'IA
pension totalization Italian pro-rata minimum threshold burden of proof Article 160/1975 Cassazione Roma social security rights

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10, comma 3, legge n. 160 del 1975
con sentenza n.314 del 2016, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda svolta dall'attuale ricorrente per il riconoscimento dell'incremento pensionistico previsto dall'art. 10, co.3, legge n.160 del 1975 sulla pensione in godimento in regime internazionale;
Art. 434, comma 1, n. 1 e 2, cod. proc. civ.
Art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Art. 101, 115, 437 cod. proc. civ.
Art. 384 cod. proc. civ.
invero la censura richiede un inammissibile riesame del merito e dell'apprezzamento compiuto dalla Corte di merito la cui motivazione va, tuttavia, corretta ai sensi dell'art. 384 cod.proc.civ.;
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
quanto alle spese, la Corte di appello ha dato atto della sussistenza delle condizioni per l'esonero di cui all'art. 152 disp.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 360 cod.proc.civ
art. 384 cod.proc.civ
invero la censura richiede un inammissibile riesame del merito e dell'apprezzamento compiuto dalla Corte di merito la cui motivazione va, tuttavia, corretta ai sensi dell'art. 384 cod.proc.civ.;
art. 152 disp. att. cod.proc.civ
quanto alle spese, la Corte di appello ha dato atto della sussistenza delle condizioni per l'esonero di cui all'art. 152 disp.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 18744 del 2013
Cass. n. 7308 del 2016
Cass. n. 17284 del 2016
Cass. n. 10095 del 2018
Cass. n. 10096 del 2018
Cass. n. del 2020
10095 e 10096 del 2018; Cass. n. del 2020);

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Testo completo

la seguente ORDINANZA ul ricerso 25059=2016 propotn da: DOLCIMASCOLO ROSALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio dell'avvocato CATALDO MARIA DE BENEDICTIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALOGERO TERMINE; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2022 SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro 598 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 314/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 09/05/2016 R.G.N. 96/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere Dott. /(., ROSSANA MANCINO.

R.G. 25059/2016 RILEVATO CHE 1. con sentenza n.314 del 2016, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda svolta dall'attuale ricorrente per il riconoscimento dell'incremento pensionistico previsto dall'art. 10, co.3, legge n.160 del 1975 sulla pensione in godimento in regime internazionale;

2. la Corte di merito, per quanto in questa sede rileva, disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità e onerata la pensionata della prova dei presupposti costitutivi del diritto all'integrazione reclamata per effetto della disciplina di favore (eventuale integrazione al minimo del trattamento pensionistico pro- rata italiano, importo annuo del trattamento complessivamente goduto risultante dalla totalizzazione), riteneva non assolto, nella specie, tale onere, per avere la pensionata posto a fondamento della pretesa documento (denominato FORGAT), costituente mera stampa di archivio telematico (GAPNE in uso all'INPS) e recante dati da fonte non riscontrabile, come tale inutilizzabile ai fini probatori e contestato dall'INPS, fin dal primo grado, perché privo anche di valenza certificatoria giacché contenente dati indicati dalla stessa pensionata, in sede di comunicazione annuale dei redditi, la quale avrebbe invece dovuto munirsi di apposita documentazione dell'Ente estero al fine di dimostrare l'ammontare del pro rata e conseguentemente la fondatezza del diritto azionato;

3. avverso tale sentenza Dolcimascolo Rosalia ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese l'INPS, con controricorso; CONSIDERATO CHE 4. con i motivi di ricorso si deduce violazione degli artt. 434. co.1, nn.1 e 2 cod.proc.civ., anche ai sensi dell'art. 360, n.5 cod.proc.civ., per avere la Corte delibato l'ammissibilità del gravame non conforme, invece, al canone legale di specificità dei motivi di appello per essere meramente riproduttivo del contenuto della memoria di costituzione, in tal modo disattendendo sue precedenti declaratorie di inammissibilità di atti di appello dell'INPS, del medesimo contenuto (primo motivo); violazione degli artt. 101,115,437 cod.proc.civ., per non avere l'INPS, fin dalla costituzione in giudizio in primo grado, formulato alcuna istanza istruttoria atta a confutare la documentazione probatoria fornita (FORGAT e conteggi) e, ciò nonostante, per avere la Corte di merito esercitato, in carenza dei relativi presupposti, poteri officiosi invitando l'INPS a chiarire il contenuto del documento FORGAT in violazione del contraddittorio e senza concedere termine alla controparte per spiegare le difese (secondo motivo); violazione degli artt. 416, co. 2, 3 cod.proc.civ. e 2712 cod.civ. art.20 d.lgs.n.82 del 2005 e art.13 d.lgs. n.235 del 2010, per essersi l'INPS limitato, a fronte del documento FORGAT e dei conteggi allegati, ad una generica contestazione, nei gradi di merito, senza che le circostanze fattuali avessero costituito oggetto di prova ad iniziativa dell'INPS che, in sede di gravarne, aveva escluso il valore probatorio del predetto documento FORGAT perché privo di sottoscrizione, mentre la Corte di merito trascurava di considerare che trattavasi di documento informatico, contenente tutti i dati pensionistici e, ancorchè privo di sottoscrizione per assurgere a certificazione, con valenza probatoria laddove l'INPS si era limitato, invece, ad eccepire la mancanza di sottoscrizione senza svolgere un compiuto disconoscimento della conformità del FORGAT al documento in possesso dell'INPS;

5. il primo motivo è inammissibile nella parte in cui si limita a richiamare la sentenza di primo grado senza riportarne il contenuto dal quale evincere l'asserito difetto di specificità del gravame e, in ogni caso, per il profilo di censura incentrato sul diverso esito, in altri giudizi, a fronte dell'identità del gravame con altri atti di appello asseritamente di uguale tenore, trattandosi di censura non rientrante tra i mezzi d'impugnazione a critica vincolata secondo il paradigma dell'art. 360 cod.proc.civ.;

6. nondimeno è inammissibile per il profilo di censura secondo il quale deil'asserito error in procedendo è richiesto alla Corte lo scrutinio secondo il paradigma del vizio di motivazione;

7. il secondo motivo è da rigettare, per l'assorbente rilievo che la doglianza investe ordinanza officiosa - recante invito all'ente previdenziale ad esplicitare le modalità di formazione del documento FORGAT allegato dalla stessa pensionata - senza, dunque, alcuna idoneità lesiva del diritto di difesa o pretesa violazione del contraddittorio;

8. la doglianza svolta con il terzo motivo investe, in realtà, l'apprezzamento del quadro probatorio delineato in corso di causa che ha condotto la Corte di merito a ritenere non raggiunta la prova del fatto che la sommatoria dei pro rata italiano ed estero della pensione fosse di importo superiore al minimo, il che avrebbe, a suo dire, fondato il diritto a percepire le quote fisse;

9. invero la censura richiede un inammissibile riesame del merito e dell'apprezzamento compiuto dalla Corte di merito la cui motivazione va, tuttavia, corretta ai sensi dell'art. 384 cod.proc.civ.;

10. la ricorrente ha posto a fondamento della domanda la sommatoria dell'importo mensile della pensione italiana e dell'importo mensile della pensione estera per predicarne che il trattamento fosse superiore al trattamento minimo per l'anno di riferimento ma ciò che rileva è la pensione effettiva che l'Inps ha erogato, ossia il pro rata italiano del quale occorre verificare se sia o non superiore al minimo, in quanto, solo se superiore spettano le quote aggiuntive di cui all'art. 10, comma 3, L. n.160/1975, oggetto della domanda azionata;

11. al riguardo va richiamato il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui qualora la pensione sia stata conseguita con la totalizzazione dei periodi lavorativi prestati presso diversi Stati membri della Comunità Europea, le quote aggiuntive previste dall'art. 10, comma 3, legge n. 160/1975, possono spettare solo se il pro-rata italiano sia superiore al trattamento minimo, senza che rilevi il diverso regime previsto per la perequazione automatica di cui al primo comma della medesima norma, il cui riconoscimento alle pensioni inferiori al trattamento minimo è stato esteso dal successivo art. 14, d.l. n. 663/1979, conv. con n. 33/1980 (Cass. nn, 18744 del 2013, 7308 e 17284 del 2016, nonché, da ult., Cass. nn. 10095 e 10096 del 2018; Cass. n. del 2020);

12. in applicazione del predetto principio, incontestato, in causa, che il solo pro rata italiano fosse di importo inferiore ai minimo, la domanda va rigettata;

13. quanto alle spese, la Corte di appello ha dato atto della sussistenza delle condizioni per l'esonero di cui all'art. 152 disp. att. cod.proc.civ., le quali - in difetto di comunicazioni riguardanti variazioni reddituali nelle more intervenute - devono presumersi sussistenti anche per il presente giudizio e nulla, pertanto, deve statuirsi al riguardo;

14. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 17