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Ordinanza — n. 12627/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify facts and double conformity issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12627/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the factual grounds distinguishing the first-instance decision from the appellate court's rejection. The appellant argued that Equitalia incorrectly activated enforcement despite a prior rateization grant, but provided no copies of the rateization requests and did not explain the factual divergence required by the 'double conformity' rule. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary elements to allow a substantive review of the lower court's findings.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 366 n. 4 e 369 n. 6 c.p.c.; Art. 348-ter, comma 5 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to specify the factual reasons distinguishing the first-instance decision from the appellate court's rejection in cases of double conformity, or if it does not contain all necessary elements to constitute the grounds for cassation within the petition itself.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal double conformity rule failure to specify facts cassation procedure rateization requests enforcement action procedural requirements arretrati di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.
Art. 366 n. 4 c.p.c.
Art. 369 n. 6 c.p.c.
Art. 348-ter, comma 5 c.p.c.
12362 del 2006); sotto il profilo dell'omesso esame di fatto decisivo la censura è parimenti inammissibile in presenza di una doppia conforme; secondo il costante orientamento di legittimità "Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
(applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l.
Art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012
(applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11603 del 2018
Cass. n. 27209 del 2017
n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass.
Cass. n. 12362 del 2006
27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); sotto il profilo dell'omesso esame di fatto decisivo la censura è parimenti inammissibile in presenza di una doppia conforme; secondo il costante orientamento di legittimità "Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art.
Cass. n. 26774 del 2016
Cass. n. 19001 del 2016
Cass. n. 19001 del 2016; Cass.
Cass. n. 5528 del 2014
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 19450-2016 proposto da: ANPHORA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ROMANO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI ANTONIO GURNARI; - ricorrente - contro 2022 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., (già 590 EQUITALIA SUD S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 121, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO COMITO, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO MARCHESE; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 127/2016 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 10/02/2016 R.G.N. 277/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.

R.G. 19450/2016 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Reggio Calabria, a conferma della sentenza del Tribunale stessa sede, ha rigettato l'opposizione avverso l'avviso di pagamento per crediti contributivi d'impresa, proposta dalla società Anphora Cooperativa sociale a r.I., la quale si doleva del fatto che, sebbene l'intimazione da parte di Equitalia s.p.a. - Riscossione fosse intervenuta successivamente al provvedimento che aveva concesso al società la rateizzazione del debito contributivo, questa avesse dato corso all'attivazione dell'azione esecutiva; la Corte territoriale ritenuto superfluo l'esame di qualsiasi altra questione prospettata nell'opposizione, ha accertato in fatto che:

a) la società appellante aveva presentato all'agenzia per la riscossione due istanze di rateizzazione, una in data 14 gennaio 2010 e un'altra in data 8 novembre 2011; che la seconda istanza era stata sì redatta in tale data, ma era stata ricevuta e protocollata dall'ente della riscossione soltanto il 16 gennaio 2012, come le stesse parti avevano indicato;

b) la stessa società, sebbene richiesta esplicitamente dal Collegio, non aveva prodotto in giudizio copia delle istanze, ma solo dei provvedimenti di ammissione alla dilazione (peraltro già presenti in atti); la cassazione della sentenza è domandata dalla società Anphora Cooperativa sociale a r.l. sulla base di un unico motivo; l'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso; l'Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso. CONSIDERATO CHE: l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione di legge - falsa applicazione dell'art. 2 comma 20 del D.L. 225 del 2010 - erronea valutazione ed omesso esame in ordine a un fatto decisivo per il giudizio"; confuta l'accertamento nel punto in cui ha ritenuto che l'istanza di proroga della rateizzazione fosse stata notificata il 16 gennaio 2012, contestando che sarebbe stata l'Agenzia delle Entrate responsabile della diversa data, non avendo protocollato detta istanza immediatamente, come sarebbe stato suo precipuo obbligo; il motivo è inammissibile; parte ricorrente non trascrive e non produce, né localizza copia delle due istanze di rateizzazione; in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ., deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr.

Cass. n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); sotto il profilo dell'omesso esame di fatto decisivo la censura è parimenti inammissibile in presenza di una doppia conforme; secondo il costante orientamento di legittimità "Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse."(Cass. n.26774 del 2016;

Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita; non si provvede sulle spese nei confronti dell'INPS che non ha svolto attività difensiva; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerate del 16 febbraio 2022 Il Presidente Umberto Berrino ildVionaho Criudfziarir . Giovanni Ra(' 0/24p