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Ordinanza — n. 12626/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax notice tardiness, upholding lower court's irreperibility finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12626/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by KAER Industrial Ventilation against the Milan Court of Appeal's decision declaring the INPS tax notice untimely. The appellant argued that the lower court erred in finding absolute irreperibility and failed to properly evaluate evidence regarding prior notifications and the content of the sent documents. The court dismissed these claims because the assessment of irreperibility is a matter of merit, the cited documents lacked necessary details for review, and the burden of proving the notice's contents rested on the recipient.

Regesto Legislator

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Art. 60 DPR 600/72; Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.: The assessment of absolute irreperibility for tax notices is a matter of merit and thus insusceptible to cassation review, while appeals based on documents must include their full content and precise identification to be admissible.

Parole chiave

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tax notice tardiness absolute irreperibility matter of merit cassation admissibility burden of proof DPR 600/72 c.p.c. 366 finzione di notifica postale

Disposizioni normative citate

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Art. 60, lett. e) DPR 600/1972
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
656488 - 01) in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n.
Art. 13, comma 1, quater, DPR 115/2002
rigetta il ricorso; Ai sensi dell'art. 13, co.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 19416 del 28/09/2004
Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009
Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019
Come precisdato da questa Corte Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19985 del 10/08/2017
pure Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19985 del 10/08/2017, Rv.
Sez. 5, Ordinanza n. 31038 del 30/11/2018
Sez. 5, Sentenza n. 16528 del 22/06/2018
Il motivo trascura in ogni caso che il destinatario di un atto notificato, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (come prescritto da Sez. 5, Sentenza n. 16528 del 22/06/2018, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 26492-2016 proposto da: KAER INDUSTRIAL VENTILATION S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO ROSSI; - ricorrenti - 2022 contro 587 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 914/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/07/2016 R.G.N. 307/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. •< , Adunanza camerale del 16 febbraio 2022 - Pres. Berrino, rel. Buffa - causa numero 22 - KAER Industrial ventilation contro INPS Con sentenza 18.7.16 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del tribunale di Pavia del 2013, che aveva dichiarato l'inammissibilità per tardività del ricorso del contribuente in epigrafe in opposizione a cartella esattoriale e verbale di accertamento di cui in atti. In particolare, la corte territriale riteneva che la modalità di notifica ex articolo 60 lettera e) con affissione all'albo comunale ed il decorso di 8 giorni era prevista per irreperibilità assoluta, come nel caso di specie, ove la sede legale della società era sconosciuta e il legale rappresentante non era nel comune.

Avverso tale sentenza ricorre la società per un motivo, l'INPS ha depositato procura. Con l'unico articolato motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 60 DPR 600/72 nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, per tre diverse ragioni: per avere la corte territoriale trascurato che il messo notificatore non aveva fatto adeguate ricerche, non essendo ciò desumibile dalla dicitura "info in luogo" apposta sulla relata; per aver la corte territoriale omesso di considerare il documento Serpico, da cui risulta che in passato altre notifiche erano state fatte a quello stesso indirizzo; per avere infine la corte territoriale trascurato che non era stata prodotta la cartella, sicché la notifica poteva riferirsi ad altro.

Il motivo è infondato per tutti i profili sollevati. Quanto al primo profilo, la corte territoriale ha valutato proprio sulla base della dicitura "info in luogo" che il messo notificatore avesse fatto adeguate ricerche, ritenendo idonea la dicitura a rappresentare un quadro di irreperibilità assoluta (tanto più in presenza dell'onere del contribuente di notificare all'Ufficio le variazione del proprio domicilio fiscale): tale valutazione è tipicamente di merito, insindacabile in sede di legittimità(Sez. 1, Sentenza n. 19416 del 28/09/2004 (Rv. 578427 - 01) Sez.

L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009 (Rv. 611187 - 01)), Quanto al secondo profilo, lo stesso è inammissibile, in quanto il ricorrente fonda il motivo su documento senza dire dove e quando lo stesso è stato prodotto, senza trascriverne il contenuto ed infine senza dimostrarne la rilevanza (visto che nelle stesse allegazioni della parte il documento riguarderebbe notifiche effettuate in diversa pregressa epoca temporale). Come precisdato da questa Corte Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01) in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (v. pure Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19985 del 10/08/2017, Rv. 645357 - 01).

Quanto al terzo profilo, il motivo è inammissibile in quanto la parte non indica dove la contestazione in questione sia stata sollevata in precedenza, né trascrive l'atto che conterrebbe la detta contestazione nella parte rilevante, né trascive gli atti relativi al procedimento notificatorio (Sez. 5 - , Ordinanza n. 31038 del 30/11/2018, Rv. 651622 - 01). Il motivo trascura in ogni caso che il destinatario di un atto notificato, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (come prescritto da Sez. 5, Sentenza n. 16528 del 22/06/2018, Rv. 649227 - 02), che nella specie non risulta neppure richiesta dalla parte nelle fasi di merito.

Il ricorso deve dunque essere rigettato. Nulla per spese, non essendo stata svolta attività difensiva. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022. Il Presidente