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Ordinanza — n. 12620/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling agricultural unemployment benefits for 2012 remain valid despite 2013 law abrogation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12620/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's cassation appeal against a lower court decision awarding agricultural unemployment benefits to the applicant. The INPS argued that the 2012 law abrogating these benefits should apply retroactively, but the court found this interpretation contradictory to the legislative intent of favoring agricultural workers. Consequently, the court ruled that the previous favorable regime must continue to apply to facts occurring in 2012, thereby upholding the applicant's right to the benefit.

Regesto Legislator

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Art. 7, commi 10 e 3°, d.l. n. 86/1988; Art. 2, commi 3, 24 e 69, lett. b), I. n. 92/2012: The abrogation of agricultural unemployment benefits effective from 2013 does not retroactively eliminate rights accrued in 2012, as applying it retroactively would contradict the legislative regime of favor reserved for agricultural workers.

Parole chiave

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agricultural unemployment benefits retroactive abrogation legislative favor regime unconstitutional interpretation social security rights riesame della rendita AI prestazioni dell'assicurazione invalidità ricalcolo delle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 7, commi 10 e 3°, d.l. n. 86/1988 (conv. con L. n. 160/1988)
che, con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente denuncia falsa applicazione dell'art. 7, commi 10 e 3°, d.l.
Art. 2, commi 3, 24 e 69, lett. b), I. n. 92/2012
160/1988), e violazione dell'art. 2, commi 3, 24 e 69, lett. b), I. n. 92/2012, per avere la Corte di merito ritenuto che, nonostante l'avvenuta abrogazione dell'indennità di disoccupazione per periodi ridotti da parte della citata legge n.
Art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 53 del 2017
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso 19145-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO STUMPO,VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrente - 2022 contro 286 TINA MADDALENA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA', 20, presso lo Studio Legale Associato degli avvocati ALESSANDRA GULLO, GIUSEPPE MAGARAGGIA e UMBERTO MAGARAGGIA, che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1326/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 25/05/2016 R.G.N. 1923/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 25.5.2016, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Maddalena Tina volta a conseguire l'indennità di disoccupazione agricola a requisiti ridotti maturata nell'anno 2012 e richiesta in data 18.2.2013; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Maddalena Tina ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente denuncia falsa applicazione dell'art. 7, commi 10 e 3°, d.l. n. 86/1988 (conv. con I. n. 160/1988), e violazione dell'art. 2, commi 3, 24 e 69, lett. b), I. n. 92/2012, per avere la Corte di merito ritenuto che, nonostante l'avvenuta abrogazione dell'indennità di disoccupazione per periodi ridotti da parte della citata legge n. 92/2012, dovesse restare salva la possibilità di fruirne per fatti maturati (e dunque per giornate lavorative effettuate) nel corso dell'anno 2012, operando l'abrogazione solo con riguardo a fatti verificatisi dopo il 1°.1.2013; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che l'art. 2, comma 69, lett. b), I. n. 92/2012, che ha previsto l'abrogazione, a decorrere dal 1°.1.2013, delle disposizioni riguardanti l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, deve essere inteso nel senso che la disciplina previgente cessa di operare per la disoccupazione riferita al 2013 e si applica, per contro, alla disoccupazione relativa al 2012, risultando altrimenti contraddittorio, rispetto al regime di favore che il legislatore ha riservato ai lavoratori agricoli, escluderli retroattivamente da ogni forma di tutela per la disoccupazione del 2012 che abbia dato titolo a richiedere l'indennità a requisiti contributivi ridotti (così Corte cost. n. 53 del 2017, che - nel dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3, 24 e 69, lett. b), I. n. 92/2012 - ne ha delineato, in assenza di un diritto vivente già consolidatosi, una interpretazione costituzionalmente conforme cui questa Corte intende dare continuità); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore della parte controricorrente, antistatario; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 2.200,00, di cui C 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 26.1.2022. IL PRESIDENTE -ertzimirio Giuctiziarte, Umberto Berrino itt Giovarmi IWELLO /00:90, 44 CORTE SUPREMA DI CASSAZION IV Sezione C,Iv