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Ordinanza — n. 12619/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders cost compensation under simplified dispute resolution rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12619/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished after the appellant withdrew the case to adopt a simplified tax burden definition. Although the appellant initially requested withdrawal, the INPS did not formally accept it, yet the court ruled that the withdrawal extinguished the proceedings regardless. Consequently, the court ordered cost compensation to the appellant, noting that the general rule for cost allocation does not apply when a taxpayer withdraws during a simplified dispute procedure.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 195/2016; Art. 391 c.p.c.: When a taxpayer withdraws a cassation appeal during a simplified dispute procedure, the withdrawal extinguishes the proceedings even without the opposing party's acceptance, and cost compensation must be ordered to the withdrawing party.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal simplified dispute procedure cost compensation allocation judicial extinction of proceedings tax burden definition contributi previdenziali diritti di previdenza professionale responsabilità previdenziale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. n. 195/2016
che, nelle more della decisione, parte ricorrente ha depositato memoria con allegato atto di rinuncia al ricorso per cassazione notificato all'INPS, per avere nelle more aderito alla definizione agevolata dei carichi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 6, d.l.
Art. 391 c.p.c.
10140 del 2020); che, dato atto della rinuncia del ricorrente, va senz'altro dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; che, in tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art.6, dl.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
10198 e 28311 del 2018); che, in considerazione dell'esito del giudizio, non sussistono neanche i presupposti per condannare il ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R.
art. 391 c.p
10140 del 2020); che, dato atto della rinuncia del ricorrente, va senz'altro dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; che, in tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art.6, dl.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10140 del 2020
Cass. n. 10140 del 2020); che, dato atto della rinuncia del ricorrente, va senz'altro dichiarata l'estinzione del processo ex art.
Cass. nn. 10198 e 28311 del 2018
Cass. nn. 19560 del 2015 e 25485 del 2018
115/2002 (Cass. nn. 19560 del 2015 e 25485 del 2018);
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso 19117-2016 proposto da: GUICCIARDINI CORSI SALVIATI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso lo studio degli avvocati RICCARDO DEL PUNTA e ILARIA PAGNI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA GIRALDI; - ricorrente - contro 2022 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 284 SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 442/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/05/2016 R.G.N. 585/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 10.5.2016, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta da Luca Guicciardini Salvi Corsi avverso gli avvisi di addebito con cui l'INPS gli aveva ingiunto il pagamento di differenze contributive dovute in relazione a taluni lavoratori agricoli assunti a tempo determinato; che avverso tale pronuncia Luca Guicciardini Salvi Corsi ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, nelle more della decisione, parte ricorrente ha depositato memoria con allegato atto di rinuncia al ricorso per cassazione notificato all'INPS, per avere nelle more aderito alla definizione agevolata dei carichi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 6, d.l. n. 195/2016 (conv. con i. n. 225/2016); che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, giacché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr. da ult.

Cass. n. 10140 del 2020); che, dato atto della rinuncia del ricorrente, va senz'altro dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; che, in tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art.6, dl. n. 193/2016, cit., ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2°, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la rado della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l'ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass. nn. 10198 e 28311 del 2018); che, in considerazione dell'esito del giudizio, non sussistono neanche i presupposti per condannare il ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass. nn. 19560 del 2015 e 25485 del 2018);

P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. 11/ Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 26.1.2022. / IL PRESIDENTE Umberto Berrino IL 1 UN:273N1-13 JIYIZIARIO lacoia L-",) Funzion32-10(m.-...-.1,_.