Cassation appeal dismissed as inadmissible for attempting to re-evaluate facts under guise of legal violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's arguments regarding notification and evidence evaluation were merely attempts to re-evaluate facts rather than genuine legal violations. The appellant argued that proof of service requires a receipt and that the court erred in assessing evidence, but the court found these points to be factual disputes. Consequently, the court applied the principle that such arguments cannot be raised in a cassation proceeding, which is limited to reviewing legal errors, not factual re-appreciation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24 D.Lgs. 46/1999; Art. 360 c.p.c.: Appeals claiming apparent legal violations that actually seek to re-evaluate facts are inadmissible as they improperly transform the cassation into a third instance of fact-finding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 22603-2016 proposto da: FERRAIOLI ELENA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato ANTONIO TORTORA, - ricorrente - contro EQUITALIA SUD S.P.A. (già EQUITALIA S.P.A.); 2022 - intimata - 592 nonchè contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 1053/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 01/10/2015 R.G.N. 1977/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere Dott.
ALFONSINA DE FELICE. R.G.22603/2016 RILEVATO CHE: la Corte d'Appello di Salerno, a conferma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, ha dichiarato inammissibile l'opposizione a cartella esattoriale intimata da Equitalia Sud s.p.a. a Elena Ferraioli, relativa a contributi d'impresa dovuti all'Inps per gli anni 1984-1993, pari a Euro 98.134,81; la Corte territoriale ha stabilito che, come era emerso dal tabulato prodotto dall'Inps, l'opposizione era stata tardivamente proposta, atteso che la cartella esattoriale era stata notificata il 13 dicembre 2007 e il deposito del ricorso in opposizione era avvenuto il 24 gennaio 2008, cioè oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999; la cassazione della sentenza è domandata da Elena Ferraioli sulla base di due motivi; l'Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso;
Equitalia Sud s.p.a. è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 2697 c.c. e art. 26 del D.P.R. n°602/1973 e art. 3, comma 9 e 10 della Legge n° 335/1995"; parte ricorrente sostiene che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione può essere fornita solo mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, in assenza della quale detto onere non può ritenersi assolto; spetta infatti all'agente della riscossione dimostrare la corretta notifica della cartella di pagamento e non al contribuente; afferma in proposito che l'estratto di ruolo esibito dall'Inps non ha efficacia probatoria; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione sulle norme del procedimento di cui agli artt.115, 116 e 437 c.p.c."; la Corte d'appello avrebbe omesso l'esame della circostanza della mancata esibizione, da parte di Equitalia s.p.a., della relata di notifica, così come ordinato dallo stesso giudice del merito, perché considerata indispensabile alla decisione, in quanto, se esaminata, tale relata avrebbe condotto a rilevare l'intervenuta decadenza dell'Inps e di Equitalia dalla prova circa la data di consegna della cartella, con conseguente accoglimento dell'appello; il primo motivo è inammissibile; la Corte d'appello ha dichiarato la tardività dell'opposizione avendo accertato che dal tabulato prodotto dall'Inps era emerso che la data della notifica risultava ›, "maldestramente" corretta a penna, con la modifica del 3 in 8, così da trasformare la data del 13 dicembre 2007 in quella del 18 dicembre 2007; le prospettazioni della ricorrente deducono solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito." (Cass. n.18721 del 2018;
Cass. n.8758 del 2017); il secondo motivo è parimenti inammissibile; secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunziare che il Giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass. n.26769 del 2018); il principio di diritto sopra richiamato va letto in correlazione con l'altro, secondo cui:
«In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n.83 de 2012, conv. con modif. dalla I. n.134 del 2012» (Cass. n. 23940 del 2017);in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese nei confronti dell'Inps che non ha svolto attività difensiva, né nei confronti di Equitalia s.p.a. che è rimasta intimata; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'ad. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 16 febbraio 2022 Il Pre