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Ordinanza — n. 12462/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling long-term mobility severance claims are subject to five-year prescription limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12462/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that declared time-barred social security claims. The INPS argued that severance payments for long-term mobility should be subject to a five-year prescription period, while the company contended they were payable periodically and thus subject to a shorter limit. The court held that these specific contributions fall under the broad category of social security benefits governed by the five-year rule.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 9, lett. b), I. n. 335/1995; Art. 7, comma 9, I. n. 223/1991; Art. 1-septies, d.l. n. 78/1998: Claims for severance and figurative contributions related to long-term mobility are classified as social security contributions and are subject to the five-year prescription period.

Parole chiave

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social security prescription long-term mobility severance five-year limitation period figurative contributions collective dismissal claims mantenimento della previdenza istituti di previdenza prestazione d'assicurazione sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3, comma 9, lett. b), I. n. 335/1995
mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b), I. n. 335/1995 (così Cass.
Art. 7, comma 9, I. n. 223/1991
Art. 1-septies, d.l. n. 78/1998 (conv. con I. n. 176/1998)
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
Art. 2948 n. 4 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28605 del 2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19451-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,LELIO MARITATO, CARLA D'ALCISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE 2022 ROSE; 344 - ricorrente - contro ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI TORTORICI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 133/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 16/02/2016 R.G.N. 1949/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 16.2.2016, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritti i crediti rivendicati dall'INPS nei confronti di Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. a titolo di oneri a carico dell'impresa derivanti dal licenziamento e dalla successiva collocazione in mobilità c.d. lunga di taluni lavoratori; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1-septies, d.l. n. 78/1998 (conv. con I. n. 176/1998), 7, comma 9, I. n. 223/1991, e 3, comma 9, I. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che gli oneri gravanti sull'impresa e correlati al finanziamento della contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori destinatari di un licenziamento collettivo e collocati in mobilità c.d. lunga costituiscano contribuzione previdenziale assoggettata al termine quinquennale di prescrizione; che, con il secondo motivo, l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1-septies, d.l. n. 78/1998 (conv. con I. n. 176/1998), e 2948 n. 4 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che le somme in questione potessero essere annoverate tra quelle da pagare periodicamente ad anno o in un termine più breve, desumendone l'assoggettamento alla prescrizione c.d. breve; che il primo motivo è infondato, essendosi chiarito che il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della c.d. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b), I. n. 335/1995 (così Cass. n. 28605 del 2018); che, restando logicamente assorbito il secondo motivo, il ricorso va pertanto rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 7.700,00, di cui C 7.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 27.1.2022. IL PRESIDENTE Umberto Berrino 7Pun