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Ordinanza — n. 12461/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, ruling social security contributions for long-term mobility are subject to five-year prescription limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12461/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the INPS's cassation appeal against a lower court ruling that dismissed INPS claims for reimbursement of social security contributions. The INPS argued these specific contributions were not subject to the standard five-year prescription period, but the court held they fall under the broader category of social security contributions. Consequently, the court applied the five-year limitation period established in Article 3, paragraph 9, letter b) of Law No. 335/1995, leading to the dismissal of the appeal and the award of costs to the INPS.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 9, lett. b), I. n. 335/1995; Artt. 5, comma 4, I. n. 223/1991; d.l. n. 78/1998; Art. 7, comma 9, I. n. 223/1995: Social security contributions related to long-term mobility and collective dismissal are subject to the five-year prescription period.

Parole chiave

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social security contributions long-term mobility collective dismissal five-year prescription INPS reimbursement cassation appeal limitation period obbligo contributivo

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 9, lett. b), I. n. 335/1995
mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b), I. n. 335/1995 (così Cass.
Art. 5, comma 4, I. n. 223/1991
d.l. n. 78/1998 (conv. con I. n. 176/1998)
223/1991, 1- septies, d.l. n. 78/1998 (conv. con I. n. 176/1998), 7, comma 9, I.
Art. 7, comma 9, I. n. 223/1991
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28605 del 2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16845-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; 2022 - ricorrente - 343 contro SIELTE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI TORTORICI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1686/2015 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 30/12/2015 R.G.N. 15/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 30.12.2015, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l'INPS a restituire a SIELTE s.p.a. somme già richieste dall'impresa sul presupposto dell'avvenuta prescrizione dei crediti vantati dall'INPS a titolo di oneri a carico dell'impresa derivanti dal licenziamento e dalla successiva collocazione in mobilità c.d. lunga del lavoratore Vincenzo Ursino; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che SIELTE s.p.a. ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 4, I. n. 223/1991, 1- septies, d.l. n. 78/1998 (conv. con I. n. 176/1998), 7, comma 9, I. n. 223/1991, e 3, comma 9, I. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che gli oneri gravanti sull'impresa e correlati al finanziamento della contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori destinatari di un licenziamento collettivo e collocati in mobilità c.d. lunga costituiscano contribuzione previdenziale assoggettata al termine quinquennale di prescrizione; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della c.d. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b), I. n. 335/1995 (così Cass. n. 28605 del 2018);che il ricorso va pertanto rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 27.1.2022. IL PRESIDENTE Umberto Berrino TI 72r-ierrrio C'rludiziario D.,:. ---,,-....„---