Cassation court dismisses INPS appeal, ruling administrative annulment of pension benefits was not precluded by procedural delays.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the lower court's decision which had dismissed the INPS's appeal against a pension benefit award. The INPS argued that its 2011 annulment of a 2007 favorable decision was untimely under administrative law. The court rejected this, holding that the administrative procedure's defects do not extinguish the insured's substantive right to the pension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, I. n. 1338/1962; Art. 21-nonies, I. n. 241/1990: The annulment by a public administration of a prior favorable administrative act does not constitute a preclusive bar to the insured's claim for the corresponding pension benefit, as the substantive right remains protected by the court of rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15837-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; 2022 - ricorrente - 283. contro DI BASILIO ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PANARITI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO DEL PAGGIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 346/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA depositata il 31/3/2016 R.G.N. 816/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 31.3.2016, la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Enrico Di Basilio volta alla costituzione della rendita ex art. 13, I. n. 1338/1962, in relazione al rapporto di coadiutore agricolo intrattenuto con il di lui genitore Vincenzo Di Basilio; che la Corte di merito, in particolare, ha ritenuto che, avendo l'INPS accolto l'istanza di costituzione della rendita con provvedimento del 27.8.2007, a seguito di integrazione documentale da parte dell'interessato successiva a precedente provvedimento di rigetto, doveva reputarsi tardivo l'ulteriore provvedimento del 18.2.2011 con cui lo stesso INPS, ritenendo mancanti i requisiti per la costituzione della rendita de qua, aveva annullato in autotutela il precedente provvedimento favorevole all'istante; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che Enrico Di Basilio ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che Vincenzo Di Basilio è rimasto intimato;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13, I. n. 1338/1962, e dell'art. 21-nonies, I. n. 241/1990, nel testo vigente ratione temporis, per avere la Corte di merito ritenuto che l'annullamento in autotutela del precedente provvedimento di concessione della rendita, rientrando nell'ambito di applicazione della legge n. 241/1990, non potesse essere esercitato in ogni tempo e, comunque, oltre un termine di ragionevolezza desumibile da quello di diciotto mesi medio tempore introdotto dall'art. 21-nonies, I. n. 241/1990, cit., per come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), I. n. 124/2015; che, con il secondo motivo, l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 13, I. n. 1338/1962, e 2946 c.c., per non avere la Corte territoriale conseguentemente esaminato la questione della prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia; che, con il terzo motivo, l'INPS si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 13, I. n. 1338/1962, 2697, 2704 e 2721 c.c., 115 e 116 c.p.c., per non avere inoltre i giudici territoriali esaminato l'ulteriore questione concernente la necessità della prova scritta di data certa circa il sorgere del rapporto di lavoro e la possibilità di impiegare la prova testimoniale solo con riferimento alla sua durata; che va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del primo motivo, sollevata dall'odierna parte controricorrente per non avere l'INPS mai eccepito nei gradi di merito l'inapplicabilità della legge n. 241/1990 alla materia previdenziale, dovendo al riguardo ribadirsi che l'inidoneità in astratto di un fatto a produrre un effetto giuridico ovvero l'inesistenza di una norma che al fatto associ l'effetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite del giudicato interno (così già Cass. n. 10832 del 1998), il quale ultimo può d'altra parte configurarsi solo in relazione ad una statuizione minima della sentenza che sia costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto e che sia suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia (così, da ult., Cass. n. 10760 del 2019), di talché, tenuto conto che, nella specie, la statuizione minima sulla quale avrebbe potuto in ipotesi formarsi il giudicato concerneva non soltanto l'applicabilità alla fattispecie delle disposizioni della legge n. 241/1990, ma altresì la loro interpretazione, dovendo propriamente a quest'ultima ricollegarsi gli effetti conformativi della vicenda per cui è causa, la devoluzione in appello di tale ultima questione ha sottratto la statuizione al giudicato interno anche per ciò che concerne l'astratta applicabilità della norma alla fattispecie, che dunque legittimamente è stata proposta in questa sede di legittimità; che, ciò posto, va anzitutto ribadito che, in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l'INPS è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, potendo in particolare disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisca presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con conseguente inidoneità dei contributi versati a costituire una valida posizione assicurativa (così da ult.
Cass. n. 809 del 2021); che va, del pari, ribadito che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente ente previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come più in generale delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla legge n. 241/1990 o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, trattandosi di rapporto che nasce ex lege al verificarsi dei requisiti previsti e che è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può interamente sostituirsi all'attività della pubblica amministrazione, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4, I. n. 2248/1865, all.
E, di talché, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su presunte disfunzioni procedimentali addebitabili all'ente previdenziale, le quali, se del caso, possono rilevare solo ai fini del risarcimento del danno (così Cass. n. 2804 del 2003, seguita, tra le numerose, da Cass. nn. 9986 del 2009, 20604 del 2014, 31954 del 2019, 3459 del 2022); che, reputando tardivo e dunque precluso il provvedimento del 18.2.2011 con cui l'INPS, melius re perpensa, ha annullato la precedente determinazione del 27.8.2007, favorevole all'odierno controricorrente, la Corte territoriale non si è attenuta agli anzidetti principi di diritto, di talché, assorbiti il secondo e il terzo motivo di censura, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. V Co ' deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 26.