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Sentenza — n. 12453/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against false claim dismissal, ruling mandatory prosecutor intervention requires full trial not summary dismissal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12453/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the first ground of appeal against an order dismissing a false claim, while dismissing the remaining grounds. The appellant argued that mandatory prosecutor intervention under specific civil procedure articles necessitated a full trial rather than a summary dismissal based on prognostic grounds. The court held that the lower court's dismissal violated procedural rules by failing to ensure a complete factual and legal examination required by the mandatory prosecutor's involvement.

Regesto Legislator

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Art. 70, 348-bis, 348-ter c.p.c.: When a false claim requires mandatory prosecutor intervention, the appeal cannot be dismissed summarily on prognostic grounds; instead, the appeal must lead to a full trial ensuring complete factual and legal examination.

Parole chiave

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mandatory prosecutor intervention false claim procedure summary dismissal prohibition prognostic judgment exclusion full trial requirement civil procedure articles appeal admissibility inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 70 c.p.c.
221, comma 3°, c.p.c.) e che rientra pertanto fra quelle di cui all'art. 70, comma 1°, c.p.c., alle quali, per espresso disposto dell'art.
Art. 221 c.p.c.
nelle controversie in cui sia proposta una querela di falso, sia in via principale che incidentale, trattandosi di causa in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero (art. 221, comma 3°, c.p.c.) e che rientra pertanto fra quelle di cui all'art.
Art. 348-bis c.p.c.
FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 17.3.2016, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.
Art. 348-ter c.p.c.
FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 17.3.2016, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.
Art. 111 comma 7° Cost.
70, 348-bis e 348-ter c.p.c., con riferimento all'art. 111 comma 7° Cost., per avere la Corte di merito pronunciato ordinanza d'inammissibilità del ricorso ex art.
Art. 383 comma 40 c.p.c.
conf.), il ricorso va accolto quanto al primo motivo, rimanendo necessariamente assorbiti gli altri, e - cassata l'ordinanza impugnata - la causa va rinviata ex art. 383 comma 40 c.p.c. alla Corte d'appello di Milano, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio c.d.
art. 348-bis c.p
FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 17.3.2016, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.
art. 226 c.p
111 comma 7° Cost., per non avere la Corte territoriale in alcun modo motivato rispetto ai due motivi di gravame dedotti in appello e concernenti la violazione e falsa applicazione dell'art. 226 c.p.c.
art. 70 c.p
221, comma 3°, c.p.c.) e che rientra pertanto fra quelle di cui all'art. 70, comma 1°, c.p.c., alle quali, per espresso disposto dell'art.
art. 383 comma 40 c.p
conf.), il ricorso va accolto quanto al primo motivo, rimanendo necessariamente assorbiti gli altri, e - cassata l'ordinanza impugnata - la causa va rinviata ex art. 383 comma 40 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12920 del 2020
348-bis, comma 2° c.p.c., non si applica la previsione secondo cui l'impugnazione è dichiarata inammissibile "quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta" (così Cass. n. 12920 del 2020).
Cass. S.U. n. 1914 del 2016
abbia dato luogo, in specie, al denunciato error in procedendo (ciò che la rende impugnabile ex se in questa sede di legittimità: Cass. S.U. n. 1914 del 2016 e succ.
Cass. n. 6326 del 2019
restitutorio (Cass. n. 6326 del 2019).
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Testo completo

e SENTENZA sul ricorso 12719-2016 proposto da: BONETTI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE TARABINI; - ricorrente - 2021 contro 3811 EQUITALIA NORD S.P.A. - intimata - nonchè contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO; - resistenti con mandato - avverso l'ordinanza n. 1390/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/03/2016 R.G.N. 3680/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 17.3.2016, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. l'appello proposto da Claudio Bonetti avverso la pronuncia del Tribunale di Sondrio che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso da lui proposta in via principale nei confronti di un documento a sua firma prodotto dall'INPS in altro giudizio tra loro pendente e di cui egli aveva sostenuto l'avvenuto riempimento absque pactis.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che le valutazioni in fatto e in diritto svolte dal primo giudice fossero condivisibili e che le argomentazioni spese nel gravame fossero tali da far presumere che l'appello si sarebbe concluso in senso sfavorevole all'appellante. Avverso tali statuizioni e subordinatamente nei confronti della sentenza di primo grado Claudio Bonetti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. L'INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli, mentre la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata.

Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 70, 348-bis e 348-ter c.p.c., con riferimento all'art. 111 comma 7° Cost., per avere la Corte di merito pronunciato ordinanza d'inammissibilità del ricorso ex art. 348-bis, cit., nonostante il presente procedimento, concernendo una querela di falso, rientrasse nel novero delle cause in cui, ai sensi degli artt. 70 e 221 c.p.c., è obbligatorio l'intervento del Pubblico ministero.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 111 comma 6° Cost. nonché degli artt. 134 e 348-ter c.p.c., in relazione all'art. 111 comma 7° Cost., per non avere la Corte territoriale in alcun modo motivato rispetto ai due motivi di gravame dedotti in appello e concernenti la violazione e falsa applicazione dell'art. 226 c.p.c. e l'erroneità della pronuncia di prime cure in ordine alla regolamentazione delle spese di lite. Con il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, il ricorrente impugna in subordine la sentenza di primo grado, dolendosi di violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e ss. c.p.c., dell'art. 132 n. 4 c.p.c., dell'art. 226 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, per avere il giudice di prime cure ritenuto l'inammissibilità della querela di falso ed errato nella liquidazione delle spese di lite.

Ciò posto, il primo motivo è fondato. Rammentato, sul punto, che il presente procedimento ha ad oggetto la querela di falso proposta dall'odierno ricorrente nei confronti di un documento a sua firma prodotto dall'INPS in altro giudizio tra loro pendente e di cui egli aveva sostenuto l'avvenuto riempimento absque pactis, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che non può essere adottata alcuna pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. nelle controversie in cui sia proposta una querela di falso, sia in via principale che incidentale, trattandosi di causa in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero (art. 221, comma 3°, c.p.c.) e che rientra pertanto fra quelle di cui all'art. 70, comma 1°, c.p.c., alle quali, per espresso disposto dell'art. 348-bis, comma 2° c.p.c., non si applica la previsione secondo cui l'impugnazione è dichiarata inammissibile "quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta" (così Cass. n. 12920 del 2020).

Sotto questo profilo, non appaiono condivisibili le conclusioni del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del motivo in ragione del fatto che sarebbe all'uopo sufficiente che l'ufficio del Pubblico ministero sia stato informato del giudizio e posto in condizione di formulare conclusioni, ciò che - nella specie - risulterebbe dalla stessa intestazione dell'ordinanza impugnata, in cui il P.M. presso la Corte d'appello di Milano è indicato come parte appellata: fermo restando che, ai fini della validità del procedimento per querela di falso, non sono necessarie né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante del Pubblico ministero, essendo sufficiente che tale ufficio, mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (cfr. in tal senso da ult.

Cass. n. 27402 del 2018), la previsione dell'art. 348-bis, comma 2°, lett. a), c.p.c., non è rivolta a presidio della possibilità d'intervento del Pubblico ministero, ma a garantire che, nelle cause di cui all'art. 70 c.p.c., in ragione della peculiare delicatezza delle materie che ne formano oggetto, l'impugnazione dia luogo ad un giudizio non già meramente prognostico, ma viceversa basato su di un accertamento pieno sia in fatto che in diritto; e la riprova sta nella disposizione di cui alla successiva lett. b), la quale, escludendo dalla possibilità di pronunciare l'ordinanza d'inammissibilità per motivi prognostici anche gli appelli proposti ai sensi dell'ad. 702- quater c.p.c., ossia quelli rivolti nei confronti delle ordinanze decisorie di primo grado che abbiano statuito nell'ambito di procedimenti sommari di cognizione, palesa l'intenzione del legislatore di individuare due diverse tipologie di fattispecie per le quali non è opportuno che il grado di appello si risolva in un giudizio sommario, qual è inevitabilmente il giudizio prognostico circa la possibilità che l'impugnazione sia accolta o meno: la prima in ragione della natura indisponibile degli interessi che vi sono sottesi, resa manifesta dall'obbligatorietà dell'intervento del Pubblico ministero, la seconda in ragione della necessità di assicurare ai litiganti almeno un grado di cognizione piena.

È semmai il caso di aggiungere che, sebbene questa Corte abbia precisato che la possibilità di definire l'appello con ordinanza di inammissibilità ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. non è preclusa allorché la querela di falso sia stata proposta senza indicazione degli elementi e delle prove della falsità del documento, non sussistendo naturalmente obbligo di intervento del Pubblico ministero allorché la querela sia nulla (così Cass. n. 12920 del 2020, cit.), tanto non può dirsi nel caso di specie, avendo parte ricorrente pienamente ottemperato agli oneri impostile dalla legge ai fini della validità della querela (cfr. specialmente pagg. 4 e 7 ss. del ricorso per cassazione) ed essendo la pronuncia d'inammissibilità del primo giudice derivata dall'aver questi ritenuto che si vedesse in ipotesi di riempimento del foglio non absque pactis, bensì contra pacta, ciò contro cui l'odierno ricorrente aveva speso apposito mezzo di gravame (ibid., pag. 19 ss.), poi reiterato in questa sede di legittimità (ibid., pag. 36 ss.).

Dovendo pertanto ritenersi che la pronuncia dell'ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. abbia dato luogo, in specie, al denunciato error in procedendo (ciò che la rende impugnabile ex se in questa sede di legittimità: Cass. S.U. n. 1914 del 2016 e succ. conf.), il ricorso va accolto quanto al primo motivo, rimanendo necessariamente assorbiti gli altri, e - cassata l'ordinanza impugnata - la causa va rinviata ex art. 383 comma 40 c.p.c. alla Corte d'appello di Milano, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio c.d. restitutorio (Cass. n. 6326 del 2019).

Il giudice designato provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell