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Ordinanza — n. 12374/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling long-term mobility contributions are subject to five-year prescription limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12374/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that declared INPS claims for long-term mobility contributions time-barred. The INPS argued these specific contributions were not subject to the standard five-year prescription period, but the court found them to be part of the broader category of social security contributions. Consequently, the court applied the five-year limitation period established by law, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the INPS to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 9, I. n. 223/1991; Art. 3, comma 9, lett. b), I. n. 335/1995: Contributions related to long-term mobility schemes are classified as social security contributions and are subject to the five-year prescription period.

Parole chiave

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social security contributions long-term mobility scheme five-year prescription period INPS reimbursement claims Cassation dismissal debito di contributi responsabilità dell'istituto di previdenza lacuna contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 9, I. n. 223/1991
Art. 3, comma 9, lett. b), I. n. 335/1995
mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b), I. n. 335/1995 (così Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30699 del 2017
Cass. n. 28605 del 2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12784-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO; 2022 - ricorrente - 342 contro CARTISA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO, 48, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO D'OTTAVI, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO BRANCACCIO; - controricorrente - contro EQUITALIA SUD S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 2398/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 13/11/2015 R.G.N. 1287/14; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 13.11.2015, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritti i crediti vantati dall'INPS nei confronti di Cart.I.Sa. s.r.l. a titolo di oneri di mobilità lunga ex art. 5, comma 4, I. n. 223/1991; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Cart.I.Sa. s.r.l. ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 9, I. n. 223/1991, e 3, comma 9, I. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che gli oneri gravanti sull'impresa e correlati al finanziamento della contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori destinatari di un licenziamento collettivo e collocati in mobilità c.d. lunga costituiscano contribuzione previdenziale assoggettata al termine quinquennale di prescrizione; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della c.d. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b), I. n. 335/1995 (così Cass. nn. 30699 del 2017, 28605 del 2018 e succ. conf.);che il ricorso va pertanto rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 27.1.2022. IL PRESIDENTE Umberto Berrino IL CANCELLE1RE ESPERTO Dott. Enrico Secchi Deposita