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Ordinanza — n. 12373/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses mobility allowance claim due to missed 60-day statutory deadline for unemployment benefits application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12373/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Gianluca Marongiu's claim for a mobility allowance, ruling that his administrative request to INPS was filed 60 days after his job termination. The INPS successfully argued that the statutory limitation period for unemployment benefits had expired, a point not raised in lower courts. Consequently, the court declared the main appeal inadmissible and dismissed the claim in the merits.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 5, R.D.L. n. 1827/1935; Art. 7, comma 12, I. n. 223/1991: The mobility allowance constitutes unemployment treatment subject to a 60-day statutory limitation period from the start of unemployment, which the court must apply ex officio even if not raised by the parties.

Parole chiave

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mobility allowance statutory limitation period unemployment benefits ex officio application procedural inadmissibility indennità di disoccupazione dell'assicurato sospensione del diritto all'indennità diritto alla rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 5, R.D.L. n. 1827/1935
223/1991, costituisce urrilEiMÌ32 un trattamento di disoccupazione cui è applicabile il termine di decadenza previsto dall'art. 129, comma 5 0, r.d.l.
Art. 7, comma 12, I. n. 223/1991
1827/1935, con riferimento all'art. 7, comma 12, I. n. 223/1991, e agli artt.
Art. 2969 c.c.
art. 2969 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4619 del 2015
Cass. S.U. n. 7381 del 2013
Cass. n. 11704 del 2019
1827/1935, di sessanta giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile, ossia dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro (così, tra le più recenti, Cass. n. 11704 del 2019, sulla scorta di Cass.
Cass. S.U. n. 17389 del 2002
Cass. nn. 3533 del 1972 e 5338 del 1987
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 8859-2016 proposto da: MARONGIU GIANLUCA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato SALVATORE DEIANA; - ricorrente principale - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro 2022 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE 341 BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 44/2015 della CORTE D' APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 25/09/2015 R.G.N. 10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. , r / / RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 25.9.2015, la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Gianluca Marongiu volta a conseguire l'indennità di mobilità; che avverso tale pronuncia Gianluca Marongiu ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, basato su un motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, e 7, I. n. 223/1991, 4, comma 19, I. n. 236/1993, e 3 e 97 Cost., per avere la Corte di merito ritenuto che, essendo documentalmente emerso che l'azienda dove egli era impiegato aveva due distinte unità produttive, una delle quali iscritta nel settore Commercio e l'altra al settore Industria, l'impossibilità di attribuire prevalenza all'una o all'altra attività e la circostanza che l'azienda avesse pagato i contributi dovuti per il settore Industria soltanto per i dipendenti addetti all'unità produttiva presso la quale egli non prestava la sua attività lavorativa costituissero fatti impeditivi del diritto all'indennità di mobilità, indipendentemente dall'avvenuta sua iscrizione nelle liste di mobilità e dal diverso orientamento seguito, in fattispecie analoga, dal Tribunale di Chiavari, che - con sentenza passata in giudicato - aveva attribuito l'indennità de qua ad un suo collega di lavoro che versava in identica situazione; che, con il secondo motivo del ricorso principale, il ricorrente lamenta omessa pronuncia in relazione alle ragioni fondanti il diniego dell'indennità da parte dell'INPS, che - ancorché motivato con riferimento alla presunta assenza del suo nominativo dagli iscritti nelle liste di mobilità - era stato contraddetto da apposita produzione documentale; che, con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, l'INPS si duole di violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 73, comma 2°, e 129, comma 5°, r.d.l. n. 1827/1935, con riferimento all'art. 7, comma 12, I. n. 223/1991, e agli artt. 2964, 2968 e 2969 c.c., per non avere i giudici territoriali rilevato la decadenza dall'indennità di mobilità per avere l'assicurato presentato la domanda oltre il termine di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, deve essere esaminato con priorità se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito (così, tra le più recenti, Cass. n. 4619 del 2015, sulla scorta di Cass.

S.U. n. 7381 del 2013); che, pur avendo l'Istituto ricorrente dato atto che la questione della decadenza non era stata né eccepita né delibata nei precedenti gradi di merito, nessun dubbio può sussistere in ordine alla sua deducibilità per la prima volta in questa sede di legittimità, essendo consolidato il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 2969 c.c., la decadenza in materia sottratta alla disponibilità delle parti, qual è quella in materia previdenziale, può essere sempre rilevata d'ufficio e anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, s'intende a condizione che non si richiedano nuovi accertamenti di fatto e salvo l'eventuale giudicato interno (giurisprudenza consolidata fin dalla risalenti Cass. nn. 3533 del 1972 e 5338 del 1987); che, con specifico riguardo all'indennità di mobilità, è del pari consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, I. n. 223/1991, costituisce urrilEiMÌ32 un trattamento di disoccupazione cui è applicabile il termine di decadenza previsto dall'art. 129, comma 5 0, r.d.l. n. 1827/1935, di sessanta giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile, ossia dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro (così, tra le più recenti, Cass. n. 11704 del 2019, sulla scorta di Cass.

S.U. n. 17389 del 2002); che, nella specie, risulta dalla sentenza impugnata che, sebbene l'odierno ricorrente principale sia stato licenziato in data 15.3.2011, la domanda amministrativa volta a conseguire l'indennità per cui è causa è stata presentata all'INPS in data 8.7.2011, ben oltre dunque il termine dianzi cit.; che, non potendo non rilevarsi la consequenziale improponibilità della domanda giudiziale volta a conseguirla, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso incidentale, va cassata e, rimanendo necessariamente assorbito il ricorso principale, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da Giancarlo Ma rongiu; che, tenuto conto che l'eccezione di decadenza è stata sollevata solo in questa fase di legittimità, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell'intero processo; che, in considerazione dell'assorbimento del ricorso principale, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di Giancarlo Marongiu. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 27.1.2022. IL PRESIDENTE Umberto Berrino IL C