Cassation court dismisses appeal and extinguishes proceedings after Foundation withdraws lawsuit with acceptance of counterclaim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinguished after the Foundation withdrew its appeal and accepted the counterclaim. The underlying dispute involved the nullity of a fixed-term employment contract and the conversion of a temporary relationship into an indefinite one. Since the Foundation voluntarily settled the procedural stance by accepting the counterclaim, the court formally terminated the case without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137; When a party withdraws an appeal and accepts the counterclaim, the court must declare the litigation extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te SENTENZA sul ricorso 21566-2018 proposto da: FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MARCO MARAZZA, DOMENICO DE FEO, MAURIZIO MARAZZA, che la rappresentano e 2022 difendono; 802 - ricorrente - contro BUDA REMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio degli avvocati ENRICO IVELLA, FRANCESCO SAVERIO IVELLA, MARIA ASTUTO, che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 166/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2018 R.G.N. 1834/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2022 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO visto 1 art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 19 gennaio 2018, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma ed in accoglimento della domanda proposta da Remo Buda nei confronti della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, dichiarava la nullità del contratto di lavoro a termine stipulato tra le parti in data 11.4.2007 e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la suddetta decorrenza ed ancora in atto, determinando in dodici rnensilità della retribuzione globale di fatto il risarcimento del danno dovuto al Buda, con condanna della Fondazione al relativo pagamento.
La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto illegittima, in quanto priva di specificità, la causale giustificativa richiamata nel primo contratto stipulato tra le parti e, alla luce dell'orientamento espresso da questa Corte e della pronunzia della Corte costituzionale n. 260/2015, inoperante il divieto di conversione di cui all'ad 3, comma 6, d.l. n. 64/2010 conv. in I. n. 100/2010 con riguardo all'ipotesi, cui va ricondotta la fattispecie, di un vizio genetico del contratto a termine. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Fondazione con tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Buda.
Il Procuratore Generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. Nelle more della fissazione dell'udienza di discussione la Fondazione ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso a spese compensate e l'accettazione di controparte con richiesta di estinzione del giudizio cui il Collegio, all'odierna udienza, dato atto, accede.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma nella camera di con