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Sentenza — n. 12278/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses INPS appeal, ruling the three-year statute of limitations applies only to prior accrued rates, not future ones.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12278/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that applied a mobile statute of limitations to a pension recalculation. The INPS argued the limitation period should not apply due to the absence of an administrative request, while the contributor contended the lower court erred in applying the limitation. The court held that the three-year limitation period under the relevant decree applies exclusively to differences on accrued rates preceding the three-year window from the judicial claim, not to future accruals.

Regesto Legislator

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Art. 47 of DPR n. 639/1970; Art. 38, comma 1, lett. d) of DL n. 98/2011: The three-year statute of limitations for pension adjustments applies solely to differences on accrued rates preceding the triennial period from the judicial claim, excluding future accruals.

Parole chiave

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pension recalculation statute of limitations accrued rates INPS appeal mobile limitation period ricalcolo della rendita di invalidità revoca di prestazioni sociali adeguamento della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 47 of DPR n. 639/1970
661517) che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R.
Art. 38, comma 1, lett. d) of DL n. 98/2011
639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett.
Art. 13, comma 1 quater of DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.

Giurisprudenza citata

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Sez. L - Sentenza n. 17430 del 17/06/2021
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Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 173-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, 2022 ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO; 756 - ricorrente - contro TARABOCCHIA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO LORENZINI N 72, presso lo studio i dell'avvocato VALERIA FAIOLA, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA TERESA BETTELLI, SILVA GOTTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 99/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/06/2019 R.G.N. 31/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Udienza pubblica del 2 marzo 2022 - Pres. Berrino, rel. Buffa - Causa numero 20 - INPS contro Tarabocchia Con sentenza 3580/19, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che, nel riconoscere il diritto del contribuente in epigrafe alla riliquidazione della pensione con maggiorazione sulla base dei criteri del Fondo elettrici, aveva escluso la decadenza.

A seguito del rinvio, la Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 19.6.19, ha applicato la decadenza (mobile) ai soliKper i quali era decorsa la prestazione, ma non a quest'ultima, calcolando il termine in relazione ai ratei maturati (e non in relazione alla precedente domanda di riliquidazione). Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, illustrato da memoria, che lamenta violazione di legge in ragione dell'inapplicabilità della decadenza mobile alla riliquidazione, non essendovi domanda amministrativa né ricorso. Resiste il contribuente con controricorso.

Il ricorso è infondato. Questa Corte ha infatti già precisato (Sez. L - , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021, Rv. 661517) che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla I. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. Ne deriva il rigetto del ricorso.

Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati Silva Gotti e Mariateresa Bettelli. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 2 marzo 2022. Il Presidente Il consigliere estensore Umberto Berrino Francesco Buffa \ CORTE SCPRE2IA Dì ;,I;A:3A7