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Sentenza — n. 12277/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, extinguishing low-value social security case with automatic claim recognition.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12277/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision and extinguished the proceedings in favor of the claimant. The lower court had rejected the worker's request for unemployment benefits recalculation based on provincial contract rates, while the INPS argued for dismissal under Article 38 of D.L. 98/2011 due to the case's low value. The Court ruled that this statutory provision applies to pending cases regardless of the procedural stage and mandates the automatic recognition of the economic claim, thereby resolving the merits without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 38 D.L. 98/2011; Art. 383 c.p.c.: The provision for the automatic extinction of low-value social security cases involving INPS applies to pending proceedings at any stage and mandates the recognition of the claimant's economic right, requiring a decision on the merits rather than a simple remittal.

Parole chiave

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Article 38 D.L. 98/2011 extinction of proceedings INPS social security automatic claim recognition low value cases merits decision procedural stage restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 38 D.L. 98/2011
In particolare, la corte territoriale ha preliminarmente ritenuto che l'eccezione di estinzione del giudizio ex art. 38 d.l.
Art. 310 c.p.c.
Art. 382 c.p.c.
Art. 383 c.p.c.
38 (con pronuncia quindi estesa al merito ex art. 383 c.p.c.).
Art. 152 c.p.c.
art. 383 c.p
38 (con pronuncia quindi estesa al merito ex art. 383 c.p.c.).

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 22070 del 13/10/2020
Sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 2014
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Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 22041-2016 proposto da: SPOSATO ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO PELLICANO', che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2022 contro I.N.P.S. 755 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 114/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/03/2016 R.G.N. 913/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Udienza pubblica del 2 marzo 2022 - Pres. Berrino, rel. Buffa - causa numero 19 - Sposato contro INPS Con sentenza del 15.13.16 la corte di appello di Catanzaro ha confermato due sentenze del 3.12.12 del tribunale di Cosenza (oggetto di distinti appelli poi riuniti), che avevano rigettato le domande della signora Sposato volte ad ottenere la riliquidazione delle indennità di disoccupazione agricola con riferimento alla retribuzione giornaliera del contratto provinciale e non al salario medio convenzionale.

In particolare, la corte territoriale ha preliminarmente ritenuto che l'eccezione di estinzione del giudizio ex art. 38 d.l. 98/2011, convertito in legge 111/11, sollevata dalla parte in corso di causa, dovesse essere disattesa in difetto di prova che la causa avesse valore inferiore ai 500 euro, così rientrando nella previsione normativa; nel merito, la corte territoriale ha quindi ritenuto che il salario medio non era più parametro a seguito dell'articolo 1 comma 5 decreto legge 338 del 89 convertito in legge 389 del 89, che il confronto con la retribuzione del contratto provinciale andava fatta scorporando la quota relativa al TFR, e che la lavoratrice aveva fatto riferimento a retribuzione di qualifica che non risultava dalle sue buste paga; quanto alle spese di lite, la corte territoriale ha nel dispositivo condannato la parte soccombente, mentre in n motivazione ha fatto applicazione dell'art. 152 att. c.p.c. e compensato le spese.

Attraverso tale sentenza ricorre la lavoratrice per due motivi; l'INPS ha depositato procura. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 38 del decreto legge 98 del 2011 e difetto di potestas iudicandi, per avere la corte territoriale trascurato la previsione legislativa di estinzione ope legis della causa di valore inferiore a euro 500 (come peraltro richiesto anche dall'INPS in primo grado). Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 156 comma 2 CPC, ex art. 360 co. 1 . n. 3 e n. 4 c.p.c., per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione sulle spese.

Il primo motivo è fondato. Occorre premettere che il valore della causa è di euro 295, come si desume dalla domanda introduttiva del giudizio (che pur non quantificando la pretesa nelle conclusioni reca in allegato conteggi specifici) e dall'eccezione dell'INPS di estinzione del giudizio, formulata già in primo grado; il valore è pure confermato dalla dichiarazione della parte sul valore della causa (contenuta anche nel ricorso per cassazione) ai fini della determinazione della misura del contributo unificato. Ne deriva l'applicazione dell'art. 38 suddetto.

La norma su richiamata prevede (con previsione ritenuta legittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 2014) che "i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio. Per le spese del processo si applica l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile." La norma, nel riferirsi ai processi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore delle previsioni (cfr.

Sez. L - , Sentenza n. 22070 del 13/10/2020, Rv. 659054 - 01), fissa l'ambito delle categorie di giudizi per le quali opera l'estinzione, ma non esclude che la stessa possa essere rilevata nei gradi successivi di giudizio, prevedendone anzi il rilievo anche d'ufficio. Nel caso di specie, la norma è applicabile alla causa di che trattasi, pendente già in primo grado alla data dell'entrata in vigore della disposizione suddetta. La norma prevede non già la mera estinzione del giudizio, ma l'estinzione con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente: ne deriva che la stessa non si.L»Ak a prevedere una causa di improseguibilità della domanda, ma incide nel merito della pretesa; ciò influisce sul contenuto della pronuncia di questa Corte, che non può limitarsi alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ex art. 382 co. 3 c.p.c. in ragione dell'improseguibilità della domanda, occorrendo salvaguardare l'interesse della parte riconosciuto dall'art. 38 (con pronuncia quindi estesa al merito ex art. 383 c.p.c.).

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata e, non essendo necessari altri accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con dichiarazione di estinzione del processo, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. La stessa norma precisa il regolamento delle spese, richiamando l'articolo 310 comma 4 c,p,c, e così prevedendo (con regola applicabile sia al giudizio di merito che a questo di legittimità) che le spese del processo restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Il secondo motivo, relativo al regolamento delle spese, resta assorbito in ragione della accessorietà del capo di sentenza impugnato. p.q.m.

Accoglie primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara estinto il giudizio con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente; spese dell'intero processo a carico delle parti che le hanno anticipate. ,. \ Così deciso nella camera di consiglio del 2 marzo 2022. Il Presidente Umberto Berrino Il consigliere estensore Francesco