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Sentenza — n. 12275/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows pensioner's appeal, ruling three-year statute of limitations applies retroactively to existing pensions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12275/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court allowed the pensioner's appeal against the lower court's dismissal of her request for pension recalculation. The lower court had rejected the claim based on a three-year statute of limitations, arguing it applied only to future situations. The Court ruled that while the limitation period applies retroactively to existing pensions, its start date is fixed at the new law's entry into force, not the pensioner's filing date. Consequently, the lower court's application of the statute of limitations was overturned, and the case was remanded for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 47 DPR 639/70; Art. 38 D.L. 98/2011: The three-year limitation period for pension recalculation applies retroactively to existing pensions, commencing from the entry into force of the new legislation rather than the date of the claim.

Parole chiave

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pension recalculation statute of limitations retroactive application social security law limitation period commencement pension benefits administrative procedure retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
STEFANO VISONA' visto 1 art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11909 del 06/05/2021
Questa Corte ha già ripetutamente affermato (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11909 del 06/05/2021, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 29754 del 15/11/2019
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Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 8440-2016 proposto da: RUBINO FRANCESCA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato MARCELLO DE VIVO; - ricorrente - 2022 contro 753 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale m. dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2309/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 05/10/2015 R.G.N. 854/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto 1 art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Udienza pubblica del 2 marzo 2022 - Pres. Berrino, rel. Buffa - causa numero 17 - Rubino contro INPS - Con sentenza del 5.10.15 la corte d'appello di Bari ha confermato da sentenza del 22.10.13 del tribunale della stessa sede che, in ragione della decadenza ex articolo 47 DPR 639/70 come modificato dall'articolo 38 del decreto legge 98/11 convertito in legge 111/11, aveva rigettato la domanda della signora Rubino di riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con la rivalutazione dei contributi maturati quale bracciante agricola.

Avverso tale sentenza ricorre per un motivo la lavoratrice; l'INPS ha depositato procura. Con l'unico motivo si deduce violazione dell'articolo 38 del citato decreto legge per avere la corte territoriale applicato la decadenza retroattivamente e non dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già ripetutamente affermato (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11909 del 06/05/2021, Rv. 661254 - 01; Sez. L - , Sentenza n. 29754 del 15/11/2019, Rv. 655717 - 01) che la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla I. n. 111 del 2011, si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.l. citato (6 luglio 2011), atteso che, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive preesistenti, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della novella.

La sentenza impugnata, che si è discostata dal richiamato principio, deve essere cassata, con rinvio alla medesima corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla medesima corte d'appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 2 marzo 2022. Il Presidente Umberto Berrino Il consigliere estensore i A Francesco Buffa i 5,77-^ CA:1:5AZIONE Sene DEPosn-A-r-.) +:‘2 C,ANCELLERIA