Cassation appeal dismissed; employer withdraws appeal; court orders employer to pay costs despite non-acceptance of withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan Court of Appeal's labor judgment extinguished after the employer voluntarily withdrew the appeal. Although the employee did not formally accept the withdrawal, the court ruled that the appeal's extinction is automatic upon notification. Consequently, the court ordered the withdrawing employer to pay the litigation costs to the opposing party's lawyers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings regardless of the opposing party's acceptance, but the withdrawing party remains liable for the costs of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 35830-2019 proposto da: AIR ITALY S.P.A. (già MERIDIANA FLY S.P.A.), AIR ITALY FLEET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. - AIFMC (già AIR ITALY S.P.A), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE GIULIO CESARE n.23, presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, ENRICO BOURSIER NIUTTA, ANTONIO ARMENTANO che le rappresentano e 2022 difendono; 671 - ricorrenti - contro RAGAZZONI ANNA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO LOTTI e ANDREA BORDONE; - controricorrente - nonchè contro ALISARDA S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1027/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 dal Consigliere Dott.
FABRIZIA GARRI. • r.g. n. 35830/2019 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Milano decidendo sul gravame proposto da Air Italy s.p.a. (già Meridiana Fly s.p.a.) , Air Italy Fleet Managment Company s.p.a.- AIFCM s.p.a. (già Air Italy s.p.a.) e Alisarda s.p.a. nei confronti di Anna Ragazzoni, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 383 del 2018, ha respinto le domande proposte dalla Ragazzoni nei confronti di Alisarda s.p.a. compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio mentre ha confermato la condanna delle società Air Italy s.p.a. (già Meridiana Fly s.p.a.) e AIFMC (già Air Italy s.p.a.), accertata l'unitarietà dell'impresa dalle stesse costituita, a reintegrarla nel posto di lavoro ed a corrisponderle un'indennità risarcitoria che ha quantificato, commisurandola all'ultima retribuzione globale di fatto, in misura non superiore a dodici mensilità oltre accessori di legge, dal licenziamento all'effettiva reintegrazione confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando le società Air Italy s.p.a. ed AIFMC s.p.a. al pagamento di 3/4 delle spese di entrambi i gradi di giudizio compensando il restante quarto.
3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Air Italy s.p.a., Air Italy Fleet Managment Company s.p.a. (AIMFC s.p.a.) affidato a cinque motivi ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380 bis 1. Cod. proc. civ.. Anna Ragazzoni ha resistito con controricorso ed ha anche depositato memoria. Alisarda s.p.a. è rimasta intimata. Successivamente le ricorrenti hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso ed hanno chiesto che il giudizio sia dichiarato estinto. Anna Ragazzoni, nel dare atto dell'avvenuta notificazione della rinuncia ha insistito per la condanna alle spese con attribuzione agli avvocati che se ne sono dichiarati antistatari.
CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di ricorso le società ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ. e degli artt. 24, 4, e 5 I. n. 223/1991, nonché dell'art. 115 cod. proc. civ. per avere la sentenza ritenuto illegittimo il licenziamento sul presupposto della contitolarità del rapporto di lavoro ed a prescindere dall'esame della posizione individuale del singolo lavoratore in rapporto al suo . r.g. n. 35830/2020 inserimento nella complessiva struttura aziendale oltre che del concreto accertamento di un uso promiscuo della prestazione.
2. Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 I. n. 223/1991 nonché dell'art. 115 cod. proc. civ., e si deduce che l'individuazione dei lavoratori in esubero non poteva che avvenire in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive manifestatesi nel perimetro aziendale di Meridiana Fly (poi divenuta Air Italy s.p.a.) ed all'interno del solo personale navigante di questa.
3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt.2359, 2947 e segg. cod. civ., degli artt. 776 e 779 cod. nav. nonché del Regolamento europeo n. 859/2008 (capo C) OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b), del Regolamento europeo n. 1008/2008, art. 2 (nn. 1,8 e 25), art. 3 (n. 2), art. 4 punto e), del Regolamento Europeo n. 965 del 2012 - Allegato 3 Capo CC Sezione 1 ORO. CC. 125 per essersi trascurato di considerare che nel settore aeronautico, governato da pregnanti e minuziose disposizioni normative contenute anche nei suddetti Regolamenti, il servizio di trasporto aereo non poteva essere svolto da due società attraverso una struttura aziendale unitaria con uso promiscuo dei naviganti e dei responsabili delle varie attività.
4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2697 e 1321 cod. civ., dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 30 d. Igs. n. 276 del 2003 per avere la sentenza impugnata trascurato una attenta disamina dell'utilizzo comune e promiscuo delle risorse lavorative, elemento imprescindibile per pervenire alla configurazione di un unico centro di imputazione del rapporto. Deducono le ricorrenti che si sarebbe dovuto escludere che il distacco realizzasse, in contrasto con la previsione dell'art. 30 d. Igs n. 276 /2003, un'ipotesi di uso comune e promiscuo del dipendente.
5. Il quinto motivo di ricorso deducono ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 4 della legge n. 300 del 1970 per avere il giudice di appello escluso la detraibilità dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum dall'indennità risarcitoria ed errato nel ritenere che compensi percepiti per periodi di ridotta durata non potessero intaccare il limite risarcitorio massimo delle dodici r.g. n. 35830/2020 mensilità con la conseguenza di avere, in tal modo, determinato in concreto la trasformazione di tale limite massimo in un limite minimo irriducibile.
6. Tanto premesso rileva il Collegio che le società ricorrenti in data 11 febbraio 2022 hanno rinunciato al ricorso ed hanno chiesto alla Corte, in applicazione degli artt. 390 e 391 cod.proc.civ., la dichiarazione di estinzione del giudizio. Risulta dagli atti che la rinuncia è stata notificata alla controricorrente in data 21 febbraio 2022. Di tanto da atto essa stessa con la memoria depositata in vista dall'odierna adunanza camerale con la quale insiste però per la liquidazione delle spese delle quali è chiesta anche la distrazione.
7. Va rammentato al riguardo che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte. La rinuncia, infatti, non ha carattere "accettizio" e, ai sensi dell'art. 390 ultimo comma cod. proc.civ., per essere produttiva di effetti processuali è sufficiente che sia portata a conoscenza della parte controinteressata notificandola alla stessa o comunicandola agli avvocati. Con la rinuncia si determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e viene meno l'interesse a contrastare l'impugnazione ma non anche, in caso di mancata accettazione, quello ad ottenere le spese del giudizio la cui regolazione l'art. 391 secondo comma cod. proc. civ. rimette alla discrezionalità del Collegio che "può condannare la parte che vi ha dato causa" (cfr. tra le altre Cass.28/05/2020 n. 10140 e 26/02/2015 n. 3971).
8. Ciò posto ritiene il Collegio che le spese del giudizio debbano essere poste a carico delle società che hanno rinunciato al ricorso da loro stesse proposto. Da un canto la controricorrente si è limitata a dare atto di avere ricevuto la rinuncia senza accettarla, ed anzi insistendo per la liquidazione delle spese e per la distrazione delle stesse in favore degli avvocati che se ne sono dichiarati antistatari. Dall'altro le censure formulate nei cinque motivi di ricorso, per l'accoglimento delle quali le ricorrenti hanno insistito ancora con le memorie depositate il 9 febbraio 2022 in vista dell'odierna adunanza camerale, non sarebbero comunque idonee a determinare un ripensamento dell'orientamento espresso da questa Corte in numerose decisioni le cui motivazioni si r.g. n. 35830/2020 richiamano ai sensi dell'art. 118 primo comma disp. att. cod. proc. civ.(cfr. da ultimo Cass. 07/02/2022 n. 3824 e 3825).
9. In conclusione il processo deve essere dichiarato estinto e le ricorrenti devono essere condannate al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente nella misura indicata in dispositivo. Dette spese devono inoltre essere distratte in favore degli Avv.ti Andrea Bordone e Mario Lotti che se ne sono dichiarati distrattari. Nulla invece deve essere liquidato per spese in favore di Alisarda s.p.a. rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore degli avvocati Andrea Bordone e Mario Lotti che se ne sono dichiarati antistatari. Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 23 febbraio 2022 IL FUNZI' TY