Italian Court dismisses appeal as late, ruling the six-month deadline expired for public sector salary dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by the Municipality of Campi Bisenzio inadmissible because it was submitted after the statutory deadline. The lower court had previously ruled in favor of the employee, Emilio Di Lisio, regarding the recovery of €30,110.36 in overpaid public sector salaries based on new legislation. The Court determined that the six-month appeal period expired in December 2015 and did not extend due to the nature of the labor dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 327 c.p.c.: An appeal filed after the expiration of the six-month period prescribed by law is inadmissible, regardless of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente Rep. ORDINANZA Ud. 09/02/2022 sul ricorso 834-2016 proposto da: CC COMUNE DI CAMPI BISENZIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA N.20, presso lo studio dell'avvocato MONICA BATTAGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato FEDERICA SANESI; - ricorrente - contro DI LISIO EMILIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. PRESTINARI N.15, presso lo studio dell'avvocato VALTER CALVIERI, rappresentato e difeso dall'avvocato VIERI ROMAGNOLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 384/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, 2022 depositata il 11/06/2015 R.G.N. 520/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere Dott.
ANNALISA DI PAOLANTONIO. F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 834/2016 RILEVATO CHE Numero sezionale 497/2022 Numero di raccolta generale 12107/2022 1. la Corte d’Appello di Firenze ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede Data pubblicazione 13/04/2022 che aveva rigettato la domanda di Emilio Di Lisio, proposta nei confronti del Comune di Campi Bisenzio e volta ad ottenere l’accertamento negativo del diritto alla ripetizione della somma di € 30.110,36, che il Comune aveva corrisposto al dirigente negli anni 2002 e 2003 a titolo di retribuzione di posizione e di risultato;
2. la Corte territoriale, riassunti i termini della controversia, ha ritenuto che la stessa potesse essere decisa sulla base dello ius superveniens ed in particolare della disposizione dettata dall’art. 4 del d.l. n. 16/2014, convertito dalla legge n. 68/2014;
3. ha escluso che l’inapplicabilità del comma 3-quinquies dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 e la conseguente sanatoria dei pagamenti indebiti potessero essere limitate agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi intervenuti dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 ed inoltre ha ritenuto riconducibile al disposto del richiamato art. 4 anche l’ipotesi della mancata costituzione del fondo e dell’erogazione del trattamento accessorio senza il necessario rispetto delle procedure imposte dalla contrattazione nazionale;
4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Campi Bisenzio sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese, con tempestivo controricorso, Emilio Di Lisio. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo di ricorso il Comune di Campi Bisenzio denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 16/2014, convertito dalla legge n. 68/2014, e, richiamata la circolare del 12 maggio 2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, evidenzia che la sanatoria della nullità prevista dal comma 3 dell’art. 14 è applicabile alle sole ipotesi di legittima costituzione del fondo, seguita da una destinazione non appropriata dello stesso, e non può essere estesa alla diversa fattispecie della assoluta nullità delle clausole del contratto decentrato derivata dalla mancata costituzione del fondo;
2. con la seconda censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., è dedotta la violazione del richiamato art. 4 del d.l. n. 16/2014 nonché dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale sul rilievo che non poteva la Corte territoriale applicare, in via di interpretazione estensiva o analogica, una disposizione di carattere eccezionale riferibile alla sola ipotesi di atti di costituzione e di utilizzo del fondo costituito;
3. il terzo motivo denuncia, sotto altro profilo, la violazione dell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 16/2014 nonché degli artt. 1418 e segg. cod. civ. e, ribadita la nullità delle clausole del contratto integrativo sottoscritte in violazione dei vincoli posti dalla contrattazione F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .
N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 nazionale, rileva che dette clausole non possono produrre effetti né rivivere ad opera di Numero registro generale 834/2016 una norma successiva; Numero sezionale 497/2022 4. infine con il quarto motivo il Comune ricorrente insiste sulla violazione dell’art. 4, Numero di raccolta generale 12107/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 comma 3, del d.l. n. 16/2014 e deduce anche il contrasto della sentenza impugnata con l’art. 2033 cod. civ. perché ha carattere di doverosità e costituisce esercizio di un vero proprio diritto soggettivo il recupero da parte della Pubblica Amministrazione delle somme indebitamente erogate al personale dipendente;
5. il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine previsto dall’art.327 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69/2009 (applicabile alla fattispecie in quanto il giudizio è iniziato con ricorso notificato il 4 gennaio 2012); 5.1. la sentenza impugnata è stata pubblicata, nelle forme previste dall’art. 429 cod. proc. civ., all’udienza dell’11 giugno 2015 mediante lettura contestuale del dispositivo e dei motivi della decisione, sicché il termine semestrale è spirato l’11 dicembre 2015 in quanto alle controversie di lavoro, ivi comprese quelle inerenti ai rapporti di impiego pubblico (Cass. n. 12236/2004; Cass. n. 6956/2004), non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dagli artt. 1 e 3 della l. n. 742 del 1969;
6. il ricorso avviato alla notifica il 28 dicembre 2015 è, dunque, tardivo e va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
7. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 9 febbraio 2022 Il Presidente Antonio Manna F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .