Italian Supreme Court dismisses appeal against regional refusal to pay overtime pay for social workers due to lack of proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Rosa Napolitano's appeal against the Campania Region's refusal to pay overtime wages. The lower court correctly determined that the specific days of actual work exceeding 20 hours per week were not proven by the applicant. Consequently, the court upheld the decision that the claim for additional remuneration was unfounded due to insufficient evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8, comma 3, d.lgs. n. 468/1997; Art. 2697 c.c.: The claim for overtime pay for workers socially employed is conditional upon proving the specific days of actual presence exceeding the statutory limit, and generic assertions without such proof fail to establish the entitlement to additional remuneration.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28726-2016 proposto da: NAPOLITANO ROSA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall' avvocato FERDINANDO DEL MONDO; - ricorrente - contro REGIONE CAMPANIA; 2022 - intimata - 850 avverso la sentenza n. 2090/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/06/2016 R.G.N. 1300/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di ; consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che con sentenza del 7 giugno 2016, la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Napoli e rigettava la domanda proposta da Rosa Napolitano e Maria Giovanna Tardi nei confronti della Regione Campania avente ad oggetto la condanna della stessa al pagamento in favore delle istanti, lavoratrici socialmente utili impiegate presso la Regione per un orario eccedente le 20 ore settimanali e pari almeno a 25 ore settimanali, delle differenze retributive maturate a tale titolo ai sensi dell'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 468/1997; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto in effetti spettante ai sensi della predetta norma, di cui, diversamente dal primo giudice, escludeva l'intervenuta abrogazione ad opera degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 81/2000, un importo integrativo per le ore eccedenti le 20 settimanali in misura "corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore" ma con riferimento alle sole giornate di effettiva presenza, dato nella specie rimasto sfornito di prova ed ancor prima di allegazione non valendo a tali fini i fatti indicati in ricorso e la generica richiesta di emissione di un ordine di esibizione in giudizio di tutti i documenti utili e necessari alla decisione del giudizio medesimo; che per la cassazione di tale decisione ricorre la sola Napolitano, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Regione, pur intimata, non ha svolto difesa alcuna; che la ricorrente ha poi depositato memoria;
CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, e 132, n. 4, c.p.c. 8, d.lgs. n. 468/1997 e 2697 c.c., in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale l'erroneo apprezzamento del materiale istruttorio a suo dire idoneo a dar conto del suo impiego oltre l'orario ordinario per cinque ore settimanali e così ad assolvere l'onere della prova sul ricorrente incombente, a prescindere dall'indicazione delle giornate di effettiva presenza a quei fini non richiesta dalla norma di cui all'art. 8, d.lgs. n. 468/1997; che il motivo si rivela infondato, avendo la Corte territoriale, sulla base di una corretta interpretazione della predetta norma, dato rilievo alla specificazione delle giornate di effettiva presenza in relazione alle quali soltanto va liquidato l'importo integrativo relativo all'impiego in orario eccedente le 20 ore settimanali fino a 25 ore ed altrettanto correttamente ritenuto come, in assenza di specificazione di quelle giornate, non risultava comprovata, in base alle generiche indicazioni risultanti dalla documentazione in atti e riferite alla mera previsione di un impiego dei lavoratori socialmente utili per un orario eccedente le 20 ore settimanali ed all'importo forfettariamente liquidato a tale titolo in favore del ricorrente dall'Ente utilizzatore, la pretesa del ricorrente ad un superiore importo rispetto a quello percepito; che, pertanto, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il L A versamento da parte delrricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 marzo 2022. IL CANCELLIERE ESPIERTO