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Ordinanza — n. 12049/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows discrimination claim against tax agency for temporary vs permanent staff pay disparity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12049/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation partially accepted the appeal filed by former employees against the Italian Revenue Agency regarding their exclusion from a higher pay grade. The lower court had dismissed the claim, arguing that the distinction between permanent and temporary staff was justified by the need to select specific professional skills. The Court ruled that this distinction violated EU anti-discrimination principles, as the mere classification of roles does not justify unequal treatment between fixed-term and permanent workers.

Regesto Legislator

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Directive 1999/70/EC; Framework Agreement clause 4.1: The mere classification of employment as a role assigned by internal legislation or collective agreement does not justify a disparity in treatment between fixed-term and permanent workers.

Parole chiave

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EU anti-discrimination fixed-term workers permanent staff pay grade disparity Directive 1999/70/EC Italian tax agency collective agreement diritto all'indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Directive 1999/70/EC
CCNL 1.8.2006
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26725-2016 proposto da: BIANCHI ELENA, ROSSI GABRIELE ROLF, ZANCHI MOIRA, DE SANTIS CLAUDIO, STEFANELLI ALFREDO, NAPOLITANO DOMENICO, domiciliati in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall' avvocato ANGELO MARCO LATINO; - ricorrenti - 2022 contro 849 AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (quale successore ex lege dell'AGENZIA DEL TERRITORIO), in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 177/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 17/05/2016 R.G.N. 376/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che con sentenza del 17 maggio 2016, la Corte d'Appello di Brescia, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bergamo, rigettava la domanda proposta da Elena Bianchi, Claudio De Santis, Domenico Napolitano, Gabriel Rolf Rossi , Alfredo Stefanelli e Moira Zanchi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio, avente ad oggetto la declaratoria del diritto degli istanti, originariamente assunti presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Bergamo quali lavoratori socialmente utili e confermati in servizio presso il medesimo ufficio dopo il 2001 in forza di contratti a tempo indeterminato susseguitisi senza soluzione di continuità fino al 30.9.2007 ed infine stabilizzati ex lege con decorrenza 1.10.2007, a beneficiare, non diversamente dai colleghi sin dall'origine assunti a tempo indeterminato, della procedura di accesso al livello economico superiore indetta in base al CCNL 1.8.2006; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto insussistente la lamentata discriminazione, rispondendo la riserva prevista dal bando relativo in favore del solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato all'esigenza di circoscrivere l'accesso ai dipendenti assunti all'esito di un concorso finalizzato a selezionare le professionalità specificamente richieste per l'Agenzia, ovvero i lavoratori più professionalizzati e più fungibili; che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l'impugnazione ad un unico, per quanto articolato motivo, cui resiste, con controricorso, l'Agenzia delle Entrate e del Territorio quale successore ex lege dell'Agenzia del Territorio.

CONSIDERATO - che con l'unico motivo, i ricorrenti, nel denunciare genericamente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti o accordi collettivi, da un lato lamentaAvO l'incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l'esclusione del carattere discriminatorio della delimitazione agli assunti a tempo indeterminato assegnati all'Agenzia del Territorio alla data del 31.12.2005 dell'ammissione alla procedura di accesso al superiore livello An0 economico prevista dal bando relativo e) dall'altro, precisarla decorrenza della pretesa all'attribuzione del superiore inquadramento nel livello F4 Area II alla data dell'1.9.2006, allorché, secondo la previsione di cui al punto 5 del CCNL 1.8.2006, la fascia economica superiore sarebbe stata comunque conseguita da tutti i partecipanti con "scorrimento ad esaurimento delle graduatorie"; che il motivo merita accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte, nel solco della giurisprudenza comunitaria formatasi con riguardo alla lettura del principio di non discriminazione in danno dei lavoratori assunti a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE, orientamento secondo cui la clausola 4.1 dell'Accordo quadro annesso alla predetta direttiva deve essere interpretata nel senso che non riveste valenza giustificativa dell'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato la mera circostanza che la qualificazione dell'impiego come di ruolo attribuita dall'ordinamento interno di uno Stato membro sia a tal fine prevista da una disposizione legislativa o regolamentare pc7:5ur j.ato--- --membr ovvero da un contratto collettivo concluso tra rappresentanti sindacali del personale ed il datore di lavoro 5en15( QCth s„D_R Il ricorso va, dunque, accoltóyé73 'sentenza impugnata cassata - con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, che si pronunzierà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.

Et se- H -51 91 cui - ii iu M 07 ki,41210Kit / La Corte accoglie il ricorso (cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Milano. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 marzo 2022. Il Presidente IL CANCE