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Sentenza — n. 12047/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows fixed-term contract dismissal due to lack of specific, concrete reasons for seasonal theater production needs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12047/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the lower court's decision dismissing Mauro Fontana's claim against the Teatro Biondo association. Fontana argued that the fixed-term contracts lacked specific, concrete reasons for seasonal production needs, violating EU law principles on temporary employment. The court ruled that the lower court's generic reference to 'seasonal activities' failed to meet the strict requirements for legitimate temporary hiring, thereby allowing Fontana's request for reinstatement and damages.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 1 e 2, e 10, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 368/2001; d.P.R. n. 1525/1963: Reasons for objectively justifying the temporary hiring of workers must be specific and concrete circumstances distinguishing a particular activity, preventing abuse of fixed-term contracts.

Parole chiave

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fixed-term contract seasonal production temporary employment specific reasons EU law compliance labor stability theater industry contratto di frequentazione di un teatro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 1 e 2, e 10, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 368/2001
d.P.R. n. 1525/1963
368/2001, del d.P.R. n. 1525/1963 nonché dell'art.
Art. 8 del CCNL per il personale dipendente dai Teatri Stabili Pubblici e dai Teatri gestiti dall'ETI

Giurisprudenza citata

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Corte di Giustizia UE, 25 ottobre 2018, C-331/17, Sciotto
Cass., n. 10480/2019
Cass., n. 10480/2019 e Cass.
Cass. n. 10860/2019
Corte cost. n. 260/2015
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 17515-2015 proposto da: FONTANA MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 47, presso lo studio dell'avvocato GIULIANA SCROCCA, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO SERGIO (DETTO SERGIO) VITALE; 2022 - ricorrente - 800 contro ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO-STABILE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI, 10, presso lo studio dell'avvocato ANDREA COSTANZO, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMILIANO MARINELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2227/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 09/01/2015 R.G.N. 506/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2022 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 9 gennaio 2020, la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Palermo e rigettava la domanda proposta da Mauro Fontana nei confronti dell'Associazione Teatro Biondo - Stabile di Palermo, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti stipulati tra le parti tra il gennaio 2006 ed il giugno 2010 e della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con conseguente condanna dell'Associazione alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno ex art. 32 I. n. 183/2010.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, inconfigurabile la risoluzione del rapporto per mutuo consenso a causa dell'inerzia del lavoratore protrattasi per oltre un anno dalla cessazione del rapporto, ma legittima l'apposizione del termine ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett.

b) d.lgs. n. 368/2001, stante il richiamo ivi contenuto alle attività stagionali di cui al d.P:R. n. 1525/1963, che include tra quelle "la preparazione e produzione di spettacoli per il personale ... addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita" e la riconducibilità ad essa della causale inserita in alcuni degli stipulati contratti e genericamente riferita alle esigenze produttive della stagione annuale in calendario, letta come intesa a finalizzare il contratto alla realizzazione degli specifici spettacoli programmati in ciascuna di quelle stagioni. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Fontana, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'Associazione.

Il procuratore generale depositava la sua requisitoria, concludendo per l'accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 1 e 2, e 10, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 368/2001, del d.P.R. n. 1525/1963 nonché dell'art. 8 del CCNL per il personale dipendente dai Teatri Stabili Pubblici e dai Teatri gestiti dall'ETI, lamenta l'incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta "specificità" della causale così come formalizzata almeno in alcuni dei contratti a termine stipulati anno per anno con riguardo alla programmata stagione teatrale, per non fare riferimento questa a determinati spettacoli e neppure alla necessità di fronteggiare le esigenze produttive dell'intera stagione annuale in calendario, come affermato dalla Corte territoriale, ma genericamente alle "attività di produzione della stagione".

Il motivo merita accoglimento alla luce dell'orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte, nel solco del pronunciamento della Corte di Giustizia UE, 25 ottobre 2018, in causa C-331/2017, Sciotto (cfr. Cass., n. 10480/2019 e Cass. n. 10860/2019), secondo cui le "ragioni obiettive" che devono ritenersi legittimare l'assunzione temporanea di un lavoratore in vista del soddisfacimento delle esigenze provvisorie e specifiche di produzione di spettacoli artistici e pertanto sono apprezzate "come mezzo adeguato a prevenire gli abusi nella stipulazione dei contratti a tempo determinato e come punto di equilibrio tra il diritto dei lavoratori alla stabilità dell'impiego e le irriducibili peculiarità del settore" (Corte cost. n. 260/2015), impongono una valutazione circa la loro ricorrenza in termini rigorosi ed estremamente restrittivi, così da risultare, secondo quanto espressamente affermato nella richiamata sentenza Sciotto della Corte di Giustizia UE, riferite "a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività" o anche, secondo altra giurisprudenza comunitaria, imposte dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale da parte di uno Stato membro.

Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello