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Sentenza — n. 12046/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 12046/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12046/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e SENTENZA sul ricorso 6800-2015 proposto da: FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MAURIZIO MARAllA, DOMENICO DE FEOMARCO MARAZZA, che la rappresentano e difendono; 2022 - ricorrente - 799 contro CASELLI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato ANNALISA CIAFFI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2171/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/09/2014 R.G.N. 4244/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 12046/2022 — snciv · Corte di Cassazione: NICOLA DE MARINIS. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 9 settembre 2014, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglieva la domanda proposta da Claudio Caselli nei confronti della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del Caselli, operaio assegnato alla squadra Attività collaterali con inquadramento, quale operaio specializzato, nel 40 livello dell'area tecnico-amministrativo, al superiore inquadramento, a decorrere dall'1.2.2006, nel livello 3B della medesima area, ai sensi dell'art. 5 del CCNL per il personale dipendente delle Fondazioni Liriche e Sinfoniche, con condanna della Fondazione al pagamento delle relative differenze retributive.

Parole chiave

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diritti di previdenza professionale diritto al salario indennità di funzione compenso per diritto d'autore indennità di disoccupazione per dirigenti compensazione delle ore straordinarie
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Testo completo

e SENTENZA sul ricorso 6800-2015 proposto da: FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MAURIZIO MARAllA, DOMENICO DE FEOMARCO MARAZZA, che la rappresentano e difendono; 2022 - ricorrente - 799 contro CASELLI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato ANNALISA CIAFFI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2171/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/09/2014 R.G.N. 4244/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2022 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 9 settembre 2014, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglieva la domanda proposta da Claudio Caselli nei confronti della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del Caselli, operaio assegnato alla squadra Attività collaterali con inquadramento, quale operaio specializzato, nel 40 livello dell'area tecnico-amministrativo, al superiore inquadramento, a decorrere dall'1.2.2006, nel livello 3B della medesima area, ai sensi dell'art. 5 del CCNL per il personale dipendente delle Fondazioni Liriche e Sinfoniche, con condanna della Fondazione al pagamento delle relative differenze retributive.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistenti, già da epoca anteriore a quella dell'1.2.2004 considerata utile dall'accordo dell'8.1.2009 per fruire dell'automatismo di cui all'art. 5 del CCNL e precisamente dall'1.2.2002, i requisiti previsti dalla predetta disposizione collettiva per il conseguimento del superiore inquadramento. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Fondazione con due motivi, cui resiste, con controricorso, il Caselli; Il Procuratore Generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.

Nelle more della fissazione dell'udienza di discussione la Fondazione ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso a spese compensate e l'accettazione di controparte con richiesta di estinzione del giudizio cui il Collegio, all'odierna udienza, dato atto, accede.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022. COTE siPE 1`...,52;0_ N I Presidente / 7DEPCSLFATO, IN J. LLCA