Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's subsequent declaration of lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant submitted a declaration indicating a lack of interest in the proceedings. Although the appellant argued this was merely a reference to a suspension request rather than a formal withdrawal, the Court found the statement functionally equivalent to a renunciation of the appeal. Consequently, the appeal was rejected without any ruling on the merits or the imposition of additional costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, ultimo comma, c.p.c.; When a party's declaration indicates a lack of interest in the appeal, it constitutes a renunciation rendering the appeal inadmissible for supervening defect of interest.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 26937-2016 proposto da: LEON ETTI VITO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCO AURELIO 20, presso ELENA NICOLETTA SANTOVITO; rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE SANTOVITO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2022 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale 615 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di I Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrenti - nonchè contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. (già EQUITALIA ETR S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' n. 10, presso lo studio dell'avvocato GEMMA PATERNOSTRO, rappresentata e difesa dall'avvocato ELENA DEL VECCHIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2734/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20 novembre 2015 R.G.N. 5920/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 dal Consigliere Dott.
PAOLO SPAZIANI.A.C. 17.02.2022 N. R.G. 26937/2016 Pres. Bronzini Est. Spaziani Rilevato che Con sentenza del 20 novembre 2015, la Corte di appello di Bari, pronunciando sull'appello principale proposto dall'INPS e su quello incidentale proposto da Equitalia ETR s.p.a., previa chiamata in causa di SCCI s.p.a., in riforma della sentenza del Tribunale di Trani del precedente 10 giugno 2008 e in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Vito Leonetti avverso la cartella con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di Lire 798.401.549 a titolo di omesse contribuzioni previdenziali e assicurative, ha accertato il minor debito contributivo di Euro 305.086,27.
Avverso questa sentenza, Vito Leonetti ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi; hanno risposto con controricorso l'INPS, in proprio e quale procuratore speciale della società SCCI s.p.a., nonché Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.. Il ricorrente ha depositato memoria con allegati gli atti del procedimento di adesione all'estinzione agevolata del debito contributivo, sulla base di 18 ratei quadrimestrali indicatigli dall'Agenzia delle Entrate. Dopo avere posto in evidenza di non aver potuto chiedere la sospensione del processo ai sensi dell'art.6, comma 10, del decreto- legge n. 119 del 2010 (per essere pervenuto il riscontro dell'Agenzia delle Entrate successivamente alla data, ivi fissata, del 10 giugno 2019), ha dichiarato di rimettersi a questa Corte «in ordine agli ulteriori effetti sospensivi sul processo in atto», precisando di riportarsi al ricorso introduttivo solo se «il processo non possa essere sospeso in conseguenza dell'istanza di sanatoria».
Considerato che 1. La dichiarazione contenuta nella memoria depositata dal ricorrente, valutata nel suo palese contenuto di riconoscimento del venir meno dell'interesse all'impugnazione, determina l'inammissibilità del ricorso.A.C. 17.02.2022 N. R.G. 26937/2016 Pres. Bronzini Est. Spaziani Da un lato, infatti, ai sensi dell'art. 390, ultimo comma, c.p.c., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto, per modo che, in mancanza di tali presupposti, non può dichiararsi l'estinzione del processo.
Dall'altro lato, tuttavia, poiché la dichiarazione del ricorrente - pur non essendo espressamente qualificata come atto di rinuncia - è comunque indicativa del venir meno dell'interesse al ricorso, deve dichiararsi l'inammissibiltà del ricorso medesimo per sopravvenuto difetto di una sua essenziale condizione (Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259; Cass. 7 giugno 2018, n. 14782).
2. Non si deve provvedere al regolamento delle spese del giudizio, perchè sia nel caso di rinuncia al ricorso (o comunque di sopravvenuta mancanza di interesse allo stesso) da parte del debitore, sia nel caso di emersione della verificazione della fattispecie applicata in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato), il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.
3. Non sussistono, infine, i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo". Il fondamento della disposizione che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (art.13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) va individuato nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose. Dunque, questo meccanismo sanzionatorio deve trovare applicazione nell'ipotesi di gravame originariamente inammissibile, non anche nell'ipotesi in cui esso sia dichiarato tale per una causa A.C. 17.02.2022 N. R.G. 26937/2016 Pres.
Bronzini Est. Spaziani successiva, come quella - verificatasi nella vicenda in esame - di sopravvenuta carenza di interesse. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quarta Sezione Civile, il giorno 17 febbraio 2022. IL PRESIDENTE Giuseppe Bronzini VA Iè o elblatark lOtt LE 00stal/(A CORTE SUPREMA DI CASSAZI NE IV