Sentenza — n. 11380/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19194-2016 proposto da: LEUZZI ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA n.48, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PILEGGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERNESTO MAZZEI; - ricorrente - 2022 contro 697 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a :
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 97 Cost, art. 97 della Costituzione, articolo 2126 cod. civ; Sentenza — n. 11380/2022 — snciv · Corte di Cassazione: A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19194/2016 9. Fissato all’udienza pubblica del 23 febbraio Numero sezionale 697/2022 Numero di raccolta generale 11380/2022 2022, il ricorso è stato trattato in camera di Data pubblicazione 07/04/2022 consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 18 dicembre 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19194-2016 proposto da: LEUZZI ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA n.48, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PILEGGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERNESTO MAZZEI; - ricorrente - 2022 contro 697 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a :
T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19194/2016 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE Numero sezionale 697/2022 Numero di raccolta generale 11380/2022 DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, Data pubblicazione 07/04/2022 alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - controricorrente - nonchè contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CATANZARO; - intimati - avverso la sentenza n. 1675/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/01/2016 R.G.N. 505/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2022 dal Consigliere Dott.
IRENE TRICOMI; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1675 del 2015 ha rigettato l’appello proposto da Leuzzi Antonia nei confronti del MIUR, Ufficio F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a :
T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19194/2016 scolastico provinciale, avverso la sentenza resa Numero sezionale 697/2022 Numero di raccolta generale 11380/2022 tra le parti dal Tribunale di Catanzaro. Data pubblicazione 07/04/2022 2.
La lavoratrice aveva impugnato il decreto n. 2763/08 con il quale l’Ufficio scolastico provinciale aveva disposto la sua esclusione della graduatoria permanente del personale ATA con il profilo di assistente amministrativo, con riferimento al DM 75/01 e la nullità dei contratti a termine, per incarichi di supplenza, stipulati per gli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002, invocandone l’annullamento con diritto ad essere reintegrata ed a conseguire il risarcimento del danno.
3. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, confermando la nullità dei contratti dai quali non potevano conseguire le conseguenze invocate dalla lavoratrice.
4. La Corte d’Appello ha premesso che effettivamente il provvedimento nella parte motiva richiamava il decreto ministeriale n. 75 del 2001 che era successivo alle fattispecie in questione. Ma rilevava che da tale incongruità non derivavano gli effetti sperati dall’appellante, in quanto il presente giudizio non aveva natura meramente impugnatoria di atti ma era diretto F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a :
T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19194/2016 all’accertamento dell’esistenza dei diritti Numero sezionale 697/2022 Numero di raccolta generale 11380/2022 azionati, che nella specie erano quelli alla Data pubblicazione 07/04/2022 permanenza della lavoratrice nella graduatoria in questione ed al conseguente risarcimento.
Vertendosi dunque in materia di nullità rilevabile anche d’ufficio, i vizi della motivazione del provvedimento non esonerava il giudicante dal procedere comunque all’accertamento dei requisiti di legge per l’insorgenza del diritto azionato. La Corte d’Appello, quindi, passava ad esaminare la legittimità dei contratti a termine stipulati dalla Leuzzi, rigettando le censure dell’appellante. Il primo dei contratti era stato di stipulato in difformità da quanto previsto dal decreto-legge n. 240 del 2000. Esso, infatti, era stato stipulato direttamente previa offerta della lavoratrice ed individuazione del dirigente scolastico, in deroga all’obbligo per la Pubblica Amministrazione di scegliere il contraente nell’ambito di una graduatoria sia pure di Istituto.
Tale deroga inficiava il contratto di nullità, atteso che non costituiva una mera irregolarità ma una violazione dei criteri ispirati dalla norma, peraltro richiamati ed applicati con i principi F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a :
M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19194/2016 Numero sezionale 697/2022 costituzionali in materia di costituzione Numero di raccolta generale 11380/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 dell’impiego pubblico (art. 97 Cost.). Con riguardo al secondo contratto ugualmente ne andava rilevata l’illegittimità, atteso che, individuato il diritto alla stipula per una data mansione, non si può modificare il rapporto con l’affidamento di nuovo contratto per mansioni diverse, atteso che le graduatorie dei cosiddetti Collaboratori scolastici e quelle dei collaboratori amministrativi sono diverse.
Né le conclusioni cambiavano per la circostanza che la Pubblica Amministrazione avesse dato causa, con la sua condotta, alla nullità con incolpevole affidamento della lavoratrice, atteso che tale condotta può essere foriere di responsabilità extracontrattuale, ma non può trasformare in legittimi atti nulli. Queste conclusioni non mutavano neppure per l’invocata applicazione dell’art. 2126, cod. civ. Tale norma tutela i lavoratori e prevede comunque un riconoscimento di mero fatto del rapporto al fine di conservare il diritto alla retribuzione percepita nonostante la nullità del rapporto, ma non può salvare le conseguenze giuridiche diverse.
In particolare, poi la norma può essere applicata F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19194/2016 Numero sezionale 697/2022 all'impiego pubblico in quanto compatibile con i Numero di raccolta generale 11380/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 principi costituzionali che impediscono il pieno riconoscimento in un rapporto di lavoro nullo per violazione di norme imperative.
5. Anche la domanda subordinare di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale non poteva trovare ingresso in quanto inammissibile perché proposta per la prima volta in appello. Ed infatti nelle conclusioni del ricorso di primo grado il richiesto risarcimento del danno non era stato invocato per responsabilità extracontrattuale ma contrattuale con la conseguenza che la domanda di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale e le relative richieste erano state proposte per la prima volta in appello.
6. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando tre motivi di ricorso.
7. Resiste con ricorso il MIUR chiedendo il rigetto del ricorso.
8. Il Procuratore Generale presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19194/2016 9. Fissato all’udienza pubblica del 23 febbraio Numero sezionale 697/2022 Numero di raccolta generale 11380/2022 2022, il ricorso è stato trattato in camera di Data pubblicazione 07/04/2022 consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 18 dicembre 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Occorre premettere che la lavoratrice ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al reinserimento nella graduatoria permanente ex art. 554 del decreto legislativo n. 297 del 1994, profilo di assistente amministrativo, con il punteggio maturato nel periodo di esecuzione dei contratti a tempo determinato stipulati con l’Amministrazione scolastica. La lavoratrice era stata esclusa dalla graduatoria con decreto dell’Ufficio scolastico provinciale di Catanzaro per aver concluso nell’anno 2000/2001, a seguito di domanda semplice presentata all’Istituto scolastico nella quale dichiarava i titoli di studio nonché l’inserimento nella graduatoria provinciale ex O.M. 59 del 1994, un contratto di F i r m a t o D a :
S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19194/2016 Numero sezionale 697/2022 lavoro a tempo determinato, collaboratore Numero di raccolta generale 11380/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 scolastico, con il dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto “L.
Einaudi”, in contrasto con la normativa in materia di conferimento delle supplenze per il personale ATA, non essendo stata inserita nella apposite graduatorie. In virtù di questo contratto stipulato in deroga alla disciplina delle supplenze era stata successivamente inserita nell’elenco ex DM n. 75 del 2001, ed aveva ottenuto il conferimento di altri incarichi annuali maturando il titolo utile per l’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento. Il successivo contratto stipulato il 22 novembre 2011 era per le mansioni di assistente amministrativo e non più collaboratore scolastico.
2. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e ssg. cod. civ., in relazione al DM 75/01 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). La sentenza della Corte d’Appello è censurata in quanto, pur avendo affermato che il DM 75 del 2001 era incongruo rispetto alla fattispecie in esame che si era verificata in precedenza, non aveva fatto discendere le necessarie conseguenze da F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a :
T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19194/2016 questa affermazione, e cioè che una volta esclusa Numero sezionale 697/2022 Numero di raccolta generale 11380/2022 l’applicabilità al caso di specie del suddetto Data pubblicazione 07/04/2022 decreto ministeriale, nessun margine rimaneva per decretare a danno degli interessata una sanzione che diveniva quindi arbitraria in quanto non fondata su basi normative.
3. Con il secondo motivo di ricordo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e ssg., cod. civ., in relazione all’art.1, comma 5, del d.l. n. 240 del 2000 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ). La ricorrente censura la statuizione della Corte d’Appello che ha ritenuto il primo contratto in contrasto con il d.l. n. 240 del 2000; rileva la ricorrente che l’anno scolastico 2000/2001 coincideva con un periodo di transizione, che portava il Ministero ad appropriarsi delle competenze di una materia, il reclutamento del personale ATA, che prima era affidato agli enti locali.
Il testo normativo in questione disponeva in termini dichiaratamente provvisori ed approssimativi circa il fenomeno del precariato che solo l’anno successivo, con il DM 75 del 2001, F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a :
M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19194/2016 avrebbe cominciato a trovare un assetto meglio Numero sezionale 697/2022 Numero di raccolta generale 11380/2022 organizzato. Data pubblicazione 07/04/2022 Il quadro giuridico era ancora più complesso poiché le risalenti graduatorie di cui alla O.M. n. 59 del 1994, nelle quali la lavoratrice era inserita sia per il profilo di assistente amministrativo che di collaboratore scolastico, venivano ad essere applicate relativamente alle istituzioni scolastiche di competenza dello Stato e costituivano una presenza minoritaria in un panorama dominato dagli istituti di competenza degli enti locali, relativamente ai quali il personale amministrativo veniva ordinariamente reclutato con sistemi che prescindevano dall’obbligo di rispetto delle graduatorie statali.
Per queste ragioni gli istituti autonomi tra cui l’Istituto Einaudi erano privi di graduatorie preesistenti aventi efficacia pluriennale. Le assunzioni avvenivano sulla base delle domande presentate a ciascun istituto e dei titoli dichiarati dagli aspiranti. Tanto premesso, rileva la lavoratrice che il posto assegnatole era vacante e che in assenza di graduatorie di circolo o d’istituto formate con riferimento all’anno F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a :
T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19194/2016 Numero sezionale 697/2022 precedente non restava al dirigente che prendere Numero di raccolta generale 11380/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 in considerazione le domande per l’anno 2000 2001.
Pertanto, spettava al dirigente scolastico attribuire l’incarico. Dunque la nomina per l’anno 2000 2001 era avvenuta in termini coerenti con il dettato normativo. Inoltre la lavoratrice aveva diritto al conferimento dell’incarico per l’anno successivo per assistente amministrativo in quanto era inserita nelle graduatorie ex OM 59 del 1994 anche per questa qualifica appunto. 2.1. I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati. Va premesso che la lavoratrice presentava la domanda il 7 ottobre 2000.
Trova applicazione l’art.1, comma 5, del d.l. 28 agosto 2000, n. 240 che dopo aver previsto che “sui posti vacanti o disponibili per l’anno scolastico 2000-2001, in attesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche, è confermato provvisoriamente il personale che vi ha prestato servizio nell’anno scolastico 1999-2000 per F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a :
T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19194/2016 Numero sezionale 697/2022 supplenza annuale o temporanea sino al termine Numero di raccolta generale 11380/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 delle attività didattiche”, stabiliva che “Per le eventuali ulteriori disponibilità il dirigente scolastico conferisce in via provvisoria supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto, anche dei circoli o istituti viciniori, utilizzate per l'anno scolastico 1999- 2000, che restano efficaci, anche ai fini della sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino alla definizione delle nuove graduatorie da predisporre ai sensi dell'articolo 4, comma7, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Le presenti disposizioni si applicano anche al personale educativo e al personale amministrativo tecnico e ausiliario, ivi compreso quello nominato dagli enti locali”. Le norme sopra richiamate evidenziano il carattere inderogabile della regola che impone di attribuire le supplenze nel rispetto delle graduatorie. Si tratta, infatti, di precetto posto a tutela dell'interesse pubblico di cui all'art. 97 della Costituzione e a tutela di tutti gli iscritti alla graduatoria. Di talchè in ragione del chiaro dettato letterale della norma le censure della ricorrente non possono F i r m a t o D a :
S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19194/2016 trovare accoglimento atteso che la Corte d’Appello Numero sezionale 697/2022 Numero di raccolta generale 11380/2022 correttamente ha ritenuto legittima l’esclusione Data pubblicazione 07/04/2022 della ricorrente dalla graduatoria permanente, in quanto fondata su incarico di supplenza conferito con atto nullo.
Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, l’atto con cui l’Amministrazione revochi un incarico, sul presupposto della nullità dell’atto di conferimento equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del potere di autotutela in capo all’Amministrazione datrice di lavoro (cfr. Cass., n. 13800 del 2017).
4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2126 cod. civ. Assume la ricorrente che tutto ciò che è maturato nell’arco temporale in cui il rapporto ha avuto esecuzione non viene travolto dagli effetti della successiva declaratoria di nullità, e dunque non può che essere fatto salvo; quanto alle richieste risarcitorie assume, infine, che vi era stato un F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a :
T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19194/2016 pregiudizio. Quando anche legittimamente fosse Numero sezionale 697/2022 Numero di raccolta generale 11380/2022 stata dichiarato l’annullamento dei contratti Data pubblicazione 07/04/2022 stipulati negli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002 l’Ufficio scolastico provinciale non avrebbe potuto decretare l’esclusione dell’interessata dagli elenchi provinciali per il conferimento delle supplenze al personale ATA ai sensi del D.M. 75 del 2001, in quanto intervenuto successivamente.
5. Il motivo non è fondato. Trovano applicazione i principi già enunciati da questa Corte ai quali ha dato corretta applicazione la Corte d’Appello (cfr., Cass., n. 32263 del 2021), secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell’assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall’art. 2126, cod. civ., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l’irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio “quod nullum est nullum producit F i r m a t o D a :
S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19194/2016 effectum”.
Quanto agli effetti della nullità degli Numero sezionale 697/2022 Numero di raccolta generale 11380/2022 atti di conferimento degli incarichi, si richiama Data pubblicazione 07/04/2022 quanto affermato nella trattazione del secondo motivo di ricorso.
6. Il ricorso deve essere rigettato.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.
13. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a :
T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19194/2016 Numero sezionale 697/2022 ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. Numero di raccolta generale 11380/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022.
Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Tricomi Antonio Manna F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2