Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 11181/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding survivor benefits for adult children of a military victim of duty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11181/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by the family of a deceased military officer seeking survivor benefits. The lower court ruled that the statutory definition of eligible dependents for duty-related victims strictly requires the children to be under 18 or financially dependent at the time of death, excluding adult, independent children. The court upheld this interpretation, distinguishing duty-related deaths from terrorism cases where broader family coverage applies, and affirmed that the specific legislative intent for duty victims was limited to those relying on the deceased's income.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, n. 1 of Legislative Decree 466/1980; Art. 2, co. 105 of Law 244/2007: The statutory definition of eligible dependents for survivor benefits of duty-related victims strictly limits coverage to children who were under 18 or financially dependent at the time of death, excluding adult, independent children.

Parole chiave

Generato dall'IA
survivor benefits duty-related death financial dependency legislative interpretation military victim statutory definition family support prestazione per i superstiti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, n. 1 of Legislative Decree 466/1980
Dal quadro normativo si rileva che il legislatore è intervenuto sul solo profilo delle prestazioni dovute alle vittime del dovere, ma non ha anche inteso modificare l'originaria categorizzazione dei familiari superstiti aventi diritto, prevista dall'art. 6 della I.
Art. 2, co. 105 of Law 244/2007
civ., contesta "Violazione art. 2 comma 106 e 105 I.
Art. 5, co. 3 and co. 4 of Legislative Decree 206/2004
244 del 2007 ha esteso alle vittime del dovere (ed equiparati) la speciale elargizione contemplata dall'art. 5, commi 3 e 4, della I.
Art. 13, comma 1-quater of D.P.R. n. 115/2002
civ., deduce "Violazione art. 132 comma 2 n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e SENTENZA sul ricorso 32441-2019 proposto da: BASILE ALESSANDRA, BASILE GIUSEPPE, BASILE FABIO, SION MARIA PATRIZIA (vedova BASILE), in proprio e in qualità di eredi di GIOVANNI BASILE, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi 2022 dall' avvocato ANDREA BAVA; 423 - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 820/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 16/07/2019 R.G.N. 1332/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere Dott.

ALFONSINA DE FELICE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato ANDREA BAVA; udito l'Avvocato MASSIMO GIANNUZZI. R.G.32441/2019 FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Lecce, in riforma della pronuncia del Tribunale di Taranto, ha accolto la domanda del Ministero della Difesa, il quale aveva chiesto di dichiarare non legittimati i figli di Giovanni Basile, maresciallo della marina militare, riconosciuto vittima del dovere, ad ottenere i benefici assistenziali destinati ai superstiti.

La ragione dell'esclusione risiede nella circostanza che all'epoca del decesso, i figli del Basile erano maggiorenni e non più a carico fiscale del de cuius. La Corte territoriale ha escluso che la normativa che estende le provvidenze ai superstiti (fino ai fratelli e sorelle) non conviventi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (I.n.302 del 1990 e I. n. 407 del 1998) possa applicarsi nei confronti dei superstiti delle vittime del dovere, essendo, i rispettivi benefici di legge, posti a presidio di valori differenti, con condizioni di attribuzione soggette a discipline solo tendenzialmente (e progressivamente) unificabili e assimilabili.

Mentre nel caso delle vittime del terrorismo e della criminalità il soggetto offeso è lo Stato nella sua integrità, il che giustifica l'ampliamento della platea dei beneficiari delle elargizioni, nel caso delle vittime del dovere l'evento imprevedibile deriva da un servizio prestato in favore di una pubblica amministrazione, e, pertanto, il ristoro, concesso in funzione assistenziale, va riconosciuto soltanto a quei superstiti i quali confidavano sul reddito del soggetto colpito dall'evento; di tal che, diversamente da quanto previsto in favore dei superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nel caso delle vittime del dovere si giustifica (e non contrasta col principio di eguaglianza) il riconoscimento dei benefici ai soli superstiti che all'atto dell'evento erano a carico fiscale del dante causa.

La cassazione della sentenza è domandata da Alessandra, Giuseppe, Fabio Basile, e da Maria Patrizia Sion, rispettivamente figli e vedova di Giovanni Basile sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria. Il Ministero della Difesa ha depositato tempestivo controricorso. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. i RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.". Sostiene che la sentenza gravata avrebbe deciso basandosi sulla soluzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità (segnatamente da Sez.

Un. n.22753 del 2017) riguardo ad una questione diversa e più specifica, riguardante la legittimazione di un'altra classe di beneficiari (fratelli e sorelle), non comparabile all'oggetto del contendere, ove si controverte delle categorie di figli delle vittime del dovere ammesse al godimento dei benefici di legge. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione art. 2 comma 106 e 105 I. 244 del 2007". Afferma la portata innovativa delle norme in epigrafe, ritenendo, in sintesi che, a partire dal 2008, il legislatore ha introdotto un "concetto unitario di figli", che ha esattamente posto sullo stesso piano del coniuge superstite, senza più fare alcun riferimento alla necessità del carico fiscale, che invece continua ad essere esplicitamente richiesto per i fratelli delle vittime, sicché il comma 105 richiamato non comporta l'estensione alle vittime del dovere del solo vitalizio non reversibile (rinvio oggettivo), ma modifica anche la classificazione dei relativi beneficiari, includendovi i figli non a carico (rinvio soggettivo).

I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati. L'interpretazione del quadro normativo offerta dalla Corte d'appello, compiutamente ricostruita anche dal Ministero controricorrente, induce a propendere per il solo rinvio "oggettivo" all'introduzione di nuove prestazioni, da parte delle norme richiamate in epigrafe, e ad escludere l'interpretazione del rinvio "soggettivo", inerente, cioè, l'estensione delle classi di beneficiari previste dall'art. 2, co. 106, della I. n. 244 del 2007 sulle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai familiari superstiti delle vittime del dovere.

L'art. 2, co. 105 della I. 244 del 2007 ha esteso alle vittime del dovere (ed equiparati) la speciale elargizione contemplata dall'art. 5, commi 3 e 4, della I. n.206 del 2004 in favore delle vittime del terrorismo, come modificato dal successivo comma 106. Il comma 106 dell'art. 2, della I. n. 244 del 2007, nel modificare l'art. 5, co. 3 della I. n. 2006 del 2004, ha aggiunto la seguente previsione: "Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni".

Dal quadro normativo si rileva che il legislatore è intervenuto sul solo profilo delle prestazioni dovute alle vittime del dovere, ma non ha anche inteso modificare l'originaria categorizzazione dei familiari superstiti aventi diritto, prevista dall'art. 6 della I. n. 466 del 1980 la quale è rimasta, pertanto, immutata. L'art. 6 recita: "La speciale elargizione di cui alla presente legge e alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

1) coniuge superstite e figli se a carico;

2) figli, in mancanza di coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto alla pensione;

3) genitori;

4) fratelli e sorelle se conviventi a carico. Dall'interpretazione letterale della disposizione sopra richiamata si ricava una regola di carattere generale, che, in assenza di un'espressa modifica legislativa, rimane tuttora l'unica vigente. Detta disposizione, che disegna i confini del "rapporto di familiarità" con riferimento ai superstiti delle vittime del dovere, ai fini del godimento dei benefici di legge derivanti dal dante causa, rimane insensibile al richiamo ai "familiari superstiti" da parte dell'art. 2, co.105 I. n. 244 del 2007, il quale rinvia all'art. 5, co. 3 e co.4 della I. n. 206 del 2004 limitatamente all'estensione delle prestazioni riconosciute ai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai familiari delle vittime del dovere (rinvio oggettivo).

Di contro, sotto il profilo soggettivo, ossia nei casi in cui il beneficio compete alle famiglie, la stessa norma nulla aggiunge, rimanendo, pertanto, immodificato il rimando alla classificazione dei familiari delle vittime del dovere originariamente individuate dall'art. 6 della I. n. 466 del 1980, ossia ai soli figli che all'epoca del decesso erano a carico fiscale del deceduto (n.1). L'unica espansione del diritto in favore dei figli non conviventi, prevista dal n. 2 della norma, si riferisce esplicitamente ai casi di assenza del coniuge superstite o di mancato godimento della pensione da parte di questi: ma tale ipotesi non si verifica nel caso in esame, in cui il coniuge avente diritto è vivente.

L'interpretazione del rinvio oggettivo, coerentemente proposta dalla Corte d'appello, si rivela coerente con la finalità assistenziale delle provvidenze concesse ai superstiti di vittime del dovere, diretta a indennizzare i familiari colpiti, in ragione del pregiudizio subito in conseguenza del traumatico mutamento delle proprie condizioni di vita. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. In considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, alla Pubblica Udienza del 2 febbraio 2022 Il Presidente Umberto Berrino ILFUN7JON.