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Ordinanza — n. 11018/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses agent's appeal for termination indemnity, upholding burden of proof on agent regarding principal's benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11018/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Enrico Giovannetti's appeal against the Bologna Court of Appeal's decision denying him a termination indemnity. Giovannetti argued that the lower court erred by requiring him to prove the principal's continued benefits rather than the principal's failure to demonstrate their absence. The court held that the agent bears the burden of proving the existence of substantial benefits at the time of contract termination.

Regesto Legislator

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Art. 1751 cod. civ.; Art. 360, n. 5 cod. proc. civ.: The agent must prove the persistence of substantial benefits for the principal at the time of contract termination to claim termination indemnity.

Parole chiave

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termination indemnity commercial agency burden of proof substantial benefits contract termination civil procedure Cassazione indennità per la clientela

Disposizioni normative citate

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Art. 1751 cod. civ.
al pagamento, ai sensi dell'art. 1751 cod. civ., della indennità di cessazione del rapporto di agenzia ed ha condannato l'agente alla restituzione alla società preponente delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;
Art. 360, n. 5 cod. proc. civ.
con il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n.
Direttiva 86/653 CEE, Art. 17
al pagamento, ai sensi dell'art. 1751 cod.
d.P.R. n. 115/2002, Art. 13
Ai sensi dell'art. 13, co.
art. 1751 cod. civ
al pagamento, ai sensi dell'art. 1751 cod. civ., della indennità di cessazione del rapporto di agenzia ed ha condannato l'agente alla restituzione alla società preponente delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24679/2013
11, secondo capoverso; le ulteriori deduzioni del ricorrente in ordine alla idoneità della prova asseritamente offerta sono inammissibili in quanto investono l'accertamento di fatto e le relative connotazioni valutative, che attengono al giudizio riservato al giudice di merito (Cass. n. 24679/2013, Cass.
Cass. n. 2197/2011
24679/2013, Cass. n. 2197/2011, Cass.
Cass. n. 20455/2006
2197/2011, Cass. n. 20455/2006, Cass.
Cass. n. 7846/2006
20455/2006, Cass. n. 7846/2006, Cass.
Cass. n. 2357/2004
7846/2006, Cass. n. 2357/2004), astrattamente incrinabile solo dalla deduzione di vizio motivazionale ai sensi dell'art.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 26703-2018 proposto da: GIOVANETTI ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell'avvocato MARIA ROSARIA FARINA, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO MARIA MICHELE SISTI; - ricorrente - contro ARCELORMITTAL CLN DISTRIBUZIONE ITALIA S.R.L. (già PRORENA - CANESSA S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO DURANTE, GIORGIO MARTORELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1386/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/03/2018 R.G.N. 1181/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PAGETTA. / Rilevato che 1. con sentenza n. 1386/2017 la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale Enrico Giovannetti aveva chiesto la condanna della Arcelomittal CNL Distribuzione Italia s.r.l. al pagamento, ai sensi dell'art. 1751 cod. civ., della indennità di cessazione del rapporto di agenzia ed ha condannato l'agente alla restituzione alla società preponente delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;

2. il rigetto della domanda è stato fondato sulla assenza di prova, della quale era onerato l'agente, del persistere in capo alla preponente di sostanziali vantaggi derivanti da nuovi clienti procurati dal Giovannetti o dallo sviluppo degli affari con i clienti esistenti;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Enrico Giovannetti sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso ;

4. parte ricorrente ha depositato memoria Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art.1751 cod. civ.; premesso che la Corte distrettuale, pur dando atto del procacciamento di nuovi clienti da parte dell'agente, aveva negato il diritto all'indennità ex art. 1751 cod. civ. per difetto dell'ulteriore presupposto rappresentato dal permanere in capo alla preponente di sostanziali vantaggi, assume l'errore del giudice di merito per avere ricondotto la insussistenza del secondo requisito alla specifica contestazione della preponente; deduce, inoltre che la verifica del persistere dei << sostanziali vantaggi» doveva essere rapportata al al momento della cessazione del rapporto e non a un momento i successivo, come avvenuto; ciò in coerenza con il disposto dell'art. 17 della Direttiva Direttiva 86/653 CEE; da tanto scaturiva che l'onere probatorio in capo all'agente andava ridefinito nel senso della sufficienza della prova della potenzialità della clientela a determinare sostanziali vantaggi per il preponente; tale prova era stata in concreto offerta;

2. con il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per non avere operato alcuna valutazione in merito alla rispondenza ad equità del pagamento dell'indennità da vagliare secondo tutte le circostanze del caso concreto; in questa prospettiva assume che dovevano venire in considerazione una serie di elementi quale l'assenza di qualsivoglia inadempimento dell'agente e l'ampiezza del vantaggio ricevuto dalla preponente;

3. il primo motivo di ricorso è infondato; 3.1. occorre premettere che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, fatto costitutivo del diritto alla indennità in controversia è rappresentato dalla cessazione del rapporto di agenzia, prevista nel primo comma dell'art. 1751 cod. civ., unitamente alle condizioni previste dalle successive due articolazioni dello stesso comma (Cass.n. 16347/2007), di talché, secondo gli ordinari criteri di distribuzione della prova, era l'agente a dover dimostrare le circostanze, aventi valenza costitutiva, tra le quali quella riferita ai «sostanziali vantaggi» rimasti in capo alla preponente, alla base della pretesa all'indennità in oggetto; tale onere poteva venire meno solo nell'ipotesi di mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore implicante la esclusione degli stessi dal theme probandum.

La decisione impugnata è coerente con i richiamati principi laddove ha ritenuto che le contestazioni alle allegazioni in fatto formulate in domanda dall'agente implicavano l'onere della relativa dimostrazione a carico di questi ed in particolare dello specifico requisito rappresentato dal permanere di « sostanziali vantaggi in capo alla preponente»; alla luce della richiamata configurazione dei fatti costitutivi dell'indennità ex art. 1751 cod. civ. non è dato individuare alcuno specifico onere probatorio a carico della preponente nel senso prospettato dal Giovannetti, vale a dire dimostrazione della non permanenza di tali vantaggi o del fatto che il vantaggio sia rimasto in capo all'agente; 3.2. non sussiste l'ulteriore errore di diritto imputato alla Corte di merito riferito al momento al quale rapportare la verifica del permanere dei «sostanziali vantaggi».

Premesso che poiché il diritto all'indennità ex art. 1751 cod. civ. sorge al momento della cessazione del rapporto i «sostanziali vantaggi » residuati in capo alla preponente devono essere valutati con riferimento al momento della risoluzione e quindi con valutazione necessariamente ex ante, si rileva che la decisione impugnata è conforme a tale criterio laddove nel delineare l'onere probatorio a carico dell'agente chiarisce che la prova del fatto che la società ricevesse sostanziali vantaggi doveva essere riferita a quelli sussistenti al momento della risoluzione del rapporto «e quindi in termini prognostici» (sentenza, . pag. 11, secondo capoverso; le ulteriori deduzioni del ricorrente in ordine alla idoneità della prova asseritamente offerta sono inammissibili in quanto investono l'accertamento di fatto e le relative connotazioni valutative, che attengono al giudizio riservato al giudice di merito (Cass. n. 24679/2013, Cass. n. 2197/2011, Cass. n. 20455/2006, Cass. n. 7846/2006, Cass. n. 2357/2004), astrattamente incrinabile solo dalla deduzione di vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., neppure formalmente prospettato dall'odierno ricorrente;4. l'esame del secondo motivo di ricorso, che concerne la questione della valutazione della rispondenza ad equità dell'indennità di cessazione del rapporto, risulta assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso;

5. al rigetto del ricorso segue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite;

6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 Il Presid