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Sentenza — n. 11015/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against pension adjustment for duty victims' heirs, upholding equal treatment principle.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11015/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry of Interior's appeal against a lower court ruling granting pension adjustments to heirs of a fallen police officer. The heirs argued that a specific regulation fixed the pension amount at its 2006 value without annual increases, while the Ministry contended this was the exclusive legal interpretation. The court dismissed the appeal by affirming that the primary legislation mandates equal treatment between duty victims and terror victims, requiring continuous monetary adjustment to maintain equity.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 562 e 565 della legge n. 266/2005; Art. 4 del D.P.R. n. 243/2006: The principle of equal treatment between duty victims and terror victims requires that their pensions be subject to annual monetary adjustments to ensure equity and rationality.

Parole chiave

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pension adjustment duty victims equal treatment monetary update lex specialis constitutional equity civil procedure appeal importo della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 562 e 565 della legge n. 266/2005
243/2006; violazione dell'art. 12 delle Preleggi; violazione del principio "lex specialis derogat legi generali".
Art. 4 del D.P.R. n. 243/2006
266/05 e dell'art. 4 del D.P.R. n. 243/2006; violazione dell'art.
Art. 12 delle Preleggi
243/2006; violazione dell'art. 12 delle Preleggi; violazione del principio "lex specialis derogat legi generali".
Art. 3 Cost.
La legislazione primaria in materia è, infatti, ispirata a un chiaro intento perequativo, e coerente col principio di razionalità - equità di cui all'art. 3 Cost., così come inteso dalla costante giurisprudenza amministrativa e ordinaria.
art. 3 Cost
La legislazione primaria in materia è, infatti, ispirata a un chiaro intento perequativo, e coerente col principio di razionalità - equità di cui all'art. 3 Cost., così come inteso dalla costante giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7761 del 2017
Cass. n. 19036 del 2019
A tale principio va data continuità anche nel caso in esame, in conformità del Supremo insegnamento (cfr., per tutte, Cass. n. 19036 del 2019; Cass.
Cass. n. 24956 del 2021
19036 del 2019; Cass. n. 24956 del 2021).
Cass. n. 9938 del 2014
ex plurimis, Cass. n. 9938 del 2014;
Cass. n. 5955 e 23514 del 2014
Cass. n. 5955 e 23514 del 2014).
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Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 796-2017 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12; - ricorrente- 2022 contro 421 FERRARI IRENE, (vedova DI PIETRO), DI PIETRO PIEMARIO, DI PIETRO ROBERTO, tutti domiciliati in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall' avvocato ANDREA BAVA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 367/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 27/10/2016 R.G.N. 257/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere Dott.

ALFONSINA DE FELICE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato EMANUELE FEOLA; udito l'Avvocato ANDREA BAVA. R.G. 796/2017 FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Brescia, a conferma della pronuncia del Tribunale di Bergamo, ha riconosciuto il diritto di Irene Ferrari e altri, in qualità di eredi di Piermario Di Pietro, carabiniere, deceduto il 14.5.1984 in un conflitto a fuoco nel corso di una rapina, a beneficiare dell'adeguamento monetario - da euro 258,23 a euro 500,00 - dell'assegno vitalizio mensile dovuto loro come familiari superstiti di vittima del dovere ai sensi dell'art. 2 della I. n. 407 del 1998.

La Corte territoriale ha ritenuto che l'art. 4 del d.P.R. n.243 del 2006, che ha esteso l'assegno vitalizio previsto per le vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le categorie di vittime del dovere "nella misura originaria prevista di 500mila lire mensili, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua di cui all'ad, 2, commi 1, 1 bis, 2 e 4", non preclude il riconoscimento dell'adeguamento monetario; sostiene che il legislatore abbia richiamato il beneficio nella sua "misura originaria" al solo fine di individuarne la disciplina dei termini e delle modalità di corresponsione entro il limite massimo di spesa, ma non anche ai fini della sua concreta determinazione.

La cassazione della sentenza è domandata dal Ministero dell'Interno sulla base di un unico motivo. Irene Ferrari e altri, nella qualità di eredi di Piermario Di Pietro, hanno depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE L'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art.1, commi 562 e 565 della legge n. 266/05 e dell'art. 4 del D.P.R. n. 243/2006; violazione dell'art. 12 delle Preleggi; violazione del principio "lex specialis derogat legi generali".

Parte ricorrente afferma che l'art. 4 del regolamento di esecuzione d.P.R. n.243 del 2006, che dà attuazione all'art. 1, comma 565 della I. n. 266 del 2005, ha stabilito che a decorrere dal 2006 alle vittime del dovere e alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti le provvidenze sono corrisposte fino a esaurimento delle risorse annuali disponibili "...lett.

b) in relazione alla legge 23/11/1998, n.407: assegno vitalizio nella misura originaria di 500.000 lire, pari ora a 258,23 euro", soggetto a perequazione annua. Tale disposizione costituirebbe lex specialis rispetto all'art. 1 del d.P.R. n. 243 del 2006, rubricato "Definizioni", il quale afferma che le provvidenze contemplate sono quelle previste da alcune leggi, tra cui la I. n. 407 del 1998, e "successive modificazioni". In altri termini, secondo il Ministero ricorrente, il d.P.R. n. 243 del 2006 emanato in base alla I. n. 266 del 2005 (art. 1, co. 565), a proposito degli effetti della I. n. 407 del 1998 nei confronti delle vittime del dovere e soggetti equiparati, avrebbe disposto che l'ammontare dell'assegno vitalizio sia quello originariamente previsto, pari ad Euro 258,23, senza che a ciò rilevino i successivi adeguamenti sanciti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 7761 del 2017 hanno stabilito che, in favore delle vittime del dovere e dei soggetti a essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è eguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. La legislazione primaria in materia è, infatti, ispirata a un chiaro intento perequativo, e coerente col principio di razionalità - equità di cui all'art. 3 Cost., così come inteso dalla costante giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

A tale principio va data continuità anche nel caso in esame, in conformità del Supremo insegnamento (cfr., per tutte, Cass. n. 19036 del 2019; Cass. n. 24956 del 2021). In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario. Stante la non debenza da parte delle amministrazioni pubbliche, qual è il ricorrente Ministero dell'Interno, del versamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo per i casi d'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile (cfr. ex plurimis, Cass. n. 9938 del 2014;

Cass. n. 5955 e 23514 del 2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, alla Pubblica Udienza del 2 febbraio 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente