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Ordinanza — n. 10751/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10751/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10751/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso 18352-2016 proposto da: MALANDRINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO, 23, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ERCOLE MOSCARINI, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE PIGNATARO, ANNA ORLANDO; - ricorrenti - contro I.N.P.S. 2022 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 36/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 26/01/2016 R.G.N. 1697/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 112 cod.proc.civ; Ordinanza — n. 10751/2022 — snciv · Corte di Cassazione: ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per ii ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

Parole chiave

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ricalcolo della rendita di invalidità adeguamento della rendita calcolo dell'indennità d'uscita decisioni in materia di pensione di anzianità calcolo delle indennità giornaliere retribuzione mensile

Disposizioni normative citate

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art. 112 cod.proc.civ
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 18352-2016 proposto da: MALANDRINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO, 23, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ERCOLE MOSCARINI, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE PIGNATARO, ANNA ORLANDO; - ricorrenti - contro I.N.P.S. 2022 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 36/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 26/01/2016 R.G.N. 1697/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. R.G. 18352/2016 RILEVATO CHE 1. con sentenza n.36 del 2016, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda, svolta dall'attuale ricorrente, per il ricalcolo della pensione in godimento, maturata allorché si trovava in mobilità e da rideterminare esclusivamente sulla base dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità;

2. per la Corte di merito il comma 4-bis dell'art. 3, legge n.223 del 1991, introdotto dall'art.6, co.17-bis decreto-legge n.148 del 1993, doveva interpretarsi nel senso di valorizzare la retribuzione per un periodo annuale precedente la mobilità, senza escludere il riferimento a retribuzioni maturate nel più ampio periodo ordinariamente previsto nel sistema retributivo pro-tempore vigente, al fine di non introdurre un irragionevole privilegio rispetto ai lavoratori soggetti allo stesso sistema e maturanti il diritto a pensione non in costanza di mobilità;

3. avverso tale sentenza Malandrino Giuseppe ha proposto ricorso, affidato a un motivo, al quale ha opposto difese l'INPS, con controricorso; CONSIDERATO CHE 4. con il motivo di ricorso, deducendo violazione dell'art. 4-bis legge n.223 del 1991, omessa pronuncia su domanda contenuta in domanda più ampia azionata e violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., il ricorrente assume che la Corte di merito avrebbe dovuto accogliere parzialmente il gravame svolto e condannare l'INPS al ricalcolo del trattamento pensionistico, per essere stata comunque introdotta, in giudizio, la domanda, di portata ridotta, volta ad ottenere il riconoscimento della base retributiva costituita dai dodici mesi antecedenti alla collocazione in mobilità in sostituzione della base di calcolo individuata dall'ente previdenziale (costituita dal minore importo corrisposto a titolo di indennità di mobilità)„ rispetto alla domanda di riliquidazione della pensione avente come esclusivo parametro i dodici mesi di retribuzione piena antecedenti la collocazione in mobilità;

5. il ricorso è inammissibile;

6. nell'unico motivo si deducono, in contraddizione tra loro, violazione delle regole giuridiche applicate al caso concreto, nella specie indicando peraltro erroneamente la normativa che si assumerebbe violata o erroneamente interpretata dai giudici del gravame, e al contempo si devolve lo scrutinio per omessa pronuncia su domanda che si assume contenuta (così testualmente nel ricorso) nella domanda svolta, senza in alcun modo indicare le conseguenze, sulla decisione impugnata, dell'errore processuale in termini di nullità della sentenza (per tutte Cass.,Sez.Un., n. 17931 del 2013 e numerose successive conformi);

7. peraltro, pur volendo superare i rilievi premessi, neanche risultano riportati in ricorso, in spregio al principio di specificità di cui all'art. 366, nn. 4-6, cod.proc.civ., elementi e riferimenti idonei ad individuare, nei suoi termini esatti, il gravame svolto e !a domanda introdotta in giudizio, così da consentire alla Corte l'eventuale scrutinio sul corretto svolgimento deW iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (fra tante, per la costante giurisprudenza di legittimità, Cass. n. 23834 del 2019);

8. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;

9. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per ii ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto