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Ordinanza — n. 10520/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses airline's appeal on bankruptcy damages, transferring claim to insolvency judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10520/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Alitalia's appeal against a lower court ruling that found the employees' dismissal illegal. While the airline argued the dismissal was linked to bankruptcy proceedings, the court held that claims for damages in labor disputes fall under the jurisdiction of the labor judge, not the insolvency administrator. Consequently, the appeal was rejected in part, and the workers' claim for damages was declared inadmissible in this proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002; Labor disputes regarding dismissal damages remain within the exclusive jurisdiction of the labor judge, even during bankruptcy proceedings, unless the insolvency court has already determined the specific amount of the compensatory award.

Parole chiave

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labor dispute jurisdiction bankruptcy proceedings dismissal damages insolvency administrator competence labor judge distacco di lavoratori libera circolazione dei lavoratori licenziamento collettivo

Disposizioni normative citate

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D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Occorre altresì dare atto della sussistenza, nei confronti della società CAI, dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L.
art. 360 c.p
4 e 5 (con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
artt. 111 Cost
per genericità della motivazione, degli artt. 111 Cost.
art. 2112 cod.civ
47, comma 4 bis, e degli accordi collettivi intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 cod.civ.: i motivi investono l'interpretazione e la portata applicativa della L.
art. 118 disp. att. c.p
10415, 17193, 17194, 17195, 17198, 17199, 17201, 17202 del 2020), qui da intendersi richiamate, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e ai cui princìpi il Collegio ritiene di dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene.
art. 132 cod.proc.civ
Preliminarmente, con riguardo ai primi due motivi del ricorso CAI, la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 132 cod.proc.civ., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto.
art. 111 Cost
art. 360 cod.proc.civ
In ordine alla prima censura sollevata da S.A.I., la Corte territoriale ha correttamente sottolineato che l'error in procedendo rileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza o del procedimento, a mente dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 30 marzo 2018, n. 7990
Cass. 28 ottobre 2021, n. 30512
Cass. 21 giugno 2018, n. 16443
Cass. 21 febbraio 2019, n. 5188
16443; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5188; Cass.
Cass. 8 febbraio 2021, n. 2964
5188; Cass. 8 febbraio 2021, n. 2964); 14.3.
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Ordinanza — n. 10524/2022 — snciv
Italian Court dismisses airline's appeal on bankruptcy jurisdiction, allowing workers' compensation claim against insolvent Alitalia.
Ordinanza — n. 10522/2022 — snciv
Italian Court dismisses airline company appeals regarding collective dismissal legality and employee transfer rights.
Ordinanza — n. 20379/2022 — snciv
Cassation court dismisses airline companies' appeal regarding collective dismissal validity and statute of limitations. The court rejects the argument that the 60-day appeal period expired for the transfer of employment relationship. The ruling confirms the lower court's finding of illegitimate dismissal under collective procedures. The court holds that the transfer of the business relationship does not trigger the strict statute of limitations for appeal. The decision upholds the worker's right to reinstatement and compensation. The ruling emphasizes the exceptional nature of the closure provisions. The court orders the companies to pay litigation costs. The judgment clarifies the scope of appeal deadlines in transfer cases. The legal principle protects employees in complex corporate restructurings. The outcome favors the employee against the employer's procedural defenses.
Ordinanza — n. 12273/2022 — snciv
Cassation appeal dismissed; labor union appeal rejected due to lack of acceptance of cost waiver by opposing party.
Ordinanza — n. 18844/2022 — snciv
Italian Court dismisses airline's appeal against workers' compensation claims, allowing partial claim against Alitalia.

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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16715-2020 proposto da: COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA - Compagnia Aerea Italiana S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE n. 161, presso lo studio degli avvocati DARIO CLEMENTI, GIAMMARCO NAVARRA, FILIPPO DI PEIO, che la rappresentano e difendono unitamente agli 2022 avvocati MAURIZIO MARAZZA, MARCO MARAZZA; 824 - ricorrente - contro F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 16715/2020 Numero sezionale 824/2022 LUPIS MIRIAM, MONTI MARIA ELENA, domiciliate in Numero di raccolta generale 10520/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati ANDREA BORDONE, FERDINANDO PERONE, PAOLO PERUCCO; - controricorrenti - nonchè contro ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A.

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA; - intimata - nonchè da: RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE n.8 presso lo studio degli Avvocati MAURIZIO MARAZZA, MARCO MARAZZA, DOMENICO DE FEO, che la rappresentano e difendono; - ricorrente successivo - contro LUPIS MIRIAM, MONTI MARIA ELENA, domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese F i r m a t o D a :

S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 16715/2020 dagli avvocati ANDREA BORDONE, FERDINANDO PERONE, Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 10520/2022 PAOLO PERUCCO; Data pubblicazione 31/03/2022 - controricorrenti al ricorso successivo - nonché contro:

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA - Compagnia Aerea Italiana S.p.A) - intimata - avverso la sentenza n. 1752/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/12/2019 R.G.N. 1647/2016 +1; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1752 del 10.12.2019, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto l'illegittimità del licenziamento comunicato il 3.11.2014 a Miriam Lupis ed Eleonora Maria Monti - addette all’ufficio “presentazione equipaggi” presso l’aeroporto di Milano-Linate - da parte di Compagnia Aerea Italiana Spa, all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata il 3 ottobre 2014, e condannato Alitalia-Società Aerea Italiana Spa in amministrazione straordinaria (che, a seguito di interruzione, ha riassunto il procedimento), in qualità di cessionaria del compendio aziendale, a reintegrare le lavoratrici nel posto di lavoro, F i r m a t o D a :

S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 condannando altresì entrambe le società, in solido, Numero registro generale 16715/2020 al pagamento di una indennità risarcitoria Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 10520/2022 commisurata alla retribuzione globale di fatto, Data pubblicazione 31/03/2022 oltre contributi, accessori e spese.

2. In estrema sintesi, la Corte territoriale – rilevata la regolarità dell’appello seppur avviato, sin dal primo grado, al fuori del procedimento dettato dalla legge n. 92 del 2012 - ha ritenuto sufficientemente contestata, con lettera 26.11.2014, l’invalidità del licenziamento nei confronti di entrambe le società e – richiamando propri precedenti giurisprudenziali intervenuti sulla stessa vicenda - ha rilevato la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori ex art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 a fronte dell’ingiustificata delimitazione del perimetro spaziale in cui operare la scelta, posto che gli accordi intervenuti tra le parti sociali (del 12 luglio e del 24 ottobre 2014) alludevano genericamente all’efficienza della struttura organizzativa delle singole società, senza precisare la situazione oggettiva che rendeva impraticabile qualunque comparazione sull’intero territorio nazionale; annullato il licenziamento per tutte le lavoratrici e ricostituito ex tunc il rapporto di lavoro con l'impresa cedente, il contratto doveva proseguire con l'impresa cessionaria S.A.I., non essendo opponibile da parte di quest'ultima l'esclusione prevista dall'accordo di cessione di azienda per i lavoratori non facenti parte dell'elenco dei lavoratori trasferiti, pur in presenza di uno stato di crisi aziendale, e ciò in forza dell’interpretazione dell’art. 47, comma F i r m a t o D a :

S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 4 bis, della legge n. 428 del 1990 in senso conformNumero registro generale 16715/2020e al diritto dell'Unione, nel senso che l'accordo Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 10520/2022 sindacale ivi previsto non può prevedere Data pubblicazione 31/03/2022 limitazioni al diritto dei lavoratori di passare all'impresa cessionaria, ma semplicemente modifiche delle condizioni di lavoro al fine del mantenimento dei livelli occupazionali.

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi prima CAI Spa con cinque motivi e poi Alitalia S.A.I. Spa in amministrazione straordinaria, con cinque motivi; ha resistito con controricorso la lavoratrice. Tutte le parti hanno comunicato memorie. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso principale CAI si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ. per genericità della motivazione nonché degli artt.111 Cost. e 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. per motivazione per relationem nonché violazione e falsa applicazione degli Accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 ottobre 2014 e della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 (con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sostenendosi che la scelta dei lavoratori all'interno di una determinata unità organizzativa era corretta in quanto definita con detti accordi sindacali che avevano concordato sull’applicazione del criterio geografico e dell’unità produttiva dei lavoratori ed non avendo, la sentenza impugnata, reso intellegibile l’argomentazione logico-giuridica a base della decisione.F i r m a t o D a :

S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce nullità Numero registro generale 16715/2020 della sentenza per omessa motivazione in ordine Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 10520/2022 alla mancata ammissione delle istanze istruttorie, Data pubblicazione 31/03/2022 con particolare riguardo alla infungibilità delle lavoratrici, prova testimoniale nuovamente articolata in sede di appello.

3. Con il quarto ed il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ. per genericità della motivazione, degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. per motivazione per relationem, nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 4 bis, e degli accordi collettivi intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 cod.civ.: i motivi investono l'interpretazione e la portata applicativa della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, introdotto dall'art. 19-quater del D.L. 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità Europee), conv. in L. 20 novembre 2009, n. 166, "al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee l'11 giugno 2009 nella causa C561/07", la quale aveva affermato che, con la L. n. 428 del 1990, art. 47, commi 5 e 6, la "Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva" 2001/23/CE e si lamenta l’insufficienza della motivazione fornita mediante F i r m a t o D a :

S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 richiamo di precedenti provvedimenti adottati dalla Numero registro generale 16715/2020 medesima Corte territoriale. Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 10520/2022 4. Con il primo motivo del ricorso di Alitalia Data pubblicazione 31/03/2022 S.A.I., si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47 per avere i giudici d'appello escluso l’applicazione del rito cd. "Fornero" anche ad una controversia in cui occorreva accertare l’illegittimità del licenziamento.

5. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 4, lett.

d) L.n. 183 del 2010 per aver escluso, la Corte territoriale, la decadenza del lavoratore dall’impugnazione nei confronti della cessionaria, pur a fronte del contenuto generico della lettera di impugnazione inoltrata dal lavoratore.

6. Con il terzo ed il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ. per genericità della motivazione, degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. per motivazione per relationem, nonché violazione e falsa applicazione della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 4 bis, e degli accordi collettivi intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 cod.civ.: i motivi ricalcano il quarto ed il quinto motivo della società CAI.

7. Con il quinto motivo si denunzia nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla condanna di SAI in A.S. alla corresponsione dell’indennità risarcitoria e violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 52 del r.d. n. 267 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 del 1942 in combinato disposto con gli artt. 409 e Numero registro generale 16715/2020 433 cod.proc.civ. ed improcedibilità della domanda Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 10520/2022 di condanna al risarcimento economico non essendo Data pubblicazione 31/03/2022 competente il giudice del lavoro (bensì il giudice fallimentare) anche con riguardo alla condanna di somme a titolo risarcitorio ed avendo, la società SAI, avanzato apposito motivo di appello.

8. I suddetti motivi non possono trovare accoglimento, anche sulla scorta di quanto già statuito da questa Corte, con riguardo alla medesima vicenda, in Cass. n. 10414 del 2020 (nonché dalle successive conf.: Cass. nn. 10415, 17193, 17194, 17195, 17198, 17199, 17201, 17202 del 2020), qui da intendersi richiamate, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e ai cui princìpi il Collegio ritiene di dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene.

9. Preliminarmente, con riguardo ai primi due motivi del ricorso CAI, la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 132 cod.proc.civ., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto. In particolare, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cfr.

Cass. n. 3819 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 del 2020), non essendo più ammissibili, a seguito Numero registro generale 16715/2020 alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 10520/2022 cod.proc.civ. (disposta dall'art. 54 del d.l. n. Data pubblicazione 31/03/2022 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass. n. 23940 del 2017).

Nella specie, la Corte distrettuale ha motivato, in ordine al licenziamento intimato da C.A.I., rilevando di condividere le pronunce già assunte dalla stessa Corte in ordine allo stesso licenziamento (e riportandone ampi stralci), con particolare riguardo alla illegittima delimitazione geografica, e precisando che le mansioni svolte dalle originarie ricorrenti non potevano ritenersi caratterizzate da specifiche peculiarità tali da rendere impraticabili qualunque comparazione con il restante personale. Il dovere costituzionale di motivazione risulta, dunque, correttamente adempiuto, seppur – in parte - per relationem, in ossequio al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che giustifica la mancata ripetizione delle argomentazioni di un orientamento giurisprudenziale, ove condivise dal giudicante e non combattute dal litigante con argomenti nuovi (in tal senso, da ultimo, Cass., n. 13708 del 2015).

In ordine alla censura relativa alla violazione dei criteri di scelta, oltre a sottolinearsi l’inammissibilità del motivo nella parte in cui si invoca il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, va F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 richiamato il principio affermato da questa Corte Numero registro generale 16715/2020 per cui, in tema di licenziamenti collettivi, ai Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 10520/2022 fini dell'applicazione dei criteri di scelta Data pubblicazione 31/03/2022 dettati dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale; in caso contrario sarebbe possibile finalizzare i criteri di scelta (eventualmente in collegamento con preventivi spostamenti del personale) ad esigenze imprenditoriali non esclusivamente tecnico produttive e all'espulsione di elementi non graditi al datore di lavoro, senza concrete possibilità di difesa da parte degli interessati (in termini:

Cass. n. 10832 del 1997; conf. Cass.n. 9856 del 2001, Cass. n. 7169 del 2003). La comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto dei principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a un reparto se detti lavoratori sono idonei - per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel F i r m a t o D a :

S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando Numero registro generale 16715/2020 il possesso di professionalità equivalente a quella Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 10520/2022 di addetti ad altre realtà organizzative (in Data pubblicazione 31/03/2022 termini Cass. n. 203 del 2015, che richiama in motivazione Cass. n. 13783 del 2006, n. 22824 del 2009, n. 22825 del 2009, n. 9711 del 2011; successiva conf. n. 19105 del 2017).

10. Il terzo motivo del ricorso CAI non merita accoglimento. In disparte i pur decisivi profili di difetto di specificità, mancando del tutto la trascrizione dei capitoli di prova testimoniale di cui si lamenta la mancata valutazione, il profilo di infungibilità delle lavoratrici nell’ambito dello scalo aeroportuale di appartenenza non risulta decisivo nella misura in cui la Corte territoriale ha rilevato la illegittimità della limitazione delle comparazione dei lavoratori all’unità produttiva/sede amministrativa di lavoro. Invero, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento (ex plurimis, Cass. n. 16214 del 2019).

11. Con riguardo all’interpretazione e alla portata applicativa della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art.F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 47, comma 4-bis, le censure (di cui al quarto e Numero registro generale 16715/2020 quinto motivo CAI e al terzo e quarto motivo SAI), Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 10520/2022 oltre a presentare i profili di inammissibilità già Data pubblicazione 31/03/2022 evidenziati con riguardo alla idoneità della sentenza impugnata ad esplicitare il percorso logico-giuridico posto a fondamento della decisione, sono in ogni caso infondate perché va condiviso il seguente principio di diritto: "In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l'accordo sindacale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 cod.civ. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario".

Invero, la Corte di Giustizia (sent. 11.6.2009, C- 561/07), all'esito della procedura di infrazione, ha affermato che, mantenendo in vigore le disposizioni di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47, commi 5 e 6, in caso di "crisi aziendale" a norma dell'art. 2, comma 5, lett. c), della L. n. 675 del 1977, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi si di essa incombenti in forza della Direttiva 2001/23/CE posto che lo stato di crisi aziendale non costituisce in sé motivo economico per riduzione dell'occupazione, né costituisce in F i r m a t o D a :

S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 sé ragione di deroga al principio generale secondo Numero registro generale 16715/2020 cui il trasferimento di un'impresa o di parte di Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 10520/2022 essa non è di per sé motivo di licenziamento da Data pubblicazione 31/03/2022 parte del cedente o del cessionario, dovendo i licenziamenti essere giustificati da motivi economici, tecnici o d'organizzazione.

La Corte di giustizia ha chiaramente distinto, agli effetti dell'interpretazione delle deroghe alle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della Direttiva, "la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi" (il cui procedimento mira a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa nella prospettiva di una futura ripresa) rispetto alla situazione di imprese nei cui confronti siano in atto procedure concorsuali liquidative (rispetto alle quali la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata). Per la prima categoria di imprese - alveo in cui è riconducibile la vicenda oggetto del presente giudizio, come è pacifico in giudizio e neppure controverso tra le parti - l'art. 5, paragrafo 2, lettera b), così come richiamato dal paragrafo 3 della Direttiva 2001/23, autorizza gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate "le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa", ma - secondo la Corte di Giustizia - "senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23".

In base alla statuizione della Corte di Giustizia UE va condotta la lettura delle modifiche apportate alla L. n. 428 del 1990, art. 47 dal D.L. n. 135 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, che, con Numero registro generale 16715/2020 l'art. 19-quater, ha inserito, dopo il comma 4, il Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 10520/2022 seguente comma 4-bis, proprio "al fine di dare Data pubblicazione 31/03/2022 esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee”.

In particolare, il comma 4-bis appare destinato alle procedure non liquidative a differenza del comma 5 che invece presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o, comunque, la sua non continuazione, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE alle regole generali previste negli artt. 3 e 4. Dunque, l'unica lettura coerente dell’art. 47 risulta quella che si coordina con le indicazioni offerte dalla Corte di Giustizia: nel contesto del comma 5 dell'art. 47, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 cod.civ., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore; la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe; al contrario, nel comma 4-bis la regola è di ordine positivo ("trova applicazione"), per cui la specificazione "nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo" non può avere un significato sostanzialmente equivalente - con sovrapposizione di effetti - rispetto al comma 5, se non contraddicendo la ratio sottesa alla F i r m a t o D a :

S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 diversità testuale delle previsioni. Insomma, il Numero registro generale 16715/2020 comma 4-bis dell’art. 47 ammette solo modifiche, Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 10520/2022 eventualmente anche in peius, all'assetto Data pubblicazione 31/03/2022 economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non autorizza una lettura che consenta anche la deroga al passaggio automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria.

Da ultimo va notato che il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ("Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155"; G.U. n. 38 del 14.2.2019, che entrerà in vigore il 16.5.2022) all'art. 368, comma 4, lett. b), ha disposto la sostituzione dei commi 4- bis e 5, ed ha così più esplicitamente inteso recepire - meglio conformando il futuro dettato normativo - l'unica lettura del comma 4-bis che questa Corte ritiene già percorribile in via ermeneutica anche per il passato, quale unica "interpretazione conforme" al diritto dell'Unione.

La Corte di appello con la sentenza impugnata ha adottato una soluzione in linea con l'interpretazione qui accolta e quindi resta immune dalle censure che le sono state mosse.

12. In ordine alla prima censura sollevata da S.A.I., la Corte territoriale ha correttamente sottolineato che l'error in procedendo rileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza o del procedimento, a mente dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 4, per cui, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, "l'inesattezza del rito non determina di per sè la nullità della sentenza" (Cass. n. 12094 del 2016). La violazione della disciplina sul rito assume F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, Numero registro generale 16715/2020 in sede di impugnazione, la parte indichi lo Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 10520/2022 specifico pregiudizio processuale concretamente Data pubblicazione 31/03/2022 derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008;

Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass.n. 1448 del 2015) e parte ricorrente non specifica il pregiudizio processuale conseguito dall'adozione del rito ordinario rispetto a quello dettato dalla legge n. 92 del 2012.

13. Con riguardo alla censura relativa alla decadenza dall’impugnazione del licenziamento e in specie della reintegrazione presso la società S.A.I., la Corte territoriale ha accertato che il licenziamento è stato impugnato con raccomandata del 26.11.2014 nei confronti di entrambe le società: tali accertamenti non possono essere posti in discussione innanzi a questa Corte. Inoltre, questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, la domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta a termini di decadenza, perchè non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare applicandosi la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità (cfr.

Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n.F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 13648 del 2019). A fortiori non risulta applicabile Numero registro generale 16715/2020 la L. n. 183 del 2010, art. art. 32, comma 4, lett. Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 10520/2022 d), la quale comunque postula l'invocazione della Data pubblicazione 31/03/2022 illegittimità o invalidità di atti posti in essere da un datore di lavoro solo formale in fenomeni dal carattere propriamente interpositorio e trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 cod.civ. già contemplata dalla lettera precedente (Cass. n. 28750 del 2019; v. pure Cass. n. 13179 del 2017; conf.

Cass. n. 4883 del 2020).

14. Il quinto motivo del ricorso SAI è fondato. 14.1. in via preliminare, deve essere esclusa la dedotta inammissibilità per novità della questione, posto che essa riguarda l’improcedibilità di una domanda di condanna al pagamento di un credito (nel caso di specie: risarcitorio) nei confronti di una procedura concorsuale, quale l’amministrazione straordinaria, che regolamenta (pur nella sua modulazione specifica per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, tra le quali le imprese del Gruppo Alitalia), l’accertamento del passivo con il richiamo puntuale (art. 53 d.lg. 270/1999) delle disposizioni regolanti lo stesso accertamento nel fallimento (artt. 93 ss. l. fall.), comportante la devoluzione cognitoria della domanda in via esclusiva al giudice delegato del fallimento (o comunque della procedura concorsuale); sicché, essa è rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, con l'unico F i r m a t o D a :

S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 16715/2020 limite preclusivo dell'intervenuto giudicato Numero sezionale 824/2022 interno (laddove la questione sia stata sottoposta Numero di raccolta generale 10520/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento) e del giudicato implicito (se l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda), in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. 4 ottobre 2018, n. 24156;

Cass. 22 maggio 2020, n. 9461): ipotesi qui non ricorrenti, per essere stata pronunciata la condanna (anche) risarcitoria nei confronti di Alitalia SAI s.p.a. in a.s. dalla Corte d’appello in accoglimento del reclamo incidentale del lavoratore; 14.2. nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti F i r m a t o D a :

S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in Numero registro generale 16715/2020 funzione della partecipazione al concorso e con Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 10520/2022 effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero Data pubblicazione 31/03/2022 destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Cass. 30 marzo 2018, n. 7990;

Cass.28 ottobre 2021, n. 30512); salva l’ipotesi dell’accertamento (e di esso solo) dell’entità dell’indennità risarcitoria da parte del giudice del lavoro, anziché fallimentare, per il riflesso del “radicale mutamento del regime selettivo e di commisurazione delle tutele … anche sulla ripartizione cognitoria qui in esame” (Cass. 21 giugno 2018, n. 16443; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5188; Cass. 8 febbraio 2021, n. 2964); 14.3. nel caso, tuttavia, di una domanda di condanna risarcitoria, come quello di specie, essa spetta al giudice concorsuale, con la sua conseguente improcedibilità nell’odierno giudizio;

15. Conclusivamente, va rigettato il ricorso della società CAI, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; va accolto il quinto motivo del ricorso della società SAI, rigettati gli altri motivi; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, va dichiarata improcedibile la domanda delle lavoratrici di condanna risarcitoria nei confronti di Alitalia SAI in A.S., spese liquidate in considerazione della prevalente soccombenza.

16. Occorre altresì dare atto della sussistenza, nei confronti della società CAI, dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3

P.Q.M.

Numero registro generale 16715/2020 La Corte rigetta il ricorso principale CAI Spa e Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 10520/2022 condanna la società al pagamento delle spese Data pubblicazione 31/03/2022 liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%; accoglie il quinto motivo del ricorso incidentale Alitalia SAI Spa in A.S., rigettati tutti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara improcedibile la domanda delle lavoratrici di condanna risarcitoria nei confronti di Alitalia SAI in A.S. e condanna la società al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale dell'ul