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Ordinanza — n. 10517/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses airline company appeals regarding employee transfer rights during corporate restructuring.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10517/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected appeals filed by Alitalia and CAI Spa against a lower court ruling that declared a dismissal null due to its timing relative to the employees' marriage. The court held that the relevant labor law provision permits only modifications to the economic-normative framework previously acquired by workers, not a derogation from the automatic transfer to the acquiring company. Consequently, the court affirmed the lower court's interpretation that the transfer obligation remains binding despite the dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 47, comma 4-bis, D.Lgs. 267/2000; Art. 368, comma 4, lett. b), D.Lgs. 14/2019: The provision allows modifications to the economic-normative framework acquired by workers but does not authorize a derogation from the automatic transfer of employees to the acquiring company.

Parole chiave

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corporate restructuring employee transfer automatic transfer obligation dismissal timing labor law interpretation company merger union rights distacco di lavoratori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47, comma 4-bis, D.Lgs. 267/2000
per genericità della motivazione e motivazione per relationem in ordine alla inopponibilità ai lavoratori degli accordi ex art. 47, comma 4 bis, della L.n.
Art. 368, comma 4, lett. b), D.Lgs. 14/2019
38 del 14.2.2019, che entrerà in vigore il 1.9.2021) all'art. 368, comma 4, lett.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L.
art. 2112 cod.civ
47, comma 4 bis, nonchè degli accordi collettivi" intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 cod.civ.: il motivo investe l'interpretazione e la portata applicativa della L.
art. 132 cod.proc.civ
Inoltre, la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 132 cod.proc.civ., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto.
art. 111 Cost
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10309-2020 proposto da: COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA - Compagnia Aerea Italiana S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE n. 161, presso lo studio degli avvocati DARIO CLEMENTI, GIAMMARCO NAVARRA, FILIPPO DI PEIO, che la rappresentano e difendono unitamente agli 2022 avvocati MAURIZIO MARAZZA, MARCO MARAZZA; 823 - ricorrente - contro F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 10309/2020 Numero sezionale 823/2022 MARASCHI MICHELA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR Numero di raccolta generale 10517/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA BORDONE, FERDINANDO PERONE, PAOLO PERUCCO; - controricorrente - nonchè contro ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A.

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA; - intimata - nonchè da: RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE n.8 presso lo studio degli Avvocati MAURIZIO MARAZZA, MARCO MARAZZA, DOMENICO DE FEO, che la rappresentano e difendono; - ricorrente successivo - contro MARASCHI MICHELA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA BORDONE, FERDINANDO PERONE, PAOLO PERUCCO; - controricorrente al ricorso successivo - F i r m a t o D a :

S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 10309/2020 nonché contro: Numero sezionale 823/2022 Numero di raccolta generale 10517/2022 COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA - Data pubblicazione 31/03/2022 Compagnia Aerea Italiana S.p.A) - intimata; avverso la sentenza n. 1535/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/09/2019 R.G.N. 525/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere Dott.

ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1535 del 23.9.2019, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto la nullità del licenziamento intimato da CAI Spa a Michela Maraschi il 3.11.2014, ossia entro l’anno dalle pubblicazioni di matrimonio e condannato Alitalia- Società Aerea Italiana Spa, in qualità di cessionaria del compendio aziendale, a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro.

2. In estrema sintesi, la Corte territoriale ha ritenuto che il licenziamento della Maraschi, intervenuto in periodo protetto, doveva ritenersi nullo in quanto l’esame degli atti che avevano preceduto il licenziamento collettivo del personale dimostravano che non si era trattato di cessazione dell’attività aziendale (ipotesi di mancata operatività della protezione prevista dall’art 35, comma 5, del d.lgs. n. 198 del 2006) bensì di mera ristrutturazione aziendale; annullato il F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 licenziamento e ricostituito ex tunc il rapporto Numero registro generale 10309/2020 di lavoro con l'impresa cedente, il contratto Numero sezionale 823/2022 Numero di raccolta generale 10517/2022 doveva proseguire con l'impresa cessionaria SAI, Data pubblicazione 31/03/2022 non essendo opponibile da parte di quest'ultima l'esclusione prevista dall'accordo di cessione di azienda per i lavoratori non facenti parte dell'elenco dei lavoratori trasferiti, pur in presenza di uno stato di crisi aziendale, e ciò in forza dell’interpretazione dell’art. 47, comma 4 bis, della legge n. 428 del 1990 in senso conforme al diritto dell'Unione, nel senso che l'accordo sindacale ivi previsto non può prevedere limitazioni al diritto dei lavoratori di passare all'impresa cessionaria, ma semplicemente modifiche delle condizioni di lavoro al fine del mantenimento dei livelli occupazionali.

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi prima CAI Spa con quattro motivi e poi Alitalia SAI Spa in amministrazione straordinaria, con due motivi; ha resistito con controricorso la lavoratrice. Tutte le parti hanno comunicato memorie. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo ed il secondo motivo del ricorso principale CAI si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, 118 disp.att. cod.proc.civ., 111 Cost. nonché dell’art. 35, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 198 del 2006 avendo erroneamente, la Corte territoriale, escluso l’ipotesi di una cessazione dell’attività aziendale e dichiarato la nullità del licenziamento della dipendente Maraschi, non tenendo conto di dati del tutto pacifici che F i r m a t o D a :

S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 confutano tale prospettazione (essendo stato Numero registro generale 10309/2020 ritirato, al momento del licenziamento, il COA- Numero sezionale 823/2022 Numero di raccolta generale 10517/2022 Certificato Operatore Aeronautico, non potendo, Data pubblicazione 31/03/2022 dunque, la società svolgere attività di volo) e fornendo una motivazione generica e per relationem, senza indicazione di un proprio autonomo convincimento.

2. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ. per genericità della motivazione e motivazione per relationem in ordine alla inopponibilità ai lavoratori degli accordi ex art. 47, comma 4 bis, della L.n. 428 del 1990 e con il quarto motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 4 bis, nonchè degli accordi collettivi" intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 cod.civ.: il motivo investe l'interpretazione e la portata applicativa della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, introdotto dall'art. 19-quater del D.L. 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità Europee), conv. in L. 20 novembre 2009, n. 166, "al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee l'11 giugno 2009 nella causa C561/07", la quale aveva affermato che, con la L. n. 428 del 1990, art. 47, commi 5 e 6, la "Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva" 2001/23/CE.F i r m a t o D a :

S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 3. Con il primo motivo del ricorso SAI, da Numero registro generale 10309/2020 qualificare come incidentale, si sollevano le Numero sezionale 823/2022 Numero di raccolta generale 10517/2022 medesime censure di cui al terzo motivo CAI innanzi Data pubblicazione 31/03/2022 illustrato e con il secondo motivo si propongono le medesime censure di cui al quarto motivo CAI in ordine all'interpretazione e alla portata applicativa della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis.

4. Sono inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso principale CAI con cui si deduce, apparentemente, una violazione di norme di legge (art. 35, comma 5 d.lgs. n. 198 del 2006) mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito in ordine a tutta la vicenda successoria che ha interessato l’azienda, atteso che in tal modo si consentirebbe la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017). Inoltre, la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 132 cod.proc.civ., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto.

In particolare, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a :

R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 percorso argomentativo seguito (Cfr. Cass. n. 3819 Numero registro generale 10309/2020 del 2020), non essendo più ammissibili, a seguito Numero sezionale 823/2022 Numero di raccolta generale 10517/2022 alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, Data pubblicazione 31/03/2022 cod.proc.civ. (disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass. n. 23940 del 2017).

Nella specie, la Corte distrettuale, alla luce della disamina di tutte le circostanze concrete che hanno caratterizzato la complessa procedura di cessione del compendio aziendale da CAI a SAI, ha motivato, in ordine alla esclusione della ricorrenza di una cessazione dell’attività aziendale, e il dovere costituzionale di motivazione risulta correttamente adempiuto, seppur per relationem, avendo – la sentenza impugnata – trascritto la parte rilevante del provvedimento intervenuto sulla stessa vicenda e su questioni analoghe, in ossequio al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, principio che giustifica la mancata ripetizione delle argomentazioni di un orientamento giurisprudenziale, ove condivise dal giudicante e non combattute dal litigante con argomenti nuovi (in tal senso, da ultimo, Cass., n. 13708 del 2015).

5. Tutti i restanti motivi (terzo e quarto CAI e primo e secondo SAI), congiuntamente esaminabili per connessione, non possono trovare accoglimento sulla scorta di quanto già statuito da questa Corte in Cass. n. 10414 del 2020 (nonché dalle successive conf.: Cass. nn. 10415, 17193, 17194, 17195, 17198, 17199, 17201, 17202 del 2020), qui da intendersi F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 richiamate, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. Numero registro generale 10309/2020 cod.proc.civ., e ai cui princìpi il Collegio Numero sezionale 823/2022 Numero di raccolta generale 10517/2022 ritiene di dare continuità, non ravvisando ragioni Data pubblicazione 31/03/2022 per discostarsene.

6. Con riguardo all’interpretazione e alla portata applicativa della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, la censura (di cui al primo motivo CAI e al terzo motivo SAI) è infondata perché va condiviso il seguente principio di diritto: "In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l'accordo sindacale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 cod.civ. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario".

Invero, la Corte di Giustizia (sent. 11.6.2009, C- 561/07), all'esito della procedura di infrazione, ha affermato che, mantenendo in vigore le disposizioni di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47, commi 5 e 6, in caso di "crisi aziendale" a norma dell'art. 2, comma 5, lett. c), della L. n. 675 del 1977, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi si di essa incombenti in forza della Direttiva 2001/23/CE posto che lo stato di crisi aziendale non costituisce in sé motivo economico F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 10309/2020 per riduzione dell'occupazione, né costituisce in Numero sezionale 823/2022 sé ragione di deroga al principio generale secondo Numero di raccolta generale 10517/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 cui il trasferimento di un'impresa o di parte di essa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario, dovendo i licenziamenti essere giustificati da motivi economici, tecnici o d'organizzazione.

La Corte di giustizia ha chiaramente distinto, agli effetti dell'interpretazione delle deroghe alle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della Direttiva, "la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi" (il cui procedimento mira a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa nella prospettiva di una futura ripresa) rispetto alla situazione di imprese nei cui confronti siano in atto procedure concorsuali liquidative (rispetto alle quali la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata). Per la prima categoria di imprese - alveo in cui è riconducibile la vicenda oggetto del presente giudizio, come è pacifico in giudizio e neppure controverso tra le parti - l'art. 5, paragrafo 2, lettera b), così come richiamato dal paragrafo 3 della Direttiva 2001/23, autorizza gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate "le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa", ma - secondo la Corte di Giustizia - "senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23".

In base alla statuizione della Corte di Giustizia UE va condotta la lettura delle modifiche apportate F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 alla L. n. 428 del 1990, art. 47 dal D.L. n. 135 Numero registro generale 10309/2020 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, che, con Numero sezionale 823/2022 Numero di raccolta generale 10517/2022 l'art. 19-quater, ha inserito, dopo il comma 4, il Data pubblicazione 31/03/2022 seguente comma 4-bis, proprio "al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee”.

In particolare, il comma 4-bis appare destinato alle procedure non liquidative a differenza del comma 5 che invece presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o, comunque, la sua non continuazione, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE alle regole generali previste negli artt. 3 e 4. Dunque, l'unica lettura coerente dell’art. 47 risulta quella che si coordina con le indicazioni offerte dalla Corte di Giustizia: nel contesto del comma 5 dell'art. 47, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 cod.civ., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore; la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe; al contrario, nel comma 4-bis la regola è di ordine positivo ("trova applicazione"), per cui la specificazione "nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo" non può avere un significato sostanzialmente equivalente - con sovrapposizione di effetti - rispetto al comma 5, F i r m a t o D a :

S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 se non contraddicendo la ratio sottesa alla Numero registro generale 10309/2020 diversità testuale delle previsioni. Insomma, il Numero sezionale 823/2022 Numero di raccolta generale 10517/2022 comma 4-bis dell’art. 47 ammette solo modifiche, Data pubblicazione 31/03/2022 eventualmente anche in peius, all'assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non autorizza una lettura che consenta anche la deroga al passaggio automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria.

Da ultimo va notato che il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ("Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155"; G.U. n. 38 del 14.2.2019, che entrerà in vigore il 1.9.2021) all'art. 368, comma 4, lett. b), ha disposto la sostituzione dei commi 4-bis e 5, ed ha così più esplicitamente inteso recepire - meglio conformando il futuro dettato normativo - l'unica lettura del comma 4-bis che questa Corte ritiene già percorribile in via ermeneutica anche per il passato, quale unica "interpretazione conforme" al diritto dell'Unione.

La Corte di appello con la sentenza impugnata ha adottato una soluzione in linea con l'interpretazione qui accolta e quindi resta immune dalle censure che le sono state mosse.

7. Conclusivamente entrambi i ricorsi delle società devono essere respinti, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

8. Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 La Corte rigetta il ricorso principale CAI Spa e Numero registro generale 10309/2020 condanna la società al pagamento delle spese Numero sezionale 823/2022 Numero di raccolta generale 10517/2022 liquidate in euro 5.000,00 per compensi Data pubblicazione 31/03/2022 professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%; rigetta il ricorso incidentale Alitalia SAI Spa in A.S. e condanna la società al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2022. Il Presidente F i r