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Ordinanza — n. 10463/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility; appellant failed to allege violation of free evaluation of evidence rules under Art. 115 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10463/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to properly allege a violation of the free evaluation of evidence rules under Article 115 of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that the lower court erred in weighing evidence regarding his agricultural self-employment status, but the Court held that such weight assignment is a matter of merit review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: The principle of free evaluation of evidence operates entirely on the plane of merit assessment and is unassailable in proceedings of legality; therefore, an appeal alleging violation of these rules is inadmissible unless it specifically demonstrates that the judge relied on evidence not introduced by the parties.

Parole chiave

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free evaluation of evidence merit review in cassation inadmissible appeal agricultural self-employment procedural admissibility calcolo dei contributi regime comune forfettario per i produttori agricoli deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
art. 115 c.p
art. 115 cod. proc. civ
art. 116 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 26769 del 2018
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 18921-2016 proposto da: NASTASI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2022 SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro 293 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 33/2016 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 05/02/2016 R.G.N. 319/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere Dott.

ALFONSINA DE FELICE. R.G.18921/2016 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia del Tribunale di Locri, ha rigettato l'opposizione proposta da Antonio Nastasi avverso l'avviso di addebito per Euro 1.089,37, rivendicato dall'Inps a titolo di contributi e accessori relativi alla gestione agricola lavoratori autonomi per l'anno 2011; la cassazione della sentenza è domandata da Antonio Nastasi in base a un unico motivo; l'Inps ha depositato tempestivo controricorso. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo il ricorrente contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c."; denuncia l'errore della Corte d'appello, consistente nell'aver ritenuto che il ricorrente non abbia contestato l'addebito, atteso che nessun credito (a nessun titolo) avrebbe potuto essere vantato nei suoi confronti; afferma di aver opposto "...testualmente e tenacemente..." di non aver avere mai svolto attività di lavoratore autonomo in agricoltura; deduce che la Corte territoriale avrebbe sopravvalutato le allegazioni dell'Inps, pur di giungere all'ingiusto rigetto della domanda di accertamento negativo; il motivo è inammissibilmente prospettato; secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunziare che il Giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass. n.26769 del 2018); il principio di diritto sopra richiamato va letto in correlazione con l'altro, secondo cui:

«In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n.3 o n. 4 cod. proc. civ., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n.83 de 2012, conv. con modif. dalla I. n.134 del 2012» (Cass. n. 23940 del 2017); nel caso in esame, la Corte territoriale ha accertato, sulla base dell'esame del modello D.A. che il Nastasi era titolare a titolo di proprietà o di usufrutto di numerosi terreni ove coesistevano allevamenti di suini e ovini; che dall'informativa della camera di Commercio allegata dall'Inps si evince che lo stesso possedeva partita IVA, essendo iscritto nel registro delle imprese fin dal 1997; ha poi rilevato che l'opponente era pensionato e, dunque, dedicava all'attività dell'azienda di cui era titolare il 100% del proprio tempo, inverando il requisito di cui al d.l.gvo n. 99 del 2004, che, ai fini dell'assunzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), richiede che l'interessato, oltre ad avere la titolarità dell'impresa, dedichi almeno il 50% del tempo alla predetta attività; quanto alle conoscenze e competenze professionali richieste dall'art. 5 del reg.

CE n. 1257 del 1999, e riconosciute dalla Regione Calabria in caso di svolgimento, per almeno due anni, dell'attività agricola in qualità di titolare, coadiutore familiare o lavoratore agricolo (Delibera n. 188 del 2007 in BUR Calabria n.10/07) ha ritenuto sussistente il requisito in capo al Nastasi, essendo questi iscritto al registro delle imprese fin dal 1997; è evidente, pertanto, dalla stessa prospettazione della censura che il ricorrente non intenda contestare una violazione di norme sostanziali o processuali, ma lamenti l'erronea valutazione, da parte del giudice dell'appello, del peso attribuito a taluni elementi istruttori, secondo la deduzione tipica del vizio di motivazione; secondo il ricorrente le pretese dell'Inps non avrebbero potuto essere ritenute provate sulla base del verbale ispettivo, sul presupposto che il Nastasi ne avesse "...testualmente e tenacemente..." contestato il contenuto nel corso del giudizio; ciò, tuttavia, non si desume dal provvedimento impugnato (p. 3 sent.), ove, di contro, si sostiene, con motivazione coerente sul piano logico argomentativo, che l'odierno ricorrente, in luogo di contraddire i dati circostanziati emersi dall'accertamento giudiziale, si è limitato a trincerarsi dietro l'assunto, smentito da svariate contrastanti evidenze processuali, di non avere mai svolto attività quale lavoratore autonomo in agricoltura, senza peraltro apportare utili elementi fattuali diretti a sorreggere la propria affermazione; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Inps, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 650,00 a titolo di compensi professionali oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 26 gennaio 2022 Il Presidente Umberto