Cassation appeal dismissed because the appellant withdrew the lawsuit to settle debts via the debt cancellation procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance judgment extinguished due to the appellant's withdrawal. The appellant, representing an agricultural employer, had previously challenged a lower court ruling that favored the INPS regarding agricultural contributions for fixed-term workers. The appellant subsequently withdrew the case to participate in the simplified debt cancellation procedure ('rottamazione cartelle') with the Tax Collection Agency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 6 co. 2 d.l. 193/2016: When a party withdraws a cassation appeal to benefit from the simplified debt cancellation procedure, the proceedings are declared extinguished and no provision is made on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZA sul ricorso 19115-2016 proposto da: PAGGETTI MARIA TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso lo studio degli avvocati ILARIA PAGNI, RICCARDO DEL PUNTA, LUCA GIRALDI, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2022 SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro 291 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; controricorrente - avverso la sentenza n. 298/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/03/2016 R.G.N. 859/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 26 gennaio 2022 - Pres. Berrino, rei. Buffa - causa n. 23 Con sentenza del 5.4.16 la Corte di Appello di Firenze -in riforma della sentenza 22.9.15 del tribunale di Grosseto- ha rigettato l'opposizione del ricorrente in epigrafe ad avviso di addebito con il quale l'INPS chiedeva differenze sul contributi in agricoltura 2007 per lavoratori assunti a tempo determinato senza riduzione di orario di lavoro (pur avendo gli stessi eseguito prestazione per un numero di ore inferiore a quelle contrattuali collettive nazionali).
In particolare, la corte ha sottolineato il divieto comunitario self-executing di condizioni di impiego deteriori per i lavoratori a termine, il principio della necessaria formalizzazione su base consensuale del part-time e la conseguente necessità di interpretare l'articolo 40 del contratto collettivo in linea con tali disposizioni (la norma prevede il diritto dell'operaio a tempo determinato al pagamento delle ore effettivamente prestate e l'esclusione della retribuzione per casi di interruzione per cause di forza maggiore, salvo che sia richiesto al lavoratore di restare a disposizione del datore).
La corte ha rilevato nella specie che non era stata neppure allegata la ricorrenza delle situazioni eccezionali prevista dalla norma. Avverso tale sentenza ricorre il datore con quattro motivi cui resiste con controricorso l'INPS. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 1 comma 1 legge 389 del 8940, del contratto collettivo nazionale di lavoro e dell'avviso comune di interpretazione autentica di detto contratto collettivo del 14.1.13, per avere la corte territoriale trascurato il rispetto delle retribuzioni contrattuali in relazione alle ore effettivamente previste, come richiesto dell'articolo 40 per gli OTD con norma speciale, così come interpretato dall'avviso comune.
Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 1362 1363 1367 c.c., in relazione al contratto collettivo provinciale di Grosseto del 30.7.04 ed al verbale di interpretazione autentica 20.11.12, che espressamente afferma che la retribuzione degli OTD determina la base della contribuzione previdenziale. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 3 e 16 lett. G) decreto legislativo 66/2003, in relazione alla direttiva 2000/34/CE, per avere la corte territoriale trascurato che l'orario normale ivi previsto non vale per gli OTD e che la direttiva disciplina solo l'orario massimo, e per avere applicato norma sul part-time laddove la fattispecie del caso di specie (di avventiziato agricolo) è disciplinata solo dal contratto provinciale.
Con il quarto motivo si deduce violazione della direttiva 99/70 e del decreto legislativo 368/2001, per avere la corte territoriale trascurato che la specificità del rapporto lavorativo degli OTD agricoli è ragione oggettiva che consente un trattamento differenziato. Con atto notificato alla controparte la parte ricorrente ha dichiarato di aver rinunciato al ricorso per cassazione, avendo aderito alla definizione agevolata dei crediti affidati agli Agenti della riscossione ("rottamazione cartelle") ex art. 6 co. 2 d.l. 193/2016, conv. in I. 225/2016, ed effettuato il pagamento delle somme indicate dall'Agenzia della riscossione.
Ne deriva che il procedimento va dichiarato estinto (cfr. Cass. 24083/18 ed altre conformi). In conformità alla richiamata giurisprudenza di questa Corte, non si provvede sulle spese in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. p.q.m. dichiara estinto il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022. Il Presidente Umberto Berrino ,, 'calmarlo Giuch-Tark Giovann,i ravr UPFI