Cassation appeal dismissed as applicant withdrew case to settle debt via simplified collection procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the lower court's decision on agricultural part-time worker contributions extinguished. The applicant, representing an employer, had initially argued that the appellate court erred in applying collective bargaining rules regarding actual hours worked versus contractual limits. However, the applicant subsequently withdrew the cassation appeal to participate in a simplified debt settlement program, causing the proceedings to terminate without a substantive ruling on the legal merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 co. 2 d.l. 193/2016; Art. 225/2016: When a party withdraws an appeal to settle a debt through a simplified collection procedure, the proceedings are declared extinguished and no provision is made on litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZA sul ricorso 19040-2016 proposto da: BISCONTI DANIELE E ANDREA S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso lo studio degli avvocati RICCARDO DEL PUNTA, ILARIA PAGNI, LUCA GIRALDI, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro 2022 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 289 SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO; controricorrente - avverso la sentenza n. 252/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/04/2016 R.G.N. 511/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 26 gennaio 2022 - Pres. Berrino, rel. Buffa - causa n. 21 Con sentenza del 15.3.16 la Corte di Appello di Firenze -in riforma della sentenza 15.9.15 del tribunale di Grosseto- ha rigettato l'opposizione del ricorrente in epigrafe ad avviso di addebito con il quale l'INPS chiedeva differenze sul contributi in agricoltura 2007 per lavoratori assunti a tempo determinato senza riduzione di orario di lavoro (pur avendo gli stessi eseguito prestazione per un numero di ore inferiore a quelle contrattuali collettive nazionali).
In particolare, la corte ha sottolineato il divieto comunitario self-executing di condizioni di impiego deteriori per i lavoratori a termine, il principio della necessaria formalizzazione su base consensuale del part-time e la conseguente necessità di interpretare l'articolo 40 del contratto collettivo in linea con tali disposizioni (la norma prevede il diritto dell'operaio a tempo determinato al pagamento delle ore effettivamente prestate e l'esclusione della retribuzione per casi di interruzione per cause di forza maggiore, salvo che sia richiesto al lavoratore di restare a disposizione del datore).
La corte ha rilevato nella specie che non era stata neppure allegata la ricorrenza delle situazioni eccezionali prevista dalla norma. Avverso tale sentenza ricorre il datore con quattro motivi cui resiste con controricorso l'INPS. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 1 comma 1 legge 389 del 8940, del contratto collettivo nazionale di lavoro e dell'avviso comune di interpretazione autentica di detto contratto collettivo del 14.1..13, per avere la corte territoriale trascurato il rispetto delle retribuzioni contrattuali in relazione alle ore effettivamente previste, come richiesto dell'articolo 40 per gli OTD con norma speciale, così come interpretato dall'avviso comune.
Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 1362 1363 1367 c.c., in relazione al contratto collettivo provinciale di Grosseto del 30.7.04 ed al verbale di interpretazione autentica 20.11.12, che espressamente afferma che la retribuzione degli OTD determina la base della contribuzione previdenziale. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 3 e 16 lett. G) decreto legislativo 66/2003, in relazione alla direttiva 2000/34/CE, per avere la corte territoriale trascurato che l'orario normale ivi previsto non vale per gli OTD e che la direttiva disciplina solo l'orario massimo, e per avere applicato norma sul part-time laddove la fattispecie del caso di specie (di avventiziato agricolo) è disciplinata solo dal contratto provinciale.
Con il quarto motivo si deduce violazione della direttiva 99/70 e del decreto legislativo 368/2001, per avere la corte territoriale trascurato che la specificità del rapporto lavorativo degli OTD agricoli è ragione oggettiva che consente un trattamento differenziato. Con atto notificato alla controparte la parte ricorrente ha dichiarato di aver rinunciato al ricorso per cassazione, avendo aderito alla definizione agevolata dei crediti affidati agli Agenti della riscossione ("rottamazione cartelle") ex art. 6 co. 2 d.l. 193/2016, conv. in I. 225/2016, ed effettuato il pagamento delle somme indicate dall'Agenzia della riscossione.
Ne deriva che il procedimento va dichiarato estinto (cfr. Cass. 24083/18 ed altre conformi). In conformità alla richiamata giurisprudenza di questa Corte, non si provvede sulle spese in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. p.q.m. dichiara estinto il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022. Il