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Ordinanza — n. 10209/2022 — snciv Generato dall'IA

Court rejects Ministry appeal, ruling overtime pay base includes special allowance after 2003 contract change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10209/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Ministry of Education's appeal against a lower court ruling that awarded physical education teachers overtime pay. The Ministry argued that the special allowance was absorbed into the base salary in 2003, but the court held that the statutory calculation criterion remains valid regardless of this absorption. Consequently, the court ruled that the special allowance must still be included in the base for overtime calculations from January 2003 onward.

Regesto Legislator

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Art. 70, comma 1 del CCNL Comparto scuola 4 agosto 1995; Art. 88, comma 4 del DPR 31 maggio 1974 n. 417: The inclusion of a special allowance in the base salary does not exclude it from the calculation base for overtime pay when the law mandates a percentage of the total base salary.

Parole chiave

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overtime pay calculation special allowance inclusion collective agreement school base salary modification statutory calculation criterion indennità scolastica calcolo delle indennità giornaliere copertura della fisioterapia

Disposizioni normative citate

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Art. 70, comma 1 del CCNL Comparto scuola 4 agosto 1995
Il Tribunale ha affermato che in base all'art. 70, comma 3, del CCNL del Comparto scuola del 4 agosto 1995, l'indennità integrativa speciale doveva essere calcolata anche per il computo dei compensi relativi alle ore eccedenti.
Art. 88, comma 4 del DPR 31 maggio 1974 n. 417
16367 del 2016 stipendio tabellare in godimento dell'interessato, e non più al trattamento economico, come previsto dall'art. 88, comma 4, del dPR n.
Cass., n. 17994 del 2018
Cass., nn. 18229/2015, 18228/2015, 3050/2015, 2381/2015, 1486/2015, 14486/2014, 14484/2014, 24543/2013, 1717/2011, 23930 del 2010
Cass., n. 9938 del 2014

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 23930 del 2010
Cass., n. 17994 del 2018
Cass., nn. 18229/2015, 18228/2015, 3050/2015, 2381/2015, 1486/2015, 14486/2014, 14484/2014, 24543/2013, 1717/2011
Cass., n. 9938 del 2014
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 16367-2016 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - ricorrente - contro 2022 MAURO CARMELA, PEZZO MARGHERITA, LELI ANNA, tutti 305 elettivamente domiciliati in ROMA, VIA STIMIGLIANO n. 5, presso lo studio dell'avvocato FABIO CODOGNOTTO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONELLA FERRI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2262/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/06/2016 R.G.N. 1480/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI.RG n. 16367 del 2016 RITENUTO 1. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 2262 del 2016, ha rigettato l'appello proposto dal MIUR nei confronti di Mauro Carmela, Pezzo Margherita e Leli Anna, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma.

2. Il Tribunale aveva dichiarato il diritto delle lavoratrici, insegnanti di educazione fisica presso il liceo "Evangelista Torricelli-, alle differenze retributive per indennità integrativa speciale e maggiorazione del 10% su tutte le ore eccedenti per la pratica sportiva e aveva condannato lo stesso Ministero al pagamento della somma di curo 4.128,96 in favore di Mauro Carmela, euro 4.136,55 in favore di Pezzo Margherita, ed euro 4.175,5 in favore di Leli Anna. Il Tribunale ha affermato che in base all'art. 70, comma 3, del CCNL del Comparto scuola del 4 agosto 1995, l'indennità integrativa speciale doveva essere calcolata anche per il computo dei compensi relativi alle ore eccedenti.

3. La Corte d'Appello ha affermato che ogni ora eccedente effettivamente prestata dagli insegnanti di educazione fisica deve essere retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato, e che a partire dal 10 gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale nella misura attualmente corrisposta, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare. Pertanto, il calcolo del 1/78 non può che avvenire a decorrere dalla suddetta data con riferimento allo stipendio tabellare come inteso nel CCNL Comparto scuola 2002-2005 all'art.

76. comma 3, ossia con l'inclusione della indennità integrativa speciale. Il giudice di secondo grado ha rilevato che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23930 del 2010) richiamata dal MIUR riguardava fattispecie anteriore al CCNL scuola 2002-2005, con cui l'indennità integrativa speciale è stata conglobata nello stipendio tabellare.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il MIUR, prospettando un motivo di ricorso.

5. Resistono le lavoratrici con controricorso, assistito da memoria. CONSIDERATO 1. Con il motivo di ricorso il MIUR deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'alt 70, comma 1, del CCNL Comparto scuola del 4 agosto 1995.11 ricorrente precisa che oggetto del contendere è il diritto a percepire oltre alla retribuzione per le ore eccedenti le diciotto settimanali d'obbligo, l'indennità integrativa speciale (IIS). Espone che l'art. 70, comma 1, del CCNL Comparto scuola del 4 agosto 1995, è inequivoco nello stabilire che il compenso di cui trattasi doveva essere rapportato allo RG n. 16367 del 2016 stipendio tabellare in godimento dell'interessato, e non più al trattamento economico, come previsto dall'art. 88, comma 4, del dPR n. 417 del 1988.

In tale contesto, dunque l'art. 88, comma 4, del dPR n. 417 del 1974, non assume rilievo, ai fini del riconoscimento dell'indennità integrativa speciale, come invece affermato dalla Corte d'Appello, in quanto tale disposizione indica solo un criterio di calcolo. Inoltre, l'art. 63 del CCNL del 4 agosto 1995 è chiaro nell'escludere l'indennità integrativa speciale dallo stipendio tabellare, con cui (sommandosi) concorre a determinare il trattamento fondamentale. La disposizione del CCNL 24 luglio 2003 che ha previsto che la IIS cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendiale tabellare ha come decorrenza il 1° gennaio 2003 ed è una disposizione innovativa, che conferma che la precedente contrattazione escludeva dalla retribuzione tabellare la IIS.

2. Il motivo non è fondato. Va premesso che come affermato dalla Corte d'Appello, con accertamento di fatto non contestato dal MIUR, che si limita e dedurre la portata innovativa del CCNL del 2003, le ore aggiuntive in questione venivano prestate negli anni scolastici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006. Trovano applicazione i principi già enunciati da questa Corte, con l'ordinanza n. 17994 del 2018, in fattispecie analoga relativa ai docenti di educazione fisica. Come già nell'ordinanza da ultimo citata, anche la questione posta nel presente giudizio è se il richiamo al parametro dello stipendio tabellare contenuto nell'art. 70 CCNL del 1995, a sua volta richiamato dall'art. 85 del CCNL del 2003, debba essere inteso in senso statico o dinamico.

L'art. 70 del CCNL del 4 agosto 1995, richiamato dall'art. 85 CCNL del 2003, così disponeva al primo comma: "Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all'art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d'istituto, si applica il criterio di calcolo di cui all'art. 88, comma 4, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato".

Deve ritenersi, secondo i principi enunciati da Cass., n. 17994 del 2018, ai quali si intende dare continuità, che, ai fini della determinazione della base di computo del compenso spettante per le ore eccedenti effettivamente prestate, la misura sia costituita dalla percentuale di 1/78 e il parametro sia costituito dallo stipendio tabellare. Se RG n. 16367 del 2016 quest'ultimo muta nel tempo, correlativamente muta anche il parametro sulla cui base va calcolata la misura della quota oraria. Di conseguenza, il conglobamento dell'IIS nello stipendio tabellare operata dal C.C.N.L. del 2003 comporta che, a decorrere dal 10 gennaio dello stesso anno, muta la base di computo ai fini della determinazione del compenso per le ore eccedenti.

Tale soluzione non contraddice, ma è coerente con l'orientamento espresso da questa Corte (Cass., nn. 18229/2015. 18228/2015, 3050/2015, 2381/2015, 1486/2015, 14486/2014, 14484/2014, 24543/2013, 1717/2011, 23930 del 2010), laddove è stato affermato (seppure in fattispecie regolate dal previgente CCNL) che il richiamo operato nell'art. 70, comma 1, CCNL comparto scuola personale non dirigente del 4.8.95 (parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995) al d.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, è limitato al mero criterio di calcolo, e non riguarda la individuazione degli elementi retributivi che concorrono alla determinazione della retribuzione per le ore in eccedenza.

Poiché è mutata la disciplina contrattuale e il criterio di calcolo prende a parametro una percentuale dello stipendio tabellare, l'inclusione della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare non consente, nella vigenza del CCNL 2003 e dunque a decorrere dal 1° gennaio 2003, di escludere dalla base di calcolo del compenso oggetto di causa la componente IIS (citata Cass., n. 17994 del 2018). 3. 11 ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 5.Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, stante la non debenza delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del dPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dal comma 17 della legge 24 dicembre 2012,n.228, art. 1 ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2022. IL l L Ma: ia acoia Il Presidente Giuseppe Bronzini Fun