Court allows teachers' claim that special allowance must be included in base for overtime pay under 2003 collective agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court quashed the Rome Court of Appeal's decision which had excluded the special supplementary allowance from the base calculation for overtime pay. The lower court had incorrectly applied the 1995 collective agreement, ignoring the 2003 agreement which explicitly merged this allowance into the base salary. Consequently, the Court of Cassation ordered a retrial to ensure the correct, more favorable contract terms were applied to the teachers' overtime claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76 comma 3 CCNL Comparto Scuola 2003; Art. 70 comma 1 CCNL Comparto Scuola 1995: The special supplementary allowance is dynamically integrated into the base salary for overtime calculations under the 2003 collective agreement, requiring the application of the current valid contract terms rather than outdated provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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guente CC ORDINANZA sul ricorso 29508-2016 proposto da: SPAGNOLO MAURO, ANCONA ANTONIO, SPAGNOLO MARIA GRAZIA, CAVAZZINA MANUELA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA STIMIGLIANO n. 5, presso lo studio dell'avvocato FABIO CODOGNOTTO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro 2022 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E 304 DELLA RICERCA; - intimato - avverso la sentenza n. 1724/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/06/2016 R.G.N. 1578/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott.
ANNALISA DI PAOLANTONIO. R.G. 295082016 RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Roma, adita dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di Mauro Spagnuolo, Antonio Ancona, Manuela Cavazzina e Maria Grazia Spagnuolo, tutti i docenti di educazione fisica, ed aveva condannato il MIUR al pagamento delle differenze retributive sulle ore eccedenti la pratica sportiva, spettanti in quanto l'importo da corrispondere era stato quantificato senza includere nella base di calcolo l'indennità integrativa speciale;
2. il giudice d'appello, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha rilevato che il rinvio all'art. 88 del d.P.R. n. 417/1974, contenuto nel testo dell'art. 70 del CCNL 4 agosto 1995 per il personale del comparto della scuola, era limitato al solo criterio di calcolo e pertanto quest'ultimo doveva essere applicato unicamente allo stipendio tabellare previsto dall'art. 63 del medesimo contratto collettivo con esclusione dell'indennità integrativa speciale;
3. per la cassazione della sentenza i litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso sulla base di un unico motivo, al quale non opposto difese il MIUR, rimasto intimato. CONSIDERATO CHE 1. con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: artt. 76 e 85 del CCNL Comparto Scuola del 24.7.2003 - art. 70 c. 1 CCNL Comparto Scuola del 4.8.1995» e sostengono, in sintesi, che la contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio è quella entrata in vigore con decorrenza dal 10 gennaio 2003 che ha previsto il conglobamento della indennità integrativa speciale dello stipendio tabellare e pertanto ha errato la Corte d'appello nel respingere la domanda «evidentemente sull'erroneo presupposto che le ore in discussione si riferissero a prestazioni di lavoro effettuate sotto il vigore della normativa pattizia precedente»;
2. il ricorso è fondato perché la Corte territoriale, che ha richiamato l'orientamento affermatosi a partire da Cass. n. 23930/2010 e da Cass. n. 1711/2011, non ha considerato l'evoluzione della disciplina contrattuale ed il principio di diritto enunciato da Cass. n. 17994/2018 secondo cui «In tema di personale insegnante, nel compenso dovuto per le ore eccedenti l'orario d'obbligo va inclusa, nella vigenza del c.c.n.l. del 14 luglio 2003 comparto scuola (e, dunque, a decorrere dal 10 gennaio 2003), l'indennità integrativa speciale, poiché l'art. 76, comma 3, ha previsto - diversamente da quanto R.G. 29508/2016 stabilito dal c.c.n.l. del 4 agosto 1995 - il conglobamento dell'indennità in questione nello stipendio tabellare, che costituisce, ai sensi della disciplina contrattuale, il parametro sulla cui base va calcolato il predetto compenso.»;
3. nel precedente citato, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., si è evidenziato che lo stipendio tabellare, che costituisce la base di calcolo per la quantificazione del compenso aggiuntivo, è dinamico e, pertanto, occorre tener conto della disciplina contrattuale di tempo in tempo vigente;
4. del richiamato principio non ha tenuto conto il giudice d'appello, che ha respinto la domanda dei ricorrenti senza compiere alcun accertamento in merito al periodo dedotto in causa ed al CCNL applicabile alla fattispecie;
5. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato nei punti che precedono e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;
6. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso nella Adunanza camerale del 27 gennaio 2022 Il Presidente Giuseppe Bronzini IL FU OAO GIUDIZIARIO Mar. Giacoia 11 Funz(bio Giiiri DePOLO in oggi,