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Ordinanza — n. 9936/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific appeal content and failure to deduce subordination in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9936/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the plaintiff's claims against the Foggia Health Authority. The plaintiff argued that the appellate act was generic and failed to deduce a subordinate labor relationship in the initial proceedings. The court ruled that the appeal lacked necessary specificity and the subordination claim was never properly raised in the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.; Art. 2222 c.c.; Art. 2697 c.c.: An appeal is inadmissible if the cassation appeal fails to specify the grounds for its rejection, and a claim for subordination is inadmissible if not deduced in the initial pleading.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specificity requirements subordination labor first instance pleading cassation procedure indennità giornaliera di malattia stipendio base compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, n. 3 c.p.c.
434 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 115 c.p.c.
Art. 2222 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 36 Cost.
434 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 13, para. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 434 c.p
Considerato che: con il primo motivo il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c., in relazione all'art.
artt. 2222 c.c
art. 115 c.p
art. 36 Cost
434 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 5/08/2019, n. 20924
Cass. 22/02/2021, n. 4667
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19557-2018 proposto da: DI STEFANO RAFFAELE ANTONIO, domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato GIOVANNI PIO DE GIOVANNI; - ricorrente - contro ASL FG - AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPINA NORMA BORTONE, ROMEO NICOLA TIGRE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 38/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/01/2018 R.G.N. 1494/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI DI PAOLA. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia, è stata rigettata la domanda proposta da Raffaele Antonio Di Stefano nei confronti della "ASL FG - Azienda sanitaria locale della provincia di Foggia", volta al conseguimento, dalla data di decorrenza della trasformazione del suo rapporto di collaborazione in regime di convenzione in rapporto a esaurimento a tempo indeterminato, del corrispettivo mensile di C 4.166,68 e dell'indennità chilometrica, corrisposti ai dirigenti veterinari di ruolo a tempo pieno svolgenti la medesima attività dal medesimo disimpegnata; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Raffaele Antonio Di Stefano affidato a tre motivi; la "ASL FG - Azienda sanitaria locale della provincia di Foggia" ha resistito con controricorso;

Raffaele Antonio Di Stefano ha depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice del gravame abbia ritenuto sufficientemente specifico l'atto di appello, benché le pagine da 6 a 15 di quest'ultimo costituiscano una mera trascrizione integrale e pedissequa della memoria difensiva depositata dalla ASL in primo grado, mentre alle pagine 4 e 6 vi sarebbero alcune scarne obiezioni ai provvedimenti istruttori assunti dal giudice di primo grado; con il secondo motivo - denunciando violazione degli artt. 2222 c.c., 2697 c.c. e 409 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. - si duole che il predetto giudice abbia ritenuto infondata la domanda senza dare conto dell'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado, mediante la quale era stato comprovato lo svolgimento, ad opera del ricorrente, di mansioni identiche a quelle esercitate da alcuni suoi colleghi di lavoro, nonché dimostrata la natura subordinata del rapporto; con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che la Corte territoriale abbia disatteso il principio di non contestazione, non avendo la ASL in alcun modo contestato i fatti ("id est": le attività svolte dal ricorrente, la riferibilità delle stesse a quelle ordinarie ed istituzionali della ASL rientranti nell'area A - Sanità Animale - del servizio veterinario della ex AUSL/FG 2, l'identità dell'attività svolta dal ricorrente medesimo rispetto a quella di altri colleghi, lo svolgimento presso la sede di Manfredonia anche di attività amministrative, con assegnazione di una apposita postazione lavorativa, l'utilizzo dell'auto di proprietà per eseguire gli interventi negli allevamenti) posti a fondamento della domanda, essendosi limitata la predetta Corte a non riconoscere in suo favore il diritto alla parità di trattamento economico rispetto agli altri lavoratori utilizzati con lo stesso strumento contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato.

Ritenuto che: il primo motivo, impropriamente qualificato come diretto a censurare una violazione di legge, è inammissibile, poiché in ricorso non è riportato il contenuto - oltre che della sentenza di primo grado - dell'atto di appello, nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa aspecificità, non bastando a ciò il rinvio alle sole pagine del predetto atto (cfr., in tema, Cass. 5/08/2019, n. 20924, la quale ha ritenuto che la censura di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi di impugnazione può essere esaminata solo se nel ricorso per cassazione siano stati riportati, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l'atto di appello);il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente per connessione logica, sono parimenti inammissibili, poiché, da un lato, il profilo della subordinazione non risulta esser stato dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (per come del resto confermato nel ricorso per cassazione, ove, alla p. 14, è precisato che "l'azione proposta dal ricorrente nel presente giudizio non è finalizzata a vedersi riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata con l'ASL FG, ma semplicemente all'accertamento dello svolgimento da parte del dott.

Di Stefano di attività lavorativa del tutto identica - sotto il profilo qualitativo e quantitativo - a quella di un Dirigente Veterinario di ruolo a tempo pieno), né dunque trattato nei vari gradi del procedimento; dall'altro, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, incentrata sull'inapplicabilità dell'art. 36 Cost. al lavoro autonomo (secondo quanto da ultimo ribadito da Cass. 22/02/2021, n. 4667: «Il principio della retribuzione sufficiente di cui all'articolo 36 della Costituzione riguarda esclusivamente il lavoro subordinato e non può essere invocato in tema di compenso per prestazioni lavorative autonome, ancorché rese, con carattere di continuità e coordinazione, nell'ambito di un rapporto di collaborazione»), nel cui ambito pacificamente rientrava il rapporto che legava il ricorrente alla ASL, e sull'inesistenza di un principio di parità di trattamento retributivo in ambiti diversi da quello del lavoro pubblico subordinato; le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo 9/\ unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022. IL • 9141, (jicoia Il Pres