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Ordinanza — n. 9934/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for revocation, ruling witness testimony interpretation is a valid merit court evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9934/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appellant's appeal for revocation against a Milan appellate court decision regarding a delivery dispute. The appellant argued the lower court made an error by treating witness testimony as factual premises rather than interpretative evaluations. The court held that interpreting witness statements to determine territorial jurisdiction constitutes a legitimate exercise of judicial evaluation, not a reversible error.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: The appeal for revocation is inadmissible when the alleged error concerns the merit court's evaluation and interpretation of evidence, as this falls outside the scope of cassation review.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal for revocation judicial evaluation witness testimony interpretation cassation inadmissibility factual premises revoca della decisione amministrativa motivi di revisione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: -con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 395 n.
Art. 116 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 116 cod. proc. civ
art. 366 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 16439 del 2021
SU n. 14476 del 2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16025-2019 proposto da: AISSAOUI KHEMAIS, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato GIUSEPPE BERSANI; - ricorrente - contro DELFINO SERVICES IN LIQUIDAZIONE S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLEMILIZIE l, presso lo studio dell'avvocato STEFANO SALVATO, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO CORVINO, VINCENZO PUTRIGNANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1810/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/11/2018 R.G.N. 1138/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2022 dal Consigliere Dott.

VALERIA PICCONE. oL RG. 16025/2019 RILEVATO CHE: Con sentenza in data 23 novembre 2018, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Khemais Aissaoui avverso la sentenza n. 320 del 2018 della medesima Corte; in particolare, il giudice territoriale ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per la revocazione, escludendo la configurabilità di un errore revocatorio e reputando invece sussistente una vicenda involgente l'attività valutativa del giudice relativamente alle risultanze processuali; per la cassazione della pronuncia propone ricorso Khemais Aissaoui, affidandolo a due motivi; resiste, con controricorso assistito da memoria, la Delfino Services in liquidazione S.c.a.r.1.;

CONSIDERATO CHE: -con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., allegandosi l'aver il giudice erroneamente presupposto fatti inesistenti o comunque contrastanti con le risultanze testimoniali; - con il secondo motivo si allega la violazione e, o, falsa applicazione degli arti. 395 n. 4 e 116, comma 1, cod. proc. civ., per aver la Corte configurato come attività valutativa ed interpretativa quella oggetto di impugnazione; - entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche, non possono trovare accoglimento; - giova premettere, in punto di fatto, che le censure concernono la interpretazione offerta dalla Corte di due frasi riportate nella sentenza del seguente tenore: "i testi esclusi hanno rife rito con sicureRa che la .5 edi,zione era stata trovata a fine (giornata a bordo del furgone guidato dal lavoratore" - '5 testi esclusi hanno confermato la circostana per cui i pacchi oggetto di contesta.‘zione rientravano semz'altiv nell'area territoriale di consegna di competena del lavoratore"; - ad avviso di parte ricorrente, la Corte, nel considerare inammissibili le doglianze afferenti l'istanza di revocazione della sentenza, ha qualificato come valutativo/interpretative le operazioni inerenti le dichiarazioni testimoniali confluite nelle due antistanti asserzioni, erroneamente conferendo un contenuto non percettivo alle medesime; - ad avviso dell'Aissaoui, infatti, la Corte non avrebbe effettuato alcuna valutazione, limitandosi, invece, ad esporre elementi di fatto posti a base del proprio convincimento; - in particolare, la Corte avrebbe, quindi, erroneamente presupposto fatti inesistenti o comunque contrastanti con le risultanze testimoniali non avendo statuito che i pacchi erano stati trovati a bordo del furgone guidato dal lavoratore e che fossero destinati alla medesima area di sua competenza, ma avendo, piuttosto, mosso dalla premessa di fatto che i testimoni avessero compiuto quelle dichiarazioni, premessa di fatto da lui contestata; - giova premettere, per quanto concerne la dedotta violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., che una questione di violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo ove il giudice abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr.

Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass.19.6.2014 n. 13960); - occorre, quindi, rammentare che soltanto) la denuncia di un errore di fatto, consistente nell'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del proprio convincimento può essere oggetto di revocazione; - in particolare, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve:

a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;

c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. (fra le più recenti, Cass. 16439 del 2021); - nella specie, la piana lettura dei punti rilevanti consente di affermare che effettivamente ci si trovi di fronte ad una attività valutativa della Corte che, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, ha ritenuto provati determinati fatti piuttosto che altri; - a conferma di tale approdo può rilevarsi che il ricorrente, in dispregio del disposto di cui all'art. 366 cod. proc. civ., non allega eventuali circostanze di fatto contrastanti con le conclusioni del giudice (per esempio l'assenza dei verbali contenenti le dichiarazioni testimoniali o l'insussistenza delle dichiarazioni dalla Corte richiamate) ma, piuttosto, allega quelle dichiarazioni adducendo come le stesse non potessero che condurre a diverse conclusioni il giudice e volendo trarre da tale assunto la realizzazione di un errore percettivo; - in assenza, quindi, di puntuali allegazioni in fatto idonee a far ipotizzare anche solo in astratto l'errore di percezione, la vicenda non può che reputarsi attinente ad una attività valutativa, sottratta ai canoni del ricorso per revocazione; - deve, quindi, concludersi che parte ricorrente non si è conformata a quanto statuito dal Supremo Collegio in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt.360 co. 1 nn.3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); - alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bú dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nell'adunanza camerale del 3 febbraio 20