Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9642/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against hospital's public service contract decision regarding staff classification levels.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9642/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the hospital's appeal against a lower court ruling that declared a public service contract illegal due to improper subcontracting. The hospital argued that ordinary civil law and public procurement rules should allow broader discretion in defining service content, while the lower court found the subcontracting irregular. The supreme court upheld the lower decision, ruling that public service contracts do not permit arbitrary discretion in defining performance content, thereby validating the original judgment on staff classification.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1655 c.c.; d.lgs. n. 276/2003; d.lgs. n. 163/2006: In public service contracts, the public authority cannot exercise unlimited discretion to define the content of the service, as the ordinary legal regime remains applicable and does not derogate from specific statutory provisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
public service contracts subcontracting illegality staff classification levels public procurement discretion civil code application incapacità lavorativa attestata nozione di malattia professionale ospedalizzazione e cure mediche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1655 c.c.
d.lgs. n. 276/2003
CONSIDERATO che, con il primo motivo, l'Azienda Ospedaliera ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt.1655 c.c., 29 d.lgs. n. 276/2003 e 3 d.lgs.
d.lgs. n. 163/2006
276/2003 e 3 d.lgs. n. 163/2006, 1655 c.c., 29 d.lgs.
Art. 360, n. 5 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 18815/2019
Cass. n. 18815/2019) secondo cui la disciplina ordinaria non risulta in alcun modo derogata, in base a specifiche disposizioni di legge, negli appalti pubblici di servizi, non potendosi, pertanto, sostenere, come pretenderebbe l'Azienda Ospedaliera ricorrente, che il d.lgs.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9410-2016 proposto da: AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE SANZIO 1, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ROMANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO 2022 EMANUELE GALLO; 656 - ricorrente - contro GARAVINI MONICA, CAPORASC FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell'avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentati e difesi dagli avvocati MARIO MOTTA, ANNAMARIA TORRANI CERENZIA; - controricorrenti - contro VACCA MICHELA; - intimata - avverso la sentenza n. 605/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/10/2015 R.G.N. 829/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza del 12 ottobre 2015, la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Torino, con riferimento alla domanda proposta con separati ricorsi da Monica Garavini, Michela Vacca e Francesco Caporaso nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, dichiarava illegittimo l'appalto per l'esecuzione di servizi di segreteria presso l'Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro in cui / sué commessa della predetta Azienda Ospedaliera, si erano succedute, per il periodo dal febbraio 2005 al dicembre 2009, le cooperative alle cui dipendenze avevano operato gli istanti e conseguentemente spettante ai medesimi il trattamento normativo ed economico previsto dal CCNL per il comparto Sanità relativamente al personale di livello B) e non C) come preteso in via principale dagli istanti, oltre al danno patrimoniale e morale; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto provata l'illegittima interposizione delle i cooperative appaltatrict e così dovuto il trattamento previsto per il personale dipendente dall'Azienda Ospedaliera con mansioni che, alla stregua delle declaratorie del contratto di comparto, dovevano essere ricondotte alla livello B e non C come rivendicato in via principale; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'Azienda Ospedaliera, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso gli originari istanti; che i controricorrenti hanno poi depositato memoria;

CONSIDERATO che, con il primo motivo, l'Azienda Ospedaliera ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt.1655 c.c., 29 d.lgs. n. 276/2003 e 3 d.lgs. n. 163/2006, 1655 c.c., 29 d.lgs. n. 276/2003 e 3 d.lgs. n. 163/2006, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale per non aver ritenuto l'applicabilità alla fattispecie della sola disciplina di cui al d.lgs. n. 163/2006; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, l'Azienda Ospedaliera ricorrente imputa alla Corte territoriale l'aver deciso per relationem ad altro precedente, senza affrontare le specificità della fattispecie sottoposta la suo vaglio; - che, rilevata l'inammissibilità del secondo motivo, essendo inibita l'impugnazione per cassazione della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 5, laddove i precedenti gradi di merito siano stati definiti con pronunzie conformi, è a dirsi come il primo motivo debba ritenersi infondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr.

Cass. n. 18815/2019) secondo cui la disciplina ordinaria non risulta in alcun modo derogata, in base a specifiche disposizioni di legge, negli appalti pubblici di servizi, non potendosi, pertanto, sostenere, come pretenderebbe l'Azienda Ospedaliera ricorrente, che il d.lgs. n. 163/2006, nel prevedere che "l'appalto di servizi sia semplicemente un contratto con il quale si forniscono servizi", lasci alla pubblica amministrazione la più ampia facoltà discrezionale nel definire il contenuto dell'appalto, con la conseguenza che sarebbe arbitrario stabilire in astratto quale deve esser il contenuto della prestazione dell'appaltatore l rimesso, viceversa, alla valutazione discrezionale della stazione appaltante che, allorché stabilisce qual è la prestazione della quale ha necessità e determina il contenuto del capitolato di E9gfir gara, [e sercitere 1:713 un potere pubblicistico; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delfc\ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 febbraio 2022. Il President