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Ordinanza — n. 9373/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows conversion of fixed-term contracts to indefinite for Sicily land improvement consortia.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9373/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the Consortium's appeal against the lower court's decision regarding the conversion of fixed-term employment contracts. The lower court had declared the conversion of these contracts to indefinite tenure illegal, citing specific regional laws prohibiting such transformations for Sicilian land improvement consortia. The Supreme Court rejected this argument, ruling that the automatic conversion does not violate the statutory limits on indefinite hiring because the relevant regional provisions do not apply to these specific entities. Consequently, the judgment was quashed regarding the conversion issue, allowing the contracts to be converted to indefinite tenure while the compensation award remained in force.

Regesto Legislator

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L.R. n. 45/1995, art. 32; L.R. n. 76/1995, artt. 3 e 4: The automatic conversion of fixed-term employment contracts into indefinite tenure for land improvement consortia in Sicily does not violate regional prohibitions on indefinite hiring, as the specific regional norms do not apply to these entities.

Parole chiave

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land improvement consortia fixed-term contract conversion indefinite tenure prohibition Sicily regional law public economic entities employment law cassation automatic conversion legality scioglimento del contratto a termine

Disposizioni normative citate

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L.R. n. 45 del 1995, art. 32
76 del 1995 non deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dalla L.R. n. 45 del 1995, art. 32 ma si pone in linea di continuità sistematica con quest'ultima, sicché in caso di violazione dei limiti posti dalla L.R.
L.R. n. 76 del 1995, artt. 3 e 4
32 ma si pone in linea di continuità sistematica con quest'ultima, sicché in caso di violazione dei limiti posti dalla L.R. n. 76 del 1995, artt. 3 e 4, per il ricorso al contratto a tempo determinato da parte dei consorzi di bonifica della Regione Sicilia, regolati mediante rinvio alla disciplina di cui alla L.
L. nr. 230/1962
La Corte territoriale osservava che ai consorzi di bonifica era applicabile la disciplina prevista dalla L. nr. 230/1962 e dal D .L.gs.
D.Lgs. nr. 368/2001
― la violazione o falsa applicazione dell’articolo 11 D.Lgs. nr. 368/2001 e del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario ratione temporis applicabile, articoli 2 e 121 nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.
art. 32 L. nr. 183/2010
45 del 1995, art. 32 ma si pone in linea di continuità sistematica con quest'ultima, sicché in caso di violazione dei limiti posti dalla L.R.
art. 97 Cost
articolo 115 cod. proc. civ
civ.― la violazione o falsa applicazione dell’articolo 115 cod. proc. civ., sotto il profilo del travisamento della prova, assumendosi che la delibera nr.
art. 118 disp. att. c.p
N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18899/2017 Numero sezionale 124/2022 Numero di raccolta generale 9373/2022 ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., alla quale hanno dato continuitàData pubblicazione 22/03/2022, tra le tante, Cass.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 4685 del 9 marzo 2015 delle Sezioni Unite della Suprema Corte
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Testo completo

to la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 18899-2017 proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA N.9 DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BISAGNO N. 14, presso lo studio dell'avvocato IVAN RANDAZZO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO NULA, ANTONINO RAVI'; - ricorrente - 2022 contro 124 GULINO FORTUNATO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI1 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a :

M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18899/2017 Numero sezionale 124/2022 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato Numero di raccolta generale 9373/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 PALMA BALSAMO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 24/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/02/2017 R.G.N. 149/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere Dott.

FRANCESCA SPENA.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18899/2017 Numero sezionale 124/2022 Numero di raccolta generale 9373/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 RILEVATO CHE 1. La Corte d'Appello di Catania, per quanto ancora in discussione, con sentenza del 10 febbraio 2017, confermava la sentenza del Tribunale di Catania, che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato il 21 ottobre 2000 tra FORTUNATO GULINO ed il CONSORZIO DI BONIFICA NUMERO 9 DI CATANIA (in prosieguo: il CONSORZIO), primo di una serie di contratti a termine, convertito a tempo indeterminato il rapporto di lavoro, condannato il CONSORZIO al pagamento della indennità ex articolo 32 L. nr. 183/2010, in misura di otto mensilità di retribuzione.

2. La Corte territoriale osservava che ai consorzi di bonifica era applicabile la disciplina prevista dalla L. nr. 230/1962 e dal D .L.gs. nr. 368/2001, come vigente ratione temporis, trattandosi di enti pubblici economici e che correttamente il Tribunale aveva escluso potesse operare la disposizione dell’articolo 36 D.Lgs. nr. 165/2001.

3. Evidenziava che le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza del 9 marzo 2015 nr. 4685, ricostruendo il quadro della normativa regionale, avevano chiarito che L.R. 19 agosto 1999 nr. 18 (attraverso la introduzione di un comma 1 bis nel corpo dell’articolo 1 della L.R. nr. 12/1991) aveva fatto venire meno per gli enti pubblici economici quel residuo velo di concorsualità previsto per gli altri enti pubblici indicati dalla norma, sicché non vi erano ostacoli alla conversione del rapporto a tempo indeterminato in caso dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro. La reintroduzione dello strumento concorsuale era avvenuta soltanto con la L.R. nr. 15/2004, art. 49; pertanto per i soli contratti sottoscritti nella vigenza di tale legge tornava ad operare il divieto di conversione.

4. Quanto all’ accertamento di nullità del termine compiuto dal primo giudice, il giudice dell’appello evidenziava la genericità del gravame del Consorzio, esponendo che la nullità era stata dichiarata per mancato assolvimento da parte dell’ente dell’onere di provare l’adibizione del lavoratore ad attività di carattere straordinario e/o stagionale e che l’appellante si limitava ad assumere che il GULINO era stato impiegato in non meglio specificate attività F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18899/2017 Numero sezionale 124/2022 Numero di raccolta generale 9373/2022 aventi tale carattere, durante la stagione irrigua, senza indicare le relative fonti Data pubblicazione 22/03/2022 di prova. 5.Aggiungeva che, del resto, lo svolgimento delle opere di bonifica durante la stagione irrigua costitutiva l’ attività ordinaria del Consorzio e che i contratti intercorsi tra le parti coprivano quasi tutti i periodi dell’anno, oltre i limiti del concetto di stagione.

6. In assenza di motivi specifici di impugnazione, restava ferma la quantificazione del danno ex articolo 32 L. nr. 183/2010, 7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il CONSORZIO, articolato in quattro motivi di censura ed illustrato con memoria, cui l’intimato ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.― della L.R. SICILIA n. 49 del 1981, art. 3; della L.R. SICILIA n. 14 del 1958, artt. 6, 7 e 9; della L. R. SICILIA n. 12 del 1991, art. 3; dell'art. 97 Cost. Si contesta la statuizione sulla natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, assumendosi la sua contrarietà alla normativa regionale ed all'art. 97 Cost. Si deduce che la disciplina delle assunzioni per i Consorzi di Bonifica sarebbe tuttora riferibile alla L.R. 7 maggio 1958 nr. 14, prevedente per le nuove assunzioni l’obbligo del pubblico concorso.

2. Con la seconda critica il CONSORZIO ha dedotto― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ. ― la violazione o falsa applicazione dell’articolo 11 D.Lgs. nr. 368/2001 e del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario ratione temporis applicabile, articoli 2 e 121 nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

3. Si censura la statuizione di nullità del termine apposto al contratto del 21.10.2000, primo della serie di contratti sottoscritti tra le parti di causa, esponendo che esso era stato stipulato ai sensi della legge n. 56 del 1987, art. 23; in particolare, il CCNL per i dipendenti dai Consorzi di bonifica vigente fino F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18899/2017 Numero sezionale 124/2022 Numero di raccolta generale 9373/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 al 31 dicembre 2003, agli artt. 2 e 121, prevedeva l’assunzione a tempo determinato degli operai «avventizi», categoria comprendente i lavoratori addetti a lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consortili nonché all’esecuzione delle opere eseguite in amministrazione diretta.

Le medesime disposizioni erano contenute nel precedente CCNL, del 6.3.1996.

4. Sotto il profilo del vizio di motivazione, si lamenta l’omesso esame del fatto, documentato nel contratto ed allegato dallo stesso lavoratore nel ricorso introduttivo del giudizio, che il GULINO aveva svolto la sua attività come operaio «avventizio», secondo la definizione del predetto articolo 121 CCNL. Il fatto, inoltre, riportato dal Consorzio nella memoria difensiva, non era mai stato contestato.

5. Con il terzo mezzo si lamenta― ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod. proc. civ.― la violazione o falsa applicazione dell’articolo 115 cod. proc. civ., sotto il profilo del travisamento della prova, assumendosi che la delibera nr. 543 del 17 ottobre 2000, legittimante la prima assunzione del GULINO, richiamata in contratto, individuava le ragioni della assunzione e che il Consorzio aveva adempiuto tanto all’ onere di indicazione specifica nel contratto delle ragioni del termine che all’onere di provare la loro esistenza (con la produzione dei contratti di lavoro e delle relative delibere autorizzative, in cui veniva fatto esplicito riferimento all’urgenza degli interventi manutentori).

6. Con il quarto motivo è dedotta ―ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ. ― la violazione o falsa applicazione dell’articolo 32, comma cinque, legge nr. 183/2010, sul rilevo che caducazione del capo della sentenza relativo alla conversione produrrebbe la cassazione della statuizione sul risarcimento del danno, venendo a mancare il presupposto giuridico per la concessione della indennità.

7. In via preliminare, vanno esaminati il secondo ed il terzo motivo di ricorso, relativi al capo principale della sentenza impugnata, sulla illegittimità del termine apposto al contratto del 21 ottobre 2000.

8. Gli stessi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18899/2017 Numero sezionale 124/2022 Numero di raccolta generale 9373/2022 connessione, sono in larga parte inammissibili.

Data pubblicazione 22/03/2022 9.La dichiarazione di nullità del termine ha riguardo ad un contratto dell’ottobre 2000, non regolato ratione temporis dal D.Lgs. 368/2001, sicché sono inconferenti le censure articolate con riferimento alla disciplina transitoria di cui all’articolo 11 del suddetto DLgs., che non è venuta in rilievo nella decisione impugnata. 10.Sotto altro concorrente aspetto va evidenziato che l’accertamento di fatto compiuto dal Collegio di merito― laddove esso ha escluso la prova del carattere straordinario e stagionale delle attività svolte dal lavoratore- avrebbe potuto essere sindacato in questa sede esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione ―ex articolo 360 nr. 5 cod. proc. civ.― la cui ded ucibilità è, tuttavia, esclusa dall'articolo 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., per la pronuncia conforme su tale punto di fatto resa nei due gradi di merito.

11. È, poi, inammissibile in sede di legittimità la doglianza di travisamento della prova, trattandosi di vizio non più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012 (cfr. Cass. n. 24395/2020, in relazione a Cass. S.U. n. 8053/14).

12. Il secondo motivo è invece infondato nella parte in cui, nella esposizione, si denuncia la violazione del principio di non contestazione. Dalla sentenza impugnata (cfr.pag.2) emerge che fin dal ricorso introduttivo il lavoratore aveva allegato di essere stato assunto per esigenze connesse alla ordinaria attività della impresa. 13.Tale essendo la prospettazione dell’atto introduttivo di lite, non vi era alcuna necessità che gli attori contestassero l’opposto assunto del Consorzio: ciò perché la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non ribalta sull'attore l'onere di contestare l'altrui contestazione, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione al riguardo (Cass. n. 6183/18). 14.Il primo motivo è fondato. 15.Questa Corte, con sentenza 9 gennaio 2019, n. 274, cui si fa rinvio anche F i r m a t o D a :

G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18899/2017 Numero sezionale 124/2022 Numero di raccolta generale 9373/2022 ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., alla quale hanno dato continuitàData pubblicazione 22/03/2022, tra le tante, Cass. nr. 22981/2020 e Cass. nr. 38657/2021, ha ritenuto che i principi enunciati nell’arresto delle Sezioni Unite nr. 4685/2015, posti a base della sentenza impugnata, non trovano applicazione ai Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia, pur dovendo riconoscersi ai medesimi la natura di enti pubblici economici.

Tanto in ragione della peculiare disciplina dettata dal legislatore regionale in materia di assunzioni alle dipendenze dei consorzi di bonifica regionale, la quale, per effetto della sua specialità, non può ritenersi derogata dalla disciplina regionale, nei termini ricostruiti ed interpretati dalla anzidetta sentenza delle Sezioni Unite. 16.Si è, in particolare, affermato che «la L.R. Sicilia n. 76 del 1995 non deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dalla L.R. n. 45 del 1995, art. 32 ma si pone in linea di continuità sistematica con quest'ultima, sicché in caso di violazione dei limiti posti dalla L.R. n. 76 del 1995, artt. 3 e 4, per il ricorso al contratto a tempo determinato da parte dei consorzi di bonifica della Regione Sicilia, regolati mediante rinvio alla disciplina di cui alla L. n. 230 del 1962, non è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato». 17.Si è, infatti, osservato che l'automatica trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato finirebbe per eludere tale divieto di assunzione.

18. Il motivo, pur erroneo nel richiamo alla normativa sostanziale di cui si assume la violazione, è fondato nel sostenere l'impossibilità giuridica di convertire a tempo indeterminato i rapporti a termine intercorsi con i Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia, operando, quanto alla individuazione della corretta normativa della cui violazione si tratta, il principio iura novit curia.

19. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto non contiene alcuna censura avverso una specifica statuizione della sentenza impugnata.

20. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, respinti gli altri.

21. Resta ferma la statuizione relativa all’indennità ex art. 32 l. n. 183 del F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18899/2017 Numero sezionale 124/2022 Numero di raccolta generale 9373/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 2010: infatti, la pronuncia risarcitoria costituisce un capo della sentenza impugnata distinto rispetto a quello sulla conversione del rapporto a tempo indeterminato. Né sussiste un vincolo di dipendenza tra le due statuizioni, ex art. 336, comma 1, cod. proc. civ., derivando la tutela risarcitoria direttamente dalla qui confermata illegittimità del termine.

22. La cassazione della statuizione relativa alla domanda di conversione del rapporto dà luogo alla pronuncia di rigetto nel merito della stessa ex art. 384, comma 2, c.p.c., per le ragioni esposte nei punti che precedono, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

31. Le spese dell’intero processo si compensano per l’accoglimento parziale della domanda originaria nonché per il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in ordine alle questioni esaminate in epoca successiva all’introduzione del giudizio PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di conversione. Compensa le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022 IL PRESIDENTEF i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0