Cassation court dismisses hospital's appeal regarding public service contract classification and mandatory labor law application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the Hospital's appeal against a lower court ruling that declared a public service contract for secretarial services illegal. The lower court found that the cooperative subcontractors improperly intervened, necessitating the application of the B-level collective agreement rather than the C-level one claimed by the workers. The Court dismissed the appeal because the ordinary labor law provisions were not derogated by public procurement rules, leaving the definition of service content to the public authority's discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1655 c.c.; d.lgs. n. 276/2003; d.lgs. n. 163/2006: The ordinary labor law provisions remain applicable in public service contracts and are not derogated by public procurement regulations, meaning the content of the service remains subject to the public authority's discretionary evaluation rather than being fixed by the contract type alone.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso 14418-2016 proposto da: AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE SANZIO l, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ROMANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO 2022 EMANUELE GALLO; 657 - ricorrente - contro MORETTI ALESSIA ARUNA, SALE MARIAGRAZIA, ZENNARO PATRIZIA, domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati ANNAMARIA TORRANI CERENZIA e MARIO MOTTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 789/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/12/2015 R.G.N. 1181/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza dell'Il ottobre 2015, la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Torino, con riferimento alla domanda proposta con selparati ricorsi da Alessia Aruna Moretti, Patrizia Zennaro e Mariagrazia Sale nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, dichiarava illegittimo l'appalto per l'esecuzione di servizi di segreteria presso l'Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro in cuisu commessa della predetta Azienda Ospedaliera, si erano succedute, per il periodo dal febbraio 2005 al dicembre 2009, le cooperative alle cui dipendenze avevano operato gli istanti e conseguentemente spettante ai medesimi il trattamento normativo ed economico previsto dai CCNL per il comparto Sanità relativamente al personale di livello B) e non C) come preteso in via principale dagli istanti, oltre al danno patrimoniale e morale; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto provata l'illegittima interposizione delle cooperative appaltatric e così dovuto il trattamento previsto per il personale dipendente dall'Azienda Ospedaliera con mansioni che, alla stregua delle declaratorie del contratto di comparto, dovevano essere ricondotte alla livello B e non C come rivendicato in via principale; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'Azienda Ospedaliera, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso gli originari istanti; che le controricorrenti hanno poi depositato memoria;
CONSIDEFtATO che, con il primo motivo, l'Azienda Ospedaliera ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt.1655 c.c., 29 d.lgs. n. 276/2003 e 3 d.lgs. n. 163/2006, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale per non aver ritenuto l'applicabilità alla fattispecie della sola disciplina di cui al d.lgs. n. 163/2006; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, l'Azienda Ospedaliera ricorrente imputa alla Corte territoriale l'aver deciso per relationem ad altro precedente, senza affrontare le specificità della fattispecie sottoposta la suo vaglio; - che, rilevata l'inammissibilità del secondo motivo, essendo inibita l'impugnazione per cassazione della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 5, laddove i precedenti gradi di merito siano stati definiti con pronunzie conformi, è a dirsi come il primo motivo debba ritenersi infondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr.
Cass. n. 18815/2019) secondo cui la disciplina ordinaria non risulta in alcun modo derogata, in base a specifiche disposizioni di legge, negli appalti pubblici di servizi, non potendosi, pertanto, sostenere, come pretenderebbe l'Azienda Ospedaliera ricorrente, che il d.lgs. n. 163/2006, nel prevedere che "l'appalto di servizi sia semplicemente un contratto con il quale si forniscono servizi", lasci alla pubblica amministrazione la più ampia facoltà discrezionale nel definire il contenuto dell'appalto, con la conseguenza che sarebbe arbitrario stabilire in astratto quale deve esser il contenuto della prestazione dell'appaltatore rimesso, viceversa, alla valutazione discrezionale della stazione appaltante che, allorché stabilisce qual è la prestazione della quale ha necessità e determina il contenuto del capitolato di >eiLe gara,glpb-e -b-41Cn potere pubblicistico; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delkicorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 febbraio 2022. Il Presidente ÌÌ 1/45.len IL in TDIZI