Ordinanza — n. 9166/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sul ricorso 3508-2016 proposto da: E.N.A.C., ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12; 2022 - ricorrente - 654 contro CASCONE GAIO ALESSIO MARIA, ROSSETTI LUCIANO, MIRABELLI GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 25, presso lo studio dell'avvocato BARBARA STARNA, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 732/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/09/2015 R.G.N. 1498/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9166/2022 — snciv · Corte di Cassazione: NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 14 settembre 2015, la Corte d'Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Busto Arsizio, rigettava la domanda proposta da Giorgio Alessio Maria Cascone, Giovanni Mirabelli e Luciano Rossetti nei confronti dell'ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione di posizione maturata per gli anni dal 2004 al 2008 in ragione dello svolgimento degli incarichi di cui all'art. 83 lett.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3508-2016 proposto da: E.N.A.C., ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12; 2022 - ricorrente - 654 contro CASCONE GAIO ALESSIO MARIA, ROSSETTI LUCIANO, MIRABELLI GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 25, presso lo studio dell'avvocato BARBARA STARNA, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 732/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/09/2015 R.G.N. 1498/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 14 settembre 2015, la Corte d'Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Busto Arsizio, rigettava la domanda proposta da Giorgio Alessio Maria Cascone, Giovanni Mirabelli e Luciano Rossetti nei confronti dell'ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione di posizione maturata per gli anni dal 2004 al 2008 in ragione dello svolgimento degli incarichi di cui all'art. 83 lett.
b) e lett.
c) CCNL per il personale non dirigente dell'ENAC con conseguente condanna dell'Ente al pagamento dei relativi importi; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto accertati in favore degli istanti, considerato altresì il difetto di contestazione sul punto da parte dell'ENAC, l'attribuzione e l'espletamento degli incarichi precisati in atti, tutti caratterizzati dall'alta e specifica responsabilità; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'ENAC, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso gli originari istanti; - che i controricorrenti hanno poi depositato memoria CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l'Ente ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 83, 84, 87 e 92 del CCNL per il personale non dirigente dell'Ente medesimo, imputa pa Corte territoriale l'erronea interpretazione della disciplina contrattuale invocata )non avendo la Corte stessa considerato che doveva trattarsi di incarichi aggiuntivi rispetto alle mansioni ordinarie; - che, nel secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, l'Ente ricorrente ripropone sotto il profilo del vizio di motivazione la medesima censura di cui al motivo che precede, data dalla mancata considerazione del carattere aggiuntivo rispetto alle ordinarie mansioni degli incarichi affidati; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dei medesimi artt. 76, 83, 84, 87 e 92 del CCNL per il personale non dirigente dell'Ente, l'erroneità dell'interpretazione accolta dalla Corte territoriale è predicata con riguardo al disconosciuto rilievo del previsto affidamento degli incarichi tramite provvedimento formale; - che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. da ultimo, Cass. n. 38892/2021 ed ivi il richiamo ad ulteriori precedenti) secondo cui è lo stesso sistema contrattuale collettivo in essere presso l'Ente che, nell'individuare una determinata posizione lavorativa come posizione organizzativa così da investirla di una ulteriore funzione di alta responsabilità, ricollega all'assunzione di tale posizione ed all'esercizio della relativa funzione di alta responsabilità la spettanza della retribuzione di posizione, sicché correttamente la Corte territoriale ha ritenuto di non procedere al raffronto tra mansioni ordinarie e incarichi qualificati "aggiuntivi", in quanto il carattere aggiuntivo della funzione è insita nella qualificazione della posizione ordinaria come posizione organizzativa, a prescindere anche dalla regolarità formale del loro conferimento; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.600,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 febbraio 2022. Il Presidente IL 7,FLTP,I7IARIO IEcJ coa