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Ordinanza — n. 9164/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS to interrupt prescription period via tax authority assessment notices for social security contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9164/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed INPS's appeal against a lower court ruling that had dismissed its claim regarding the prescription period for social security contributions. INPS argued that tax assessment notices from the Revenue Agency interrupted the prescription timeline, while the respondent contended these notices were ineffective for social security purposes. The court ruled in favor of INPS by establishing that such notices interrupt the prescription period for both tax and social security claims when issued before the deadline expires.

Regesto Legislator

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Art. 1 d.lgs. n. 462 del 1997; Art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973: Tax assessment notices issued by the Revenue Agency interrupt the prescription period for social security contributions owed to the INPS, provided the assessment occurs before the expiration of the limitation term.

Parole chiave

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social security prescription tax authority assessment INPS contribution rights limitation period interruption Revenue Agency notice arretrati di contributi incasso dei contributi di mantenimento riscossione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 1 d.lgs. n. 462 del 1997
462 del 1997, art. 1 l'Agenzia delle entrate svolge, a norma del d.P.R.
Art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973
Art. 2935 cod.civ.
artt. 2935 cod.civ
con il motivo di ricorso, deducendo la violazione degli artt. 2935 cod.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13463 del 2017
questa Corte (Cass. n. 13463 del 2017 e successive conf.; fra tante, Cass.
Cass. nn. 5439 del 2019
13463 del 2017 e successive conf.; fra tante, Cass. nn. 5439 del 2019; 18140 del 2020; 10881 e 30608 del 2021) ha chiarito che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza del d.lgs.
Cass. n. 18140 del 2020
Cass. nn. 10881 e 30608 del 2021
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 18122-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO 271. MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI; - ricorrenti - contro GRASSI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAllINI 140, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI LUCATTONI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIER ALESSANDRO MURATORI CASALI; - controricorrente - nonchè contro EQUITALIA NORD S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 337/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/08/2015 R.G.N. 786/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. R.G. 18122/2016 RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 337 del 2015, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto esercitata oltre il quinquennio l'attività di riscossione del credito contributivo a percentuale sul reddito eccedente il minimale e relative sanzioni civili, in riferimento al periodo 1998 al 2001, e inidonei ad interrompere il decorso della prescrizione, nei confronti dell'INPS, gli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate, all'attuale intimato, nelle date del 23 ottobre 2002 (per contributi riferiti al 1998) e 13 maggio 2005 (per contributi riferiti al 1999-2001);

2. per la cassazione della sentenza l'INPS ha proposto ricorso, affidato a un motivo, cui Grassi Alessandro ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria; Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata; CONSIDERATO CHE 3. con il motivo di ricorso, deducendo la violazione degli artt. 2935 cod.civ. e 1 d.lgs. n.462 del 1997, l'INPS assume l'idoneità degli avvisi notificati dall'Agenzia delle Entrate ad interrompere la prescrizione della pretesa contributiva azionata;

4. questa Corte (Cass. n. 13463 del 2017 e successive conf.; fra tante, Cass. nn. 5439 del 2019; 18140 del 2020; 10881 e 30608 del 2021) ha chiarito che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza del d.lgs. n. 462 del 1997, art. 1 l'Agenzia delle entrate svolge, a norma del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 -bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all'INPS, sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS;

5. la sentenza impugnata che non si è uniformata al predetto principio va cassata con rinvio, per nuovo esame alla luce di quanto sin qui detto, al giudice designato in dispositivo che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione. Così deciso nella Adunanza camerale del 26 gennaio 2022 Il Presidente Umberto Berrino , 't 1 qd arteTiudf7„tril - l kV/Stt