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Ordinanza — n. 8961/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by finding the six-month deadline inapplicable to a case initiated before the 2009 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8961/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's dismissal of the appeal, ruling that the six-month statute of limitations was inapplicable. The appellant argued the one-year deadline should apply because the proceedings began before the 2009 law change, while the lower court held the new shorter term governed the entire process. The court established that the new six-month limit applies only to cases originally instituted after July 4, 2009, thereby validating the appellant's timely appeal.

Regesto Legislator

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Art. 327 cod. proc. civ.; Artt. 58, 46 comma 17, I. n. 18 giugno 2009, n. 69: The six-month appeal deadline introduced by the 2009 law applies exclusively to proceedings originally instituted after its entry into force, excluding cases initiated prior to that date regardless of subsequent procedural phases.

Parole chiave

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statute of limitations appeal deadline legislative change procedural law jurisdiction transfer decadenza legale termini di ricorso durata dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 327 cod. proc. civ.
Come più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, "In tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n.
Artt. 58, 46 comma 17, I. n. 18 giugno 2009, n. 69
art. 327 cod. proc. civ
Come più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, "In tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6007/2012
58, comma 1, della predetta legge ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. n. 6007/2012; conformi: n.
Cass. n. 17060/2012
Cass. n. 15741/2013
Cass. n. 19969/2015
Cass. n. 20102/2016
Cass. n. 19979/2018
Sez. U n. 20359/2013
E' stato chiarito (Sez. U n. 20359/2013) che la modifica introdotta dalla I.
Cass. 5 ottobre 2012 n. 17060
Cass. 5 ottobre 2012 n. 17060 e Cass.
Cass. 17 aprile 2012 n. 6007
Cass. n. 4109/2007
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20936-2016 proposto da: MIRAGLIA INES, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI n.19, presso lo studio degli avvocati BRUNO RIITANO, ADOLFO RIITANO che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, 2021 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO 3650 COLONNA n. 27, presso la sede dell'Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall'Avvocato ROSA MARIA PRIVITERA; - controricorrente - , nonchè contro AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3 (già USL Roma/D), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASAL BERNOCCHI n.73, presso la sede legale dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avvocato FABIO FERRARA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2091/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/05/2016 R.G.N. 475/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2021 dal Consigliere Dott.

PAOLO NEGRI DELLA TORRE. R.G. 20936/2016 Premesso che 1. Con sentenza n. 2091/2016, pubblicata il 12 maggio 2016, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente depositato oltre il termine di sei mesi (art. 327 cod. proc. civ.), il gravame proposto da Ines Miraglia nei confronti della Regione Lazio e dell'Azienda USL Roma/D avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7913/2014 del 15 luglio 2014, sentenza con la quale il giudice di primo grado - adito a seguito di riassunzione dopo la pronuncia del T.A.R. Lazio dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo - aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'Azienda e rigettato il ricorso.

2. Contro tale sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione la dott.ssa Ines Miraglia con unico motivo, cui hanno resistito la Regione Lazio e l'ASL Roma 3 (già USL Roma/D) con distinti controricorsi. Rilevato che 3. Con il motivo proposto la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.327 cod. proc. civ. e degli artt. 58 e 46, comma 17, I. n. 18 giugno 2009, n. 69, sul rilievo che il giudizio aveva avuto inizio prima del 4 luglio 2009 e, pertanto, secondo consolidato orientamento di legittimità, avrebbe dovuto trovare ancora applicazione, nella specie, il termine di un anno decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. Ritenuto che 4. Il motivo è fondato.

5. Come più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, "In tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. n. 6007/2012; conformi: n. 17060/2012; n. 15741/2013; n. 19969/2015; n. 20102/2016; n. 19979/2018).

6. E' stato chiarito (Sez. U n. 20359/2013) che la modifica introdotta dalla I. 18 giugno 2009, n. 69, che ha abbreviato a sei mesi il termine per la proposizione dell'appello (art. 46, comma 17), si applica ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, non quindi ad un giudizio instaurato anteriormente a tale data (nella fattispecie considerata dalle Sezioni Unite il giudizio era iniziato in primo grado nel 2007). Come precisato in tale pronuncia, la I. n. 69/2009, nel riferirsi ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, non può che riguardare l'instaurazione originaria del giudizio o del procedimento, come confermato dalle disposizioni dei commi successivi, e particolarmente quella del comma 2 e quella del comma 5 dello stesso art. 58, le quali, in deroga al principio generale del comma 1, applicano criteri che fanno riferimento al grado del giudizio o al momento della pronuncia del provvedimento impugnato con riguardo all'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione (cfr. Cass. 5 ottobre 2012 n. 17060 e Cass. 17 aprile 3012 n.6007).

7. Nella specie, il giudizio era già radicato nel 2003 e, pertanto, prima dell'entrata in vigore della I. n. 69/2009, con conseguente applicazione ex art. 327 cod. proc. civ. del termine annuale e non semestrale.

8. Non è di ostacolo a tale conclusione il fatto che il Tribunale di Roma abbia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e che successivamente quest'ultimo abbia invece dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, disponendo per la riassunzione del giudizio, poiché - come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 4109/2007 - l'applicazione del principio della translatio iudicii non si prospetta incompatibile con riguardo ai rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali.

9. In conclusione, l'impugnata sentenza n. 2091/2016 della Corte di appello di Roma deve essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte, la quale, ritenuta la tempestività del gravame, provvederà all'esame dello stesso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 25 novembre 2021. Il Presidente (dott. Antonio Manna) IL CANCELLIERE ESPERTO Dott. Enrico