Italian Supreme Court dismisses appeal regarding nursing staff intensive therapy allowance eligibility based on organizational unit assignment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected an appeal by 15 nursing staff members against a lower court ruling that denied them an intensive therapy allowance. The lower court held the allowance applied only to personnel formally assigned to officially qualified intensive therapy units, rejecting the plaintiffs' argument that the collective agreement covered all nurses performing such duties. The court affirmed this interpretation, ruling that the collective agreement explicitly targets organizational units rather than individual staff members, thereby denying the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 44 CCNL Sanità 1995; The collective agreement's reference to organizational units for intensive therapy services establishes that the allowance is intended for nursing staff permanently assigned to such units, not all nurses performing the tasks.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25717-2016 proposto da: CARALLA GIANNI, NEPA GIANNI, DI DOMENICO MIRANDA, ESPOSITO MARIA CRISTINA, PERPETUINI ROSSANA, SCOGNAMIGLIO MONICA, DI FELICE TIZIANA, CROCETTI GABRIELLA, DI GIUSEPPE LUCREZIA, FRATO' IVANA, VALENTINI PATRICIA, DI LEONARDO BRUNO, TACCONELLI 2022 AMADIO, RICCI SANDRA, DI MARCO TIZIANA, tutti 659 elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. TAllOLI 2, presso lo studio dell'avvocato LAURA NISSOLINO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro A.U.S.L., AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 DI TERAMO in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato LUIGINA GIANSANTE; - controricorrente - nonchè contro DI SALVATORE NINO, GIULIANI PIERLUIGI; - intimati - avverso la sentenza n. 519/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 12/05/2016 R.G.N. 319/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza del 12 maggio 2016, la Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Teramo, rigettava la domanda proposta da Gianni Caralla + 16 nei confronti dell'Azienda USL n. 4 di Teramo, avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di terapia intensiva; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'indennità in questione di spettanza soltanto del personale infermieristico addetto a strutture ospedaliere formalmente qualificate come unità di terapia intensiva; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono 15 degli originari istanti, affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui ha resistito, con controricorso, la AUSL n. 4 di Teramo, mentre i residui due degli originari istanti, Sig.ri Nino Di Salvatore e Pierluigi Giuliani, pur intimati, non hanno svolto difesa alcuna;
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del CCNL per il comparto Sanità dell'1.9.1995, lamenta l'erroneità dell'interpretazione accolta dalla Corte territoriale in ordine all'invocata previsione contrattuale laddove circoscrive l'ambito di applicazione soggettiva della stessa agli addetti alle unità di terapia intensiva formalmente qualificate come tali; che, nel secondo motivo, la medesima censura di cui al motivo che precede è prospettata con riguardo all'esito di irragionevole disparità tra unità che svolgono il medesimo servizio che da quell'interpretazione deriverebbe; - che, con il terzo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione dell'accertamento compiuto in prime cure circa l'effettivo svolgimento di prestazioni riconducibili ai servizi di terapia intensiva; che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. il ricorrente deduce la nullità dell'impugnata sentenza in ragione del carattere meramente apparente della motivazione ivi addotta; che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr.
Cass. n. 5566/2014, Cass. n. 18357/2017 e Cass. n. 1615/2018) secondo cui il riferimento testuale operato dalla disciplina collettiva all'articolazione organizzativa cui è istituzionalmente demandato il compito di dar corso a terapie intensive o sub-intensive, piuttosto che ai soggetti impegnati nello svolgimento di quelle attività, risulta significativo della volontà delle parti di destinare l'emolumento in questione al personale infermieristico stabilmente assegnato alle articolazioni organizzative deputate, per disposizione espressa, alla somministrazione di quelle terapie, evenienza che nella specie non risulta verificata; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna pgrtm t ricorrent9 al pagamento nei confronti dell'AUSL n. 4 di Teramo delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrentg, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 febbraio 2022. Il Presidente CANCELLRE ESPERTO Dott.